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CAPO III

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA


Art. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità una tantum nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.
Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale] (9).


Art. 25.

[La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:
a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purché abbia raggiunto il 65° anno di età;
b) al compimento del 70° anno di età, purché abbia compiuto almeno 20 anni di contribuzione] (10).


Art. 26.

[L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:
1) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo marche ed alla percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;
2) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella B] (11).


Art. 27.

[La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.
Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il ragioniere o il perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.
L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della tabella C, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa sino a tale importo.
Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c)] ( 12).


Art. 28.

[La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.
La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente, purché possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione] (13).


Art. 29.

[L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, è corrisposta: a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27; b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa.
Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000 la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27] (14).


Art. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17, né gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.


Art. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.Alla data di cancellazione dall'albo, il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.


Art. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.
L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.


Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.