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PROPOSTA DI LEGGE

A.FI.MO, Associazione per la Fiscalità Monetaria, lancia una proposta di legge di iniziativa popolare, a norma dell'art. 71 della Costituzione della repubblica italiana e degli art. 7 e 48 della Legge 25 Maggio 1970 n. 352, per l'introduzione della FISCALITÀ MONETARIA ed il REDDITO DI CITTADINANZA

Proposta di legge di iniziativa popolare


Promossa da A.FI.MO,  Associazione per la Fiscalità Monetaria, per la raccolta di 50.000 firme di elettori a norma dell'art. 71 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli art. 7 e 48 della legge 25 Maggio 1970 n. 352

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CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Ai sensi dell'art.71 della Costituzione

Introduzione della Fiscalità Monetaria e del Reddito di Cittadinanza

PREMESSA

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge s'intende istituire:

                  1. Un nuovo sistema fiscale che gravi soltanto sulla massa monetaria effettiva

                  2. Il reddito di cittadinanza per tutti i cittadini.

La presente proposta di legge nasce dalle seguenti considerazioni.

L'attuale fiscalità reddituale, con la sua incidenza sempre crescente, a seguito delle esigenze solidaristiche degli attuali contesti sociali, viene scaricata integralmente sui Costi di produzione e di conseguenza sui Prezzi di vendita, generando e/o mantenendo l'Inflazione.

L'inflazione, a sua volta, genera la necessità degli aggiornamenti salariali che, a loro volta, vanno a scaricarsi sui costi di produzione, con ulteriore aggravio dei processi inflazionistici.

Il continuo inseguimento circolare tra salari e Prezzi, gestito dalle assurde politiche monetarie di contenimento dell'inflazione, portano le economie moderne verso la recessione.

La disoccupazione, necessaria per le imprese, porta i Governi verso misure economiche di sostegno sociale (gli ammortizzatori), con il conseguente aumento delle esigenze fiscali, che vanno ulteriormente ad incrementare i costi di produzione e quindi l'inflazione.

Con ciò i Cittadini si vedono assoggettati non soltanto ad un continuo incremento dei gravami fiscali diretti ed indiretti, ma anche ad un ulteriore, enorme tributo occulto costituito dalla continua perdita di valore delle loro disponibilità monetarie.

Il trasferimento degli oneri fiscali dalla Produzione al Capitale, inteso come massa monetaria, è in grado di eliminare la causa prima dell'inflazione dal momento che consente l'utilizzo fiscale esclusivamente dei profitti eccedenti alle necessità dell'impresa, al netto quindi delle spese di produzione.

Occorre comprendere che l'inflazione dipende da un evento estraneo al processo economico.

Alcune riflessioni chiariranno queste affermazioni.

                 1. Il Libero Mercato è l'unico sistema valido per il sano sviluppo della Vita Economica.

                 2. Nel Libero Mercato il potere economico è tutto nelle mani dei cittadini che, con le loro scelte d'acquisto, determinano il                       successo o l'insuccesso delle Aziende in relazione alla loro qualità di servizio.

                 3. La caratteristica naturale del Libero Mercato è la tendenza alla continua diminuzione dei Prezzi, per effetto delle                      razionalizzazioni produttive da un lato e dell'ingresso sul Mercato di nuove Aziende che possono trovare spazio soltanto                      a condizione di offrire Prezzi minori.

                 4. Perché un prodotto venga immesso sul Mercato è necessario che il suo prezzo sia vantaggioso, per gli Acquirenti, rispetto                      a quello praticato dalla concorrenza.

                 5. La libera concorrenza è l'unico mezzo per la continua diminuzione dei Prezzi di Mercato, per effetto delle razionalizzazioni                      produttive e del Progresso tecnologico, con beneficio degli Acquirenti.

                 6. Con i Prezzi di Mercato debbono fare i conti le Aziende che, nelle contrattazioni con tutte le parti in gioco, dovranno far                      valere i limiti posti dal Mercato.

