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PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE


ART. 6)

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente alla data della trasformazione. I beni facenti parte del patrimonio immobiliare, con la loro valutazione attuale, sono descritti. anche ai fini del calcolo della riserva legale, nell'elenco che si allega al presente Statuto sotto la lettera "A";- dai crediti, azioni e diritti già spettanti alla soppressa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali - Ente di Diritto Pubblico;- dal beni immobili e mobili che diverranno di proprietà nell'Associazione;- da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze ci qualsiasi parte provengano.
Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, al sensi dell'art. l, comma 4, lettera "C" del decreto legislativo 30 giugno 1994, N°509, l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n°509 l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità per ogni biennio.

ART. 7)

-Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono:
a) il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo integrativo che tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti alla Associazione, devono applicare sotto forma di maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore Aggiunto e versare all'Associazione indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;
c) il contributo per l'indennità di maternità di cui alla legge dell'11/12/1990, N°379;
d) il contributo derivante dall'applicazione delle marche "comuni" di cui all'art.1 della legge 12/3/1968, N°410 e successive modificazioni;
e) i versamenti volontari degli iscritti nonchè quelli inerenti alla legge del 5/3/1990, n°45 (legge di ricongiunzione);
f) i redditi del patrimonio;
g) ogni altra entrata.
Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi.
La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non hanno titolo alla pensione indiretta.
Il Comitato dei delegati, sulla base del bilancio tecnico, può variare le quote contributive. Le relative deliberazioni, assunte ai sensi dell'art.17 del presente Statuto, sono sottoposte, ai sensi dell'art.3, secondo comma, lettera - "b'' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'approvazione dei ministeri vigilanti ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 8)

- L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'art.2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, N°509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi almeno con periodicità triennale

ART. 9)

- Sono istituiti due fondi:
a) il fondo per la previdenza;
b) il fondo per l'assistenza.
L'importo complessivo annuo delle entrate della Associazione, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartito
a) il 5 per mille dell'importo residuo e assegnato al fondo per l'assistenza;
b) la parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.

Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'articolo 3.Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per L'erogazione di tutti gli altri trattamenti previsti dall'articolo 3.

ART. 10)

- L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Per ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al Comitato dei Delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
Il Consiglio di Amministrazione deve consegnare al Collegio dei Sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, corredati dalle proprie relazioni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei Delegati.
Il bilancio consuntivo è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. l del decreto legislativo 27 gennaio 1992 N°88.

ART. 11)

- I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni., sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Comitato dei Delegati, al Ministero Del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro, ai sensi. dell'art.3 del decreto legislativo 30 giugno 1996, N°509.
Ai Ministeri indicati nel primo comma deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

ART. 12)

- Qualora durante la vita dell'Associazione l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere, si provvederà al suo adeguamento mediante i necessari accantonamenti. Il Consiglio di Amministrazione determina la quota degli accantonamenti da destinare alla riserva legale.

ART. 13)

- Ogni volta che, a seguito dell'incremento della misura della prestazioni, l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore all'importo corrispondente a cinque annualità delle pensioni in essere, il Consiglio di Amministrazione dovrà disporre l'adeguamento della riserva Legale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello cui si è verificata l'insufficienza della riserva legale.

ART. 14)

- Le somme dette quali non. sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;3) in altri valori mobiliari così come definiti delle leggi in vigore;4) in beni immobili;5) in mutui diretti su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
Il Consiglio di Amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo specifico parere favorevole del Comitato dei Delegati.

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