Art. 34.
Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.
Art. 35.
[Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla
lettera c) dell'articolo 17] (16).