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ORGANI


ART. 15)

- Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale; b) il Comitato dei Delegati; c) il Consiglio di Amministrazione; d) la Giunta Esecutiva; e) il Collegio dei Sindaci; f) il Presidente.

ART. 16)

- L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.
L'Assemblea generale elegge i componenti del Comitato dei Delegati. Gli iscritti all'Associazione eleggono in ciascuna sede dei Collegi professionali, con voto diretto e segreto, i delegati in ragione di uno ogni 200 iscritti o frazione non inferiore a 100, ché al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti alla Associazione stessa.
Se gli iscritti di una sede di Collegio professionale sono meno di cento si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti di uno o più Collegi professionali aventi competenza su circoscrizione territoriale confinante, secondo le direttive deliberate dalla Giunta Esecutiva, in modo da poter raggiungere complessivamente 200 unità o frazione non inferiore a 100 unità, nel Collegio elettorale.
Le elezioni si svolgono secondo le norme contenute nel Regolamento.

ART. 17)

- Il Comitato dei Delegati ha le seguenti funzioni: a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione; b) elegge, tra gli iscritti all'Associazione aventi almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza, dieci membri del Consiglio di Amministrazione nonchè due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei Sindaci;
c) nomina il Collegio dei Sindaci; d) delibera sulle integrazioni e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento; e) delibera sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza; f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo, già stabilito dal successivo art.27, spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci; g) approva i bilanci preventivo e consuntivo; h) approva le variazioni del bilancio preventivo; i) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni e le variazioni della misura percentuale prevista per il calcolo della pensione, l) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle legge per l'Assemblea degli associati; m) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; n) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per l'iscrizione all'Associazione; o) designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art.2 comma 3 del decreto legislativo del 30/6/1994 N.509 la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
Il Comitato dei Delegati dura in carica quattro anni.
Se nel corso della carica vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei Delegati, subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei delegati venuti a mancare.
Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza dell'organo

ART. 18)
-Il Comitato dei Delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè dell'elenco delle materie da trattare.
In prima convocazione l'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione l'adunanza è valida quando siano presenti almeno un terzo dei delegati; non sono ammesse deleghe.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei Delegati presenti., fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di attuazione per le quali occorre la presenza dei. due terzi. del Delegati ed il voto favorevole cella maggioranza degli intervenuti.
I1 Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei Delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.
I1 Comitato dei Delegati è convocato ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Delegati è redatto, a cura del Segretario, funzionario della Cassa, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
I1 Comitato dei Delegati è convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia.

ART. 19)

- I1 Consiglio di Amministrazione è costituito da undici componenti di cui: a) dieci eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Associazione a norma dell'articolo 17 lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato Il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età; b) un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede della Associazione o altrove, purchè in Italia: può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonchè su richiesta del Collegio dei Sindaci per la materia di propria competenza.
L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata c a mezzo telefax almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato con telegramma o con telefax almeno tre giorni prima della data suddetta.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 20)
- Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni: a) elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente e tre membri della Giunta Esecutiva; b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei Delegati per l'approvazione; c) delibera sulle variazioni del bilancio preventivo; d) delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Comitato dei delegati sulla opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni ovvero alla misura percentuale prevista per il calcolo della pensione; e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al 3° comma dell'art.3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 N°509;f) approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna dell'Associazione; g) fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti gli Organi sociali; h) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dal presente Statuto; i) delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali; l) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali; m) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; n) delibera sulle questioni riguardanti il personale dell'Associazione; o) provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Associazione ed al suo trattamento economico; p) decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta: q) nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte al Presidente, nonchè alla Giunta Esecutiva l'esercizio delle finzioni ad esso attribuite.
Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 21)

- La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice-Presidente, nonchè da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè delle materie da trattare. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove purchè in Italia.
L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o telefax almeno tre giorni prima.
Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio dei Sindaci.
Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 22)

- La Giunta ha le seguenti funzioni: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; b) delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni; c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi; g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti; h) esercita altresì le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 23)

- Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d), e) ed I) del precedente articolo 22 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso medesimo.

