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CAPO IV

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA (15)


Art. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.


Art. 35.

[Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera c) dell'articolo 17] (16).