                 7. SI COMPRENDE BENE CHE, SE IN UN MERCATO, IN CONDIZIONI DI STABILITÀ DI COSTI DI BASE E QUINDI DEI                      PREZZI, VENGONO ARTIFICIALMENTE INTRODOTTI DEGLI AGGRAVI SUI COSTI, SI OSTACOLA LA NATURALE                      TENDENZA DEL MERCATO ALLA DIMINUZIONE DEI PREZZI FINO A PROVOCARNE LA TENDENZA AL RIALZO E                      CON QUESTO L'INFLAZIONE.

L'adeguamento dei redditi dei cittadini alle maggiorazioni dei Prezzi, provoca un conseguente aggravio sui costi di Produzione e quindi sui Prezzi, con alimentazione della spirale inflazionistica e della conflittualità salariale.

Finora il prelievo fiscale è stato fatto principalmente sui superi di reddito prodotti ogni anno.

L'impossibilità dell'accertamento oggettivo dei redditi annuali ha portato a situazioni di gravi conflittualità fiscali che minacciano di disgregare il tessuto sociale.

Il rimedio si trova nello spostamento del prelievo fiscale dalla sfera produttiva a quella monetaria.

Il vantaggio economico e sociale di questo spostamento si evidenzia in due punti fondamentali:

          1. Qualsiasi supero di reddito, oltre le necessità, si traduce in Denaro risparmiato.

          2. Il denaro risparmiato rappresenta il frutto della Vita Economica per colui che vi ha preso parte.

Per realizzare la fiscalità monetaria è necessario quindi ottenere la contribuzione fiscale direttamente dalla Base Monetaria.

Effettuando annualmente il prelievo percentuale fiscale sulle disponibilità monetarie dei cittadini, si attua un sistema fiscale ineludibile ed equamente ripartito su tutti i cittadini possessori di Denaro Risparmiato.

L'obiezione che un modo semplice per eludere il dovere fiscale sarebbe quello di acquistare beni immobili, per rivenderli poi, appare infondata dal momento che, con il Libero mercato tutti i prodotti, compresi quelli immobiliari, vanno soggetti a costante perdita di valore per obsolescenza e per il Progresso produttivo.

Dimostrato che la fiscalità monetaria è l'unica capace di ripartire equamente sulla ricchezza collettiva gli oneri derivanti dalle esigenze della Spesa Pubblica, senza scaricarsi sui Costi di Produzione, nella definizione della spesa in rapporto con gli interessi della collettività, il DPEF e la conseguente Legge Finanziaria vale il criterio della razionalità e dell'economia, con eliminazione di ogni spreco e di ogni parassitismo.

Il meccanismo della fiscalità monetaria richiede un costante controllo della moneta per quanto riguarda il suo valore reale legato al processo economico, il solo che consenta la manovra fiscale su di esso per il REDDITO DI CITTADINANZA e le ESIGENZE DELLO STATO.

Dal momento che l'inflazione, con l'avvento della fiscalità monetaria, non esiste più i Prezzi tenderanno sempre al ribasso e quindi il denaro tenderà ad aumentare il suo potere d'acquisto, ma in misura variabile a seconda dell'andamento del mercato. Per questo motivo occorre datare il denaro e procedere annualmente alla relativa decurtazione del potere d'acquisto con un'emissione di denaro in contropartita.

La FISCALITÀ MONETARIA, spostando il prelievo fiscale dai redditi alla Base Monetaria, non incide più sui costi di produzione né sui Prezzi, eliminando quindi la causa prima dell'inflazione e dei suoi effetti nefasti.

L'effetto immediato della fiscalità monetaria è quindi quello di portare il Libero Mercato alla sua naturale riduzione dei Prezzi, con il conseguente aumento del potere d'acquisto del denaro.