ART. 24)

- Il Collegio dei. Sindaci e composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali : a) un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro; c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia; d) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza degli iscritti eletti dal Comitato dei Delegati a scrutinio segreto tra gli iscritti all'Associazione ed all'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Il Collegio dei Sindaci è nominato con delibera del Comitato dei Delegati.
I Sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione. Al Collegio Sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
I Sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva. L'assenza dei Sindaci, tuttavia, non pregiudica la validità delle adunanze degli organi suddetti e delle relative deliberazioni.
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 25)

- I componenti il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissione o decesso dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, il Comitato dei Delegati nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione.
Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

ART. 26)

- Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva; ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
Il Presidente è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 27)

- Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Comitato dei Delegati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti della Giunta Esecutiva, ai componenti del Collegio dei Sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico; le indennità sono dovute nella misura determinata dal Comitato dei Delegati.
Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva nonchè al Presidente ed ai componenti effettivi ed ai soli supplenti di designazione ministeriale del Collegio dei Sindaci spetta un compenso fisso annuo in aggiunta al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità.
Il compenso fisso annuo del Presidente dell'Associazione è stabilito in L. 150.000.000.= (centocinquantamilioni) salva diversa determinazione del Comitato dei delegati.
Al Vice-Presidente è dovuto un compenso fisso pari al 50% (cinquantapercento) di quello spettante al Presidente; ai Consiglieri facenti parte della Giunta Esecutiva, esclusi Presidente e Vice-Presidente, è dovuto un compenso fisso pari al 35% (trentacinquepercento) di quello spettante al Presidente; ai restanti Consiglieri è dovuto un compenso fisso pari al 30% (trentapercento) di quello spettante al Presidente.
Ad ogni componente effettivo del Collegio Sindacale, è dovuto un compenso fisso annuo pari a 20.000.000.= (ventimilioni); al Presidente del Collegio Sindacale è dovuto il compenso di cui sopra maggiorato del 10% (diecipercento); ai Sindaci supplenti., di designazione ministeriale, è dovuto un compenso annuo pari al 10% (diecipercento) di quello spettante ai Sindaci effettivi.
I compensi come sopra determinati saranno aggiornati, nel mese di gennaio di ciascun anno, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali e esposta la Cassa per i danni che possono derivare ai componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.

ART. 28)

- A capo di tutti gli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore Generale, il quale:
a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione stessa;
b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.
Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato dei. Delegati., del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, con funzioni consultive.
Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
Le norme riguardanti il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29)

- I membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Sindaci devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
La professionalità è considerata esistente quando l'esercizio dell'attività professionale di ragioniere e perito commerciale sia stata esercitata ininterrottamente da almeno cinque anni e comprovata mediante iscrizione al relativo albo professionale per uguale periodo.
E' causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci:
a) aver subito condanne penali definitive ovvero aver patteggiato la pena per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
b) aver subito negli ultimi cinque anni procedimenti disciplinari con irrogazione della sospensione dall'attività professionale non inferiore a sei mesi;

ART. 30)

- Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti e con la categoria:
a) il Presidente dell'Associazione - sentito il Consiglio di Amministrazione - può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze degli associati, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati. In dette adunanze il Presidente riferisce sull'attività dell'Associazione e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali. Esse sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente, o dal componente del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione trasmette annualmente a tutti gli iscritti, entro tre mesi dalla approvazione dei bilancio consuntivo, una relazione sulla attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
b) con apposito regolamento, ispirato ai principi e criteri contenuti nella legge 7 agosto l990, N°241, viene sancito il diritto degli iscritti - ed i relativi limiti e modalità di esercizio - di accedere a documenti e notizie in possesso dell'Associazione;
d) il Presidente o il Consigliere da lui delegato cura i rapporti con gli altri organismi rappresentativi di categoria.
Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli iscritti possono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio anche per il tramite dei Collegi professionali e delle associazioni di categoria.


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