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Il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione a pagare la somma da questi dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno di provare, mediante proposizione di formale ricorso, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Essere obbligato in solido significa che l'autorità che ha emesso il verbale ha facoltà di chiedere il pagamento a tutti i soggetti comunque responsabili, sia in via diretta (autore dell’infrazione, conducente) sia in via indiretta (genitore, tutore, proprietario del veicolo, datore di lavoro, ecc.). Il primo che paga "libera" anche gli altri ed ha la possibilità di rivalersi verso colui che ha materialmente commesso l’infrazione.

Per le violazioni commesse da conducenti minori di età, la responsabilità ricade sulla persona che esercita la patria potestà o tutela, che per legge è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.

Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una società o ditta.

Per tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme del codice della strada e che corrisponde a quella indicata a verbale.

Se il pagamento della somma indicata a verbale non viene effettuato entro il termine previsto, e non sia stato proposto ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo per un importo pari al doppio della somma indicata, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene coattivamente mediante l'iscrizione a ruolo e trasmissione all'esattore per la riscossione.

Altra cosa, rispetto al verbale vero e proprio, è il "preavviso di accertamento di infrazione" , cioè l’atto che l’agente di polizia lascia sul parabrezza del veicolo trovato in divieto di sosta; questo atto non è ancora il verbale vero e proprio, perché non contiene le generalità del conducente o del proprietario (assenti al momento dell’accertamento). Esso prevede un termine di pagamento molto ridotto (in genere 10 giorni, a volte anche 5); se il pagamento è effettuato entro tale termine, l’obbligazione si estingue; altrimenti, verrà notificato il verbale con la somma prescritta, più le spese postali.

Multa@Service offre la possibilità di pagare la multa, via Internet, in modo rapido e sicuro.

Effettueremo il versamento all'ente da cui dipende l'organo accertatore ed entro il termine di 24 ore invieremo, via fax o E-mail, l'attestazione di pagamento.

Alla pagina Fast@Pay sono indicate le modalità per effettuare il pagamento immediato.


 

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Aggiornato il 07 marzo 1999

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