Consiglio Regionale della Toscana
LEGGE REGIONALE N. 39/2001

 

(Atti del Consiglio)

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

 

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 Luglio 2001

TESTO TRASMESSO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

 

 

Art. 1 - (Finalità)

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell’igiene pubblica e dell’ambiente, è vietato a chiunque l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.

2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all’animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all’articolo 2.

3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

 

Art. 2 - (Derattizzazione)

1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell’ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l’esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell’atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l’indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

 

Art. 3 - (Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di Lire 3.000.000 (Euro 1549,37). E’ altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al
sistema penale).

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agrosilvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall’articolo 1 dà luogo alla revoca dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria

4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

 

Art. 4 - (Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 689/1981.

2. Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia dell’ordinanza-ingiunzione all’ente o all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l’atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione stessa. L’ente o l’autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

 

Art. 5 - (Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all’articolo1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei Medici veterinari, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all’articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell’area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, di cui all’articolo 51 della legge regionale 3/1994, le Guardie Ambientali Volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

2. Qualora nell’ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell’area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell’estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.

3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non dovranno comunque comportare l’interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.

 

Art. 6 - (Compiti del Medico veterinario)

1. Il Medico veterinario, che nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al Comune di competenza mediante l’apposita scheda allegata alla presente legge.

2. La suddetta scheda è distribuita ai Medici veterinari a cura delle Province entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell’animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell’animale e qualsiasi altro campione utile per l’identificazione dell’eventuale veleno al laboratorio di cui al seguente articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 50.000 (Euro 25,82) a Lire 200.000 (Euro 103,29). In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all’Ordine dei Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

 

Art. 7 - (Analisi di laboratorio)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, assicura, nell’ambito del sistema sanitario regionale, l’utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

- Stricnina;
- Fosfuro di zinco;
- Organofosforici-carbammati;
- Metaldeide;
- Anticoagulanti;
- Arsenico;
- Cloralosio;
- Crimidina;
- Cianuri;
- Erbicidi triazinici;
- Clorati;
- Paraquat;
- DNOC;
- Imidaclopride;

anche ricorrendo alle strutture dell’Istituto Zooprofilattico di cui alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio). Nello stesso termine individua le modalità d’accesso alla struttura da parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.

2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale degli adempimenti di cui al comma 1.

 

Art. 8 - (Termine per le analisi di laboratorio)

1. La struttura di cui all'articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami é comunicato anche via fax al Medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Comune territorialmente competente.

 

Art. 9 - (Cartografia)

1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell’anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

 

Art. 10 - (Lista delle sostanze)

1. La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Art. 11 - (Commissione tecnico-consultiva)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita una Commissione tecnicoconsultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità con funzioni di segretario;
c) un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul territorio regionale;
d) un rappresentante delle Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università Toscane;
e) un rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
f) un rappresentante di Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo) aventi finalità di tutela degli animali.

2. La Commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata a cadenza almeno trimestrale.

 

Art. 12 - (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri relativi all’attuazione della presente legge provvede, per il 2001, la Regione, mediante la ripartizione tra le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della somma di lire 30.000.000 (pari a euro 15493,71) sul capitolo18200 (Oneri sostenuti dalla regione per le attività inerenti i servizi di sicurezza sociale).del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni successivi provvedono le Province con i fondi derivanti dalla riscossione degli introiti relativi alle sanzioni di cui all’articolo 3.

 

 

[vedi scheda allegata]

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Enrico Cecchetti Fabio Pacini

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI P.D.L. n. 45 del 31.10.2001

Proponente Consiglieri Fabio Roggiolani e Federico Gelli
Assegnata alla 4° Commissione Consiliare Permanente (esame in sede referente)
Messaggio della Commissione in data 24.07.2001
Atto approvato dal C.R. in data 26.07.2001 divenuto N. 29/2001 (A.C.)

 

(Per la Polizia Provinciale di Firenze: Via Andrea del Sarto 8 - 50135 FIRENZE
Tel.: 055 2760901 - 055 2760902 - 055 2760904 - fax: 055 2760903)

 

 

SCHEDA SEGNALAZIONE AVVELENAMENTO DA BOCCONI

(Articolo 6, comma 1)

 

   (scarica da qui la SCHEDA DI SEGNALAZIONE)

 

 

 

 

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(Quelle che seguono sono altre versioni del testo della Legge, originariamente elaborate dal "Coordinamento contro i bocconi avvelenati" assieme al Gruppo "Verdi - Toscana Democratica", che hanno preceduto quello attuale e definitivo, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana il 26/7/2001 e divenuto la Legge N. 29/2001.
Chi fosse interessato, può facilmente constatare quali punti sono stati oggetto di modifica,
purtroppo resasi necessaria al fine di garantire l'approvazione della Legge)

 

 


 

REGIONE TOSCANA

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL GRUPPO 
VERDI - TOSCANA DEMOCRATICA

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate

 

Art. 1 (Finalità)

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell’igiene pubblica, della salute animale, per prevenire gli atti di crudeltà contro gli animali, è vietato a chiunque l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive.

