- Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Comitato dei Delegati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti della Giunta
Esecutiva, ai componenti del Collegio dei Sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico; le indennità sono
dovute nella misura determinata dal Comitato dei Delegati.
Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva nonchè al Presidente ed ai componenti effettivi ed
ai soli supplenti di designazione ministeriale del Collegio dei Sindaci spetta un compenso fisso annuo in aggiunta al rimborso delle spese e alla corresponsione
delle indennità.
Il compenso fisso annuo del Presidente dell'Associazione è stabilito in L. 150.000.000.= (centocinquantamilioni) salva diversa determinazione del Comitato
dei delegati.
Al Vice-Presidente è dovuto un compenso fisso pari al 50% (cinquantapercento) di quello spettante al Presidente; ai Consiglieri facenti parte della Giunta
Esecutiva, esclusi Presidente e Vice-Presidente, è dovuto un compenso fisso pari al 35% (trentacinquepercento) di quello spettante al Presidente; ai restanti
Consiglieri è dovuto un compenso fisso pari al 30% (trentapercento) di quello spettante al Presidente.
Ad ogni componente effettivo del Collegio Sindacale, è dovuto un compenso fisso annuo pari a 20.000.000.= (ventimilioni); al Presidente del Collegio
Sindacale è dovuto il compenso di cui sopra maggiorato del 10% (diecipercento); ai Sindaci supplenti., di designazione ministeriale, è dovuto un compenso
annuo pari al 10% (diecipercento) di quello spettante ai Sindaci effettivi.
I compensi come sopra determinati saranno aggiornati, nel mese di gennaio di ciascun anno, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali e esposta la Cassa per i danni che
possono derivare ai componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.
ART. 28)
- A capo di tutti gli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore Generale, il quale:
a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione stessa;
b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.
Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato dei. Delegati., del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, con funzioni consultive.
Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
Le norme riguardanti il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
ART. 29)
- I membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Sindaci devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
La professionalità è considerata esistente quando l'esercizio dell'attività professionale di ragioniere e perito commerciale sia stata esercitata ininterrottamente
da almeno cinque anni e comprovata mediante iscrizione al relativo albo professionale per uguale periodo.
E' causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci:
a) aver subito condanne penali definitive ovvero aver patteggiato la pena per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
b) aver subito negli ultimi cinque anni procedimenti disciplinari con irrogazione della sospensione dall'attività professionale non inferiore a sei mesi;
ART. 30)
- Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti e con la categoria:
a) il Presidente dell'Associazione - sentito il Consiglio di Amministrazione - può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze
degli associati, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati. In dette adunanze il Presidente riferisce sull'attività dell'Associazione e può sottoporre agli
intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali. Esse
sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente, o dal componente del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione trasmette annualmente a tutti gli iscritti, entro tre mesi dalla approvazione dei bilancio consuntivo, una relazione sulla attività
svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
b) con apposito regolamento, ispirato ai principi e criteri contenuti nella legge 7 agosto l990, N°241, viene sancito il diritto degli iscritti - ed i relativi limiti e
modalità di esercizio - di accedere a documenti e notizie in possesso dell'Associazione;
d) il Presidente o il Consigliere da lui delegato cura i rapporti con gli altri organismi rappresentativi di categoria.
Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli iscritti possono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione
mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio anche per il tramite dei Collegi professionali e delle
associazioni di categoria.
(Vai alla pagina successiva)