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Legge 23 dicembre 1970.n. 1140

Adeguamento della Legislazione sulla Previdenza
e sull'Assistenza dei Dottori Commercialisti,
dei Ragionieri e Periti Commerciali
(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1971)


La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA


CAPO I - AUMENTO DELLE PENSIONI
CAPO Il - ASSISTENZA SANITARIA
CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI



Art. 1.

Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.
Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali; dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.
Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.


Art. 2.

Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal ]969, a lire 81.500(1), senza distinzione di età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n.100, e 9 febbraio 1963, n.160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso ".


Art. 3.

La percentuale prevista dagli. articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza; a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.


Art. 4.

Alla lettera a) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ".Alla lettera b) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole " su ogni delega di rappresentanza ", le altre " relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta " e, dopo le parole " su ogni delega o mandato di rappresentanza "' le altre " relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta ".All'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: " o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ".Al primo comma dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole " nonché al prelievo stabilito nel primo comma " sono sostituite con le seguenti " nonché al prelievo ed alla ripartizione stabilita a] primo ed al secondo comma ".


Art. 5.

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali: a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse; b) al compimento del 70ò anno di età purché abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.


Art. 6.

L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a L. 1.300.000 annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.


Art. 7.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.
L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.


Art. 8.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.
La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.
L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.


Art. 9.
La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1.300.000 annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520.000 annue.
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Art. 10.

Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 non al giugno 1969.L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.
Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.


Art. 11.

L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dello iscritto è corrisposta: a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso art. 7; b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi; c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.
Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.


Art. 12.

I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 40ò anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purché presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonché le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza all'età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65' anno di età.Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di 3 anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 650 anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1.300.000 annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76' anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 690 anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di R.M. C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100.000 mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; quest'ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100.000 lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.


Art. 13.
Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:
1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160:
2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;
3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);
4) un fondo per l'assistenza. Alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).


Art. 14.

Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali deficit tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonché le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.
Le rimanenti somme sono così ripartite :
il 57% al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;
il 36% al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;
il 7% al fondo per l'assistenza.
Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.
Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.



Art. 15.

I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.