In relazione con l'aumento del potere d'acquisto del denaro verrà emessa una contropartita di moneta con la quale risanare per prima cosa il DEBITO PUBBLICO dare il via al REDDITO DI CITTADINANZA e sostenere le ESIGENZE STATALI.

Si deve tuttavia mettere attenzione al fatto che ciò che chiamiamo Debito Pubblico potrebbe essere in realtà un credito pubblico generato dal Signoraggio dello Stato nei confronti della Banca Centrale. Questa circostanza dovrà essere valutata mediante un articolo della presente legge. Si ritiene da alcuni studiosi che il DEBITO PUBBLICO, in ogni parte del mondo, si origini nel seguente modo.

Lo Stato chiede alla Banca Centrale l'emissione della moneta necessaria alle sue esigenze. La Banca, invece di accreditare, addebiterebbe questa moneta allo Stato. Per pagare questo debito, che in realtà dovrebbe essere un credito, lo Stato, in virtù del Signoraggio, attiva le manovre fiscali reddituali con le quale pagare alla banca Centrale il suo debito.

In verità lo Stato potrebbe da subito modificare l'anomala metodologia esistente dichiarando che l'emissione e circolazione di moneta non è un debito ma un credito dello Stato (Auriti). Ciò tuttavia, senza essere accompagnato dalla fiscalità monetaria, non consentirebbe al processo economico d'essere l'unico e reale arbitro del valore monetario.

In seguito, in relazione con l'aumento del potere d'acquisto del denaro e/o la stabilità dei Prezzi verrà decisa, da un Organo competente, l'entità della decurtazione della base monetaria da destinare al REDDITO DI CITTADINANZA ed alle ESIGENZE STATALI.

Con la FISCALITÀ MONETARIA lo Stato non dovrà più indebitarsi (!) con la Banca Centrale, dal momento che la somma necessaria è tratta dalla Base Monetaria esistente e circolante.

Come sopra è stato detto, realizzata la totale estinzione del DEBITO PUBBLICO o l'eliminazione del Signoraggio che conduceva alla sua formazione, la fiscalità monetaria vera e propria consiste nell'assoggettare il denaro dell'intera compagine sociale, con un forte potere d'acquisto, ad un tasso di decurtazione mensile (inflazione), con il quale creare le contropartite automatiche di emissioni monetarie per il REDDITO DI CITTADINANZA e per le ESIGENZE STATALI.

La fluttuazione delle necessità sociali e del ciclo economico nel corso dell'anno rendono necessario che si faccia precedere, alla prima decurtazione mensile, la DATAZIONE DEL DENARO, ovvero ogni disponibilità monetaria, in qualunque modo posseduta, sarà caratterizzata, oltre che dalla propria entità, anche dalla datazione.

Il REDDITO DI CITTADINANZA generalizzato consiste nella disponibilità, per ciascun cittadino, in un conto bancario individuale non cedibile, di una quota monetaria mensile, sufficiente ad assicurarne, in qualunque condizione si trovi dalla nascita alla morte, il dignitoso mantenimento in vita.

Nessun essere umano può considerare accettabile un'organizzazione sociale che non assicuri a priori la possibilità di fare fronte, in relazione all'andamento economico medio di tutto il Paese, alle esigenze della sopravvivenza materiale di tutti i cittadini.

Da questo punto di vista nessuna organizzazione statale reale può considerarsi soddisfacente.

Il problema è se sia possibile l'esistenza di un tipo d'organizzazione sociale capace di soddisfare tale istanza.

Con la logica fiscale ereditata dal passato tale problema non è risolvibile in quanto lo scarico sui costi di produzione e quindi sui Prezzi di tale onere è in grado di dissestare, attraverso l'inflazione, qualunque struttura economica.

Il problema è rivedere il sistema fiscale per modificarlo in conformità alla possibilità di realizzare tale esigenza irrinunciabile. Per quanto detto finora la possibilità deriva proprio dalla FISCALITÀ MONETARIA.

