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CAPO II

DEL PATRIMONIO


Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa; b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.


Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate " Luca Pacioli " a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, [sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali] ( 1), sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, [sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie] (2), sulle parcelle professionali;
c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;
d) i versamenti volontari degli iscritti;
e) i redditi del patrimonio;
f) ogni altra entrata.


Art. 18.

[Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue] (3).Il primo contributo deve essere versato all'atto dell'iscrizione alla Cassa.
Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilita` la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.
La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Art. 19.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:[1 da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali] (4) (5); [2] (6) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale;[3] (7) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie [e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie] (8).Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

Art. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'articolo 17 è fissata nella misura del due per cento.


Art. 21.

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.
Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.


Art. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.


Art. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.