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STATUTO

Associazione non riconosciuta

Mentre crollano i mattoni simbolo del potere del denaro sulla libertà dell'uomo, mettiamo una Pietra di Fondazione che incarni l'archetipo del denaro al servizio dell'uomo. Abbiamo dato a questa pietra il nome di A.FI.MO., Associazione per la Fiscalità Monetaria e l'archetipo che la compenetra proviene dal PROGETTO BELLIA per la FISCALITA' MONETARIA del futuro.
La libera adesione a questo PROGETTO senz'altra formalità costituisce la condizione soggettiva per entrare a far parte di A.FI.MO.
Ciò non vuol dire che l'adesione ai principi ispiratori e pratici dovrà essere totale ed incondizionata, anzi saranno considerati positivi i fermenti nuovi di chiarimento che saranno portati da tutti i partecipanti.
Lo scopo di A.FI.MO. è quello di permeare il tessuto vivente della nostra società di speranza concreta, cioè razionalmente fondata, riguardante l'unico problema la cui risoluzione è assolutamente imprescindibile per liberarci dai mali contemporanei ritenuti insopportabili dalla grande maggioranza dei cittadini di tutto il pianeta: l'avvento di una  FISCALITA' MONETARIA.
Col procedere del lavoro di A.FI.MO. si spera che la forza delle argomentazioni che le danno vita prenda una forma assembleare in tutto il pianeta  alla quale invitare, indiscriminatamente, i rappresentanti di tutte quelle forze sociali che gestiscono il potere, indipendentemente dalle loro limitazioni oggettive causate da appartenenza politica o da fazione, iniziando dal territorio Nazionale ed Europeo.
Trattandosi di un'organizzazione di servizio, coloro che potranno far parte di A.FI.MO. dovranno aver conseguito un grado di maturità tale da portarli a visioni spassionate dei problemi sociali.
Al fine di scongiurare qualsiasi tipo di animosità giustizialista e rivendicatrice dei diritti umani, chiunque faccia in sé prevalere l'atteggiamento emotivo rispetto a quello di pensiero, non è idoneo, per propria limitazione, a svolgere alcun lavoro nello spirito di A.FI.MO.
Secondo noi, chi è travagliato dalla necessità di trovare soluzioni ai suoi problemi esistenziali, sarà bene che dedichi tutto il proprio tempo a risolverli, prima d'inoltrarsi in attività rivolte al risanamento delle imperfezioni del contesto sociale in cui si trova. Solo allora potrà proficuamente attivare la propria capacità ideativa, per l'attuazione della FISCALITA' MONETARIA o per farla conoscere.
Per quanto si riferisce al modo pratico di esprimere il lavoro nell'ambito dell'Associazione, di volta in volta gli associati si daranno quel tipo di organizzazione che sarà necessaria in uno specifico caso.
La struttura economica dell'attività sociale dell'Associazione è basata sul margine limitato di utile delle opere dell'ingegno donate ad A.FI.MO. da parte dei soci, al fine di finanziare le strutture associative.
Va comunque precisato che nessuna delle cariche e delle incombenze sviluppate nell'ambito dell'Associazione darà diritto ad un compenso di qualsiasi natura. I ricavi economici delle attività sociali e le quote associative, saranno destinati all'attività editoriale per la diffusione dei risultati del lavoro sociale, all'organizzazione dei convegni per il necessario scambio d'opinioni ed alle spese vive di gestione.
Chiunque vorrà dedicare parte del proprio tempo al lavoro sociale, lo farà esclusivamente a proprie spese e senza nulla togliere al tempo necessario alle esigenze derivategli dalla vita privata.

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, l'ASSOCIAZIONE PER LA FISCALITA' MONETARIA " A. FI. MO." di seguito denominata Associazione, con sede in Grottaferrata (RM) Via Anagnina, 161 tel. 0039 06/9412061 FAX 0039 06/94548828

Art. 2 Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

  • Effettuare studi specifici di carattere economico e finanziario su problematiche di notevole rilevanza al fine di effettuare lo spostamento del prelievo fiscale dal settore economico a quello del capitale monetario ed influire sulle forze sociali che gestiscono il potere agendo su di esse dall'esterno e dall'interno, con la forza delle argomentazioni cui nessun essere umano può rimanere insensibile. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione si prefigge di organizzare incontri, tavole rotonde, meetings senza limiti di spazio con docenti, matematici, banchieri, Governatori delle Banche centrali nazionali ed internazionali e rappresentanti dei Governi . Raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati che possono avere comunque interesse per i cittadini aderenti.
  • Fornire un assidua assistenza ai cittadini aderenti per favorire, coordinare e promuovere la loro reciproca collaborazione al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:
       a) soci fondatori;
       b) soci ordinari;
       c) soci onorari;
       d) soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente nell'ambito finanziario e monetario. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale. Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società; Associazione tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Art. 5 Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • a. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali
  • b. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione

Art. 7 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali
L'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali spetta ai soli soci fondatori

Art. 8 Organi Sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:
      - L'Assemblea dei Soci
      - Il Consiglio Direttivo;
      - Il Presidente del Consiglio Direttivo;
      - Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria;
       a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
       b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la            copertura di eventuali disavanzi di gestione;
       c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
       d. la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
       e. l'approvazione dei regolamenti interni;
       f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo           statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
       a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
       b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno successivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.
L'Assemblea è convocata dal comitato esecutivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
   - in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) a maggioranza dei soci iscritti al      libro soci;
   - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
L'Assemblea nomina un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee; il Presidente provvede poi alla sottoscrizione del verbale.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonche' i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Art. 12 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio con il Presidente nomina al suo interno il Vice Presidente, il tesoriere e il segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro, il consiglio direttivo ritenga volerli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:
    a. la gestione dell'associazione;
    b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
    c. deliberare sull'ammissione dei soci;
    d. convocare l'assemblea;
    e. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in         approvazione all'assemblea;
    f. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in           approvazione all'assemblea;
    g. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative        specifiche;
    h. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso dia assenza o impedimento.

Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico - finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Esso si compone di due effettivi e un supplente.
Il presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Art. 17 Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
    - il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
    - il conto consuntivo almeno entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
     a. il libro dei soci;
     b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
     c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
     d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
     e. il libro giornale della contabilità sociale;
     f. il libro degli inventari;
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale, verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.