L'istituzione del REDDITO DI CITTADINANZA rende possibile la mobilità sociale verso assestamenti individuali, corrispondenti alle vocazioni ed alle aspirazioni personali e rende contemporaneamente possibile la contrattazione individuale (flessibilità).

Con ciò le strutture sociali saranno espressione delle scelte dei cittadini, conformi al livello culturale dei Singoli e delle comunità di appartenenza abolendo di fatto la pretesa d'imporre dall'alto modelli culturali astratti.

Lo sviluppo culturale consisterà nel libero incontro delle domande e delle offerte culturali.

L'istituzione del REDDITO DI CITTADINANZA, svincolando gli individui dai condizionamenti economici, crea le condizioni del loro orientamento individuale e sociale in base a motivazioni interiori e quindi rendendo possibile la loro libera autoevoluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

ABROGAZIONE DI TUTTE LE LEGGI DI REGOLAZIONE E GOVERNO DELL'ECONOMIA

a) Tutte le tasse, imposte, accise, dirette ed indirette, gravanti sul lavoro, sulla produzione, sulla proprietà e sul consumo sono soppresse a decorrere dal.. …….

b) Le disposizioni relative ai prelievi fiscali reddituali sono abrogate a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni relative a sanzioni penali derivanti da violazioni fiscali sono abrogate a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA FISCALITÀ MONETARIA



a) Fondazione della Banca degli Italiani.

b) La Banca degli Italiani è destinata alla gestione del denaro proveniente dalle emissioni della Banca Centrale relative esclusivamente alle rivalutazioni mensili della moneta.

c) Tale gestione si esprime unicamente in una partita doppia in avere la moneta emessa dalla Banca Centrale e in dare questa moneta alle varie Banche per il Reddito di Cittadinanza ed al Tesoro per le Esigenze dello Stato (emolumenti degli addetti all'organizzazione statale e stanziamenti per le spese pubbliche).

d) L'ammontare di questa emissione monetaria, relativo al tasso di decurtazione mensile, sono fissati in base alle deliberazioni tecniche di appositi Organi che saranno per tale scopo creati.

e) A partire dal……, la Banca Centrale provvederà ad emettere moneta da accreditare presso la Banca degli Italiani e presso il Tesoro secondo le quote spettanti.

f) In data…….tutto il denaro esistente, reale o di credito, deve essere datato.

g) Dopo la prima datazione i cittadini possono anche non presentarsi alle Banche per l'aggiornamento della moneta, ma devono informarsi sulle variazioni del suo potere d'acquisto dal momento che il quest'ultimo si adegua al tasso di decurtazione relativo all'anno in corso.

h) La datazione sarà sempre aggiornata annualmente.

i) Con il passare dei mesi o degli anni ogni cittadino sarà in possesso di denaro sottoposto da una parte alla costante rivalutazione del potere d'acquisto e dall'altra alla diminuzione della sua quantità in relazione al versamento fiscale pro capite. Il conteggio di queste valutazioni è in relazione all'inizio del la datazione della moneta

Art. 3

ISTITUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

a) in data……, esaurite le formalità della datazione della moneta, la Banca degli Italiani riferisce alla Banca Centrale l'ammontare della propria base monetaria secondo le informazioni fornite da tutte le Banche e dai cittadini stessi per il loro contante.

b) la Banca Centrale confermerà i conti della Banca degli Italiani ed accrediterà presso le medesima una adeguata somma di moneta emessa in conformità della decurtazione della moneta.

c) la Banca degli Italiani invia alle relative Banche il denaro ricevuto da accreditare sul conto dei cittadini come Reddito di Cittadinanza.

Art.4

PRIVATIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' EXTRA-GIURIDICHE DELLO STATO

a) E' previsto un iter legislativo che conduca al più presto alla privatizzazione di tutte le attività extra-giuridiche dello Stato.Alla base di questo procedimento vi sono le seguenti convinzioni:

           1. La struttura economica non ha bisogno d'alcun governo giacché è severamente orientata dalle scelte di acquisto dei cittadini.

