(Torna alle attività istituzionali )

VIGILANZA


ART. 31)

- La vigilanza sull'Associazione è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero del Tesoro.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto col Ministero del Tesoro approva i seguenti atti:
a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, nonchè le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di intesa col Ministero del Tesoro, pro formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali.
Nel formulare tali rilievi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa col Ministero del Tesoro rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al precedente comma. Trascorsi i detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.


(Vai alla pagina successiva)