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TITOLO VI
DELLA GESTIONE FINANZIARIA


Art. 58
Gestione

1. L'Associazione ha autonomia gestionale organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'Art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.
3. Il primo bilancio tecnico sarà redatto decorso un anno dall'entrata in vigore della presente normativa, mentre nel successivo quadriennio ne saranno redatti altri due.
Art. 59
Iscrizione all'Albo ed al registro delle persone giuridiche

1. Della composizione del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci, della nomina del presidente e delle altre cariche conferite per il regolare funzionamento di detti organi collegiali, nonché della apertura di delegazioni o uffici di rappresentanza, viene data comunicazione al Ministero Del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'iscrizione nell'Albo speciale istituito con l'Art. 4, comma1, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
2. Ai sensi dell'Art. 33 e seguenti del codice civile deve provvedersi altresì all'iscrizione della Cassa nel pubblico registro delle persone giuridiche per la provincia di Roma, fornendo a tal fine tutti gli elementi necessari per la iscrizione nonché segnalando tempestivamente ogni variazione verificatasi dopo la registrazione.
Art. 60
Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno, coincide con l'anno solare, si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. A chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale.
3. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile indipendente ed a certificazione ai sensi dell'Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
4. Entro il 30 giugno il rendiconto annuale relativo al precedente esercizio viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei Delegati.
5. Entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo viene sottoposto all'approvazione del comitato dei delegati.
6. Il Consiglio di Amministrazione deve consegnare al Collegio dei Sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo corredati dalle proprie relazioni almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.
7. Dopo l'approvazione da parte del Comitato dei delegati sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo sono inviati al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del tesoro per gli effetti di cui all'Art. 3 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
8. Ai Ministeri indicati nel comma 7, deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.
Arte. 61
Integrazione della riserva legale

1. Il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, determinerà la quota degli accantonamenti da destinare alla sua integrazione in misura pari ad una annualità per ogni biennio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'adeguamento delle riserve tecniche esistenti mediante accantonamento pari ad una annualità per ogni biennio o in misura superiore.

Art. 62
Impiego di somme

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
c) in altri valori mobiliari così come definiti dalla legge in vigore;
d) in beni e immobili;
e) in mutui diretti sui beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
2. Il Consiglio di Amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo specifico parere del Comitato dei delegati.

Art. 63
Fondo per la Previdenza e Fondo per l'assistenza


1. Sono istituiti due fondi;
a) Il fondo della previdenza;
b) Il fondo per l'assistenza;

2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartita:
a) Il 5 per cento dell'importo residuo è assegnato al fondo per l'assistenza;
b) La parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di assistenza di cui all'Art. 57.

4. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutte le altre prestazioni.


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