           2. Ogni fenomeno sociale diviene reale soltanto se è radicato nelle istanze dei cittadini.

           3. Le istanze generali dei cittadini provocano inevitabilmente il formarsi di attività volte al loro soddisfacimento, a prezzi equi in                regime di libera concorrenza.

           4. Le istanze culturali, quelle economiche e quelle giuridiche, nascono all'interno delle personalità dei cittadini e divengono                impulsi per i loro comportamenti.

           5. I rapporti che nascono in campo economico e culturale hanno carattere privatistico e si sviluppano con le contrattazioni                individuali.

           6. In ogni organizzazione sociale l'aurea regola è quella che le strutture giuridiche non debbano mai interferire nelle                scelte individuali se non nei casi in cui tali scelte determinino violazione di diritti.

Art. 5

LIBERALIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

a) La legislazione sui rapporti di lavoro dovrà essere tale da considerare centrale la tutela delle volontà che si sono espresse nei liberi contatti individuali.

b) È necessario abolire ogni forma di Contrattazione Collettiva subordinata a regole di comportamento della massa con l'intento di indirizzare l'attività economica secondo metodologie politico-ideologiche, dal momento che l'attività economica dovrà sempre scaturire dalle volontà umane individuali ad essa interessate.

c) La Legge deve garantire in qualunque modo l'interesse individuale, dal momento che è l'unica realtà, non necessariamente egoistica in senso morale, in grado di determinare il Progresso socio-culturale che dipende esclusivamente dall'interesse e dalla soddisfazione individuale di coloro che lo producono.

Art. 6

ISTITUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

a) Ciascun Cittadino riceve in proprio Conto Bancario una somma mensile, chiamata Reddito di Cittadinanza universale, idonea a consentirne la dignitosa sopravvivenza nel corso di tutta l'esistenza in rapporto al benessere medio di tutto il Paese.

b) La misura del reddito di cittadinanza è determinata annualmente dall'andamento dei prezzi ed è pari, tenuto conto dell'alto potere d'acquisto del denaro in regime di fiscalità monetaria, a lire un milione mensile (euro 512,16) per ciascun cittadino dalla nascita alla morte.

c) Le somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza universale sono impignorabili e nominalmente non cedibili. Ovviamente ogni Cittadino potrà fare ciò che vuole del suo reddito di cittadinanza

Art. 7

DATAZIONE DEL DENARO

a) Ad ogni inizio d'anno ogni cittadino verserà nel proprio Conto Bancario tutto il denaro contante di cui dispone per consentire l'apposizione su tale denaro della data del nuovo anno. Per le banconote può bastare il riferimento del numero di serie, per le monete, che nel conio hanno soltanto l'anno, basta la sostituzione con monete di valore e data dell'anno in corso. La spesa per questa operazione aggiuntiva di Zecca e di servizi bancari sarà suddivisa in parti uguali tra tutti i cittadini e contabilizzata con la decurtazione della moneta. Dopo la datazione il denaro potrà essere prelevato nuovamente nell'ambito della disponibilità del proprio conto bancario.

b) In seguito si potrà valutare l'opportunità di un metodo alternativo di datazione

Art. 8

LA FISCALITA' MONETARIA

a) Il saldo del conto della massa monetaria verrà sottoposto alla DECURTAZIONE FISCALE e tale decurtazione verrà accreditata sul CONTO FISCALE PERSONALE custodito presso la Banca degli Italiani.

b) Nel saldo sono comprese tutte le attività liquide: le banconote, i depositi bancari, i titoli del debito pubblico, le obbligazioni, i titoli di risparmio, i crediti di banche, nonché le riserve tecniche di imprese ed assicurazioni ecc.

