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ASSOCIATI


ART. 4)

- Sono obbligatoriamente iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art.1 comma 3 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, N°509, i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.
Gli iscritti hanno l'obbligo del pagamento dei contributi ed hanno il diritto alle prestazioni nelle misure e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Aldo professionale.
Coloro i quali sono iscritti ad altro albo professionale debbono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.
Coloro che sono tenuti all'iscrizione all'Associazione devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, L'iscrizione avviene d'ufficio con comunicazione all'interessato e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.
ART. 5)
- La qualità di Associato rivestita da ogni' iscritto si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
Non può essere vantata dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente dovute.


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