c) Ad ogni inizio di mese la Banca degli Italiani provvederà, tramite le proprie filiali distribuite sul territorio, ad accreditare il Conto Bancario di ogni Cittadino del REDDITO DI CITTADINANZA. Tale accredito compare come avere nel CONTO FISCALE PERSONALE, relativo al registro delle entrate e delle uscite custodito dalla Banca degli Italiani. Il CONTO FISCALE PERSONALE è il registro delle entrate e delle uscite relativo ad ogni cittadino e riporta, in dare, le decurtazioni fiscali relative al denaro risparmiato e, in avere, il reddito di cittadinanza.

d) Ad ogni inizio di anno la Banca Centrale controllerà che le singole Banche, presso le quali i cittadini hanno i loro conti, trasmettano alla Banca degli Italiani le decurtazioni fiscali registrate sui conti fiscali personali.

Art. 9

EMISSIONE MONETARIA

a) La Banca Centrale potrà emettere moneta e porla in circolazione soltanto in sostituzione di quella diretta al macero. Ogni altra emissione e circolazione di moneta dovrà corrispondere esclusivamente come correttivo dell'aumento del potere di acquisto del denaro e quindi resa di pubblico dominio. Ogni altra emissione e circolazione di moneta, per finalità differenti da queste, è da considerarsi illegittima.

b) Qualsiasi moneta emessa non appartiene alla Banca Centrale, ma all'intero processo economico che va dalla produzione al consumo e quindi a tutti i cittadini. Le usuali attività bancarie di credito possono avvenire soltanto con denaro realmente in deposito presso la Banca e dai cittadini versato come investimento. È dichiarata quindi illecita ogni circolazione di denaro, reale o virtuale, non corrispondente ad un concreto deposito monetario destinato all'investimento. Le usuali attività bancarie di credito possono avvenire soltanto con denaro realmente in deposito presso la Banca e dai cittadini versato come investimento. È dichiarata quindi illecita ogni circolazione di denaro, reale o virtuale, non corrispondente ad un concreto deposito monetario destinato all'investimento.

Art. 10

L'ORGANISMO ECONOMICO

a) La determinazione dell'ammontare del REDDITO DI CITTADINANZA e del TASSO FISCALE, spetta, ad ogni inzio d'anno, ad un ORGANO DI RAPPRESENTANZA DELLA VITA ECONOMICA, che trasmetterà alla Banca degli Italiani e per competenza alla Banca Centrale ed alle Banche per gli adempimenti di loro spettanza.

b) L'ORGANO DI RAPPRESENTANZA DELL'ORGANISMO ECONOMICO, su indicazione dei RESPONSABILI SETTORIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, delibererà in merito alle proposte di stipendi e di spese, trasmettendo i deliberati, dopo la ratifica dell'ORGANO DI RAPPRESENTANZA DELLA STRUTTURA GIURIDICA, alla Banca degli Italiani.

c) Tutti gli enti e le istituzioni operanti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle strutture addette all'esazione fiscale, alla previdenza ed all'assistenza sono soppressi ed il relativo personale è gradualmente posto in stato di quiescenza. Gli organi menzionati agli articoli 17 e 18 devono essere creati non appena la legge sia stata approvata.

d) Il trattamento pensionistico del personale in quiescenza, di cui all'articolo 19, è liquidato con una somma capitalizzata dedotta dal bilancio dello Stato.

Art. 11

Entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento d'attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 12

Ogni cittadino può modificare questo disegno di legge per renderlo ulteriormente fruibile da tutti i cittadini ma senza alterarne l'essenza, che non può non essere condivisibile se il suo valore è realmente sociale.

Chi vuole aderire a questa iniziativa, in attesa dell'organizzazione della raccolta delle firme, può scrivere al seguente indirizzo: 

luciano.orsini@tiscalit.it  

e sarà contattato per confermare l'adesione legale alla proposta di legge dopo l'attivazione dei meccanismi di rito. Chi vuole, può intanto iscriversi ad AFIMO (VEDERE HOME PAGE) ed in seguito riceverà un modulo per la raccolta delle firme.
Per conferme, comunicazioni o proposte scrivere ai seguenti indirizzi: 

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