2. Il divieto di cui sopra si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all’animale che lo ingerisce.

 

Art. 2 (Derattizzazione)

1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell’ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l’esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell’atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l’indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

 

Art. 3 (Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000. E’ altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi, ai sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e la confisca amministrativa in caso di accertamento definitivo della violazione con l’ordinanza di ingiunzione di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 da parte di soggetto provvisto di licenza di caccia o di tesserino per la raccolta dei tartufi, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza e/o del tesserino per un periodo non inferiore ad un anno; in caso di accertata reiterazione degli atti vietati dall’art 1 è prevista la revoca definitiva.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria.

4. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, qualora l’autore delle violazioni di cui all’articolo 1 risulti il responsabile o il conduttore o il proprietario o il concessionario di una struttura faunistica, disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ovvero dalle disposizioni regionali vigenti in materia, è altresì prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione.

5. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo1 risulti il proprietario o il conduttore di un’area, che ha conseguito l’attestazione di tartufaia controllata o coltivata ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n.752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), ovvero da disposizioni regionali vigenti in materia, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attestazione.

6. Le sanzioni accessorie disposte ai commi 5 e 6 si applicano altresì qualora il responsabile della violazione risulti un soggetto obbligato in solido ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 689/1981 o un dipendente o un prestatore d’opera che svolge la sua attività, anche gratuitamente o volontariamente, presso la struttura faunistica o la tartufaia.

7. La sospensione di cui ai commi 4 e 5 ha una durata minima di tre anni, per lo stesso periodo non può essere concessa per tali strutture altra autorizzazione o attestazione, neppure se richiesta da altri soggetti anche se estranei alla violazione accertata.

8. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie e vengono applicate anche in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/81.

 

Art. 4 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il Comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla L. 689/81. I proventi delle sanzioni sono destinati agli adempimenti di cui alla legge n. 281/1991.

2. Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie il Comune trasmette gli estremi della violazione e copia dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981, entro 60 giorni dalla contestazione, all’Ente o Autorità che ha rilasciato la licenza o le autorizzazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3. Queste ultime provvedono alla sospensione o alla revoca con le modalità di cui all’articolo 3 entro 60 giorni.

3. Qualora il contravventore abbia presentato opposizione, ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge n. 689/1981, il Comune ne fa menzione nella comunicazione di cui al comma 2 e l’Ente o Autorità può, in via cautelativa, sospendere comunque l’autorizzazione anche prima del pronunciamento sull’opposizione. Nel caso in cui il Comune emetta ordinanza di archiviazione, la sospensione dell’autorizzazione viene immediatamente revocata.

 

Art. 5 (Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all’articolo1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei Medici veterinari, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all’articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Sindaco attiva, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell’area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, di cui all’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le Guardie Ambientali Volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

2. Qualora nell’ambito delle attività di cui al comma 1 siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, il Sindaco dispone:

- la tabellazione urgente dell’area (perimetrale o dei punti di accesso a seconda di estensione e morfologia della zona) con tabelle segnalanti il pericolo;

- la sospensione di attività cinofile nella stessa area, compresa la raccolta di tartufi, per un periodo non inferiore a tre mesi.

3. Qualora nel mese antecedente agli episodi di cui al comma 1, nella stessa area siano stati effettuati interventi di ripopolamento di selvaggina a fini venatori, il Sindaco effettua apposita segnalazione alla Provincia, che provvede a vietare per un periodo minimo di 1 anno qualsiasi attività di ripopolamento faunistico a fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe.

 

Art. 6 (Compiti del Medico veterinario)

1. Il Medico veterinario, che nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al Sindaco del Comune di competenza mediante apposita scheda, il cui testo, in allegato, è parte integrante della presente legge.

2. La suddetta scheda sarà distribuita ai Veterinari a cura delle Amministrazioni provinciali entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell’animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell’animale e qualsiasi altro campione utile per l’identificazione dell’eventuale veleno al laboratorio di cui al seguente articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a 200.000. In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all’Ordine dei Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

 

Art. 7 (Analisi di laboratorio)

1. La Regione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge assicura, nell’ambito del sistema sanitario regionale, l’utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

-Stricnina; -Fosfuro di zinco; -Organofosforici-carbammati -Metaldeide -Anticoagulanti -Arsenico -Cloralosio -Crimidina -Cianuri -Erbicidi triazinici -Clorati -Paraquat -DNOC -Imidaclopride

anche ricorrendo alle strutture dell’Istituto Zooprofilattico di cui alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio).

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione individua, con apposito regolamento, le modalità di accesso alla struttura di cui al comma 1 da parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.

 

Art. 8 (Termine per le analisi di laboratorio)

1. La struttura di cui all'articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro e non oltre 10 giorni dall'arrivo del campione. Entro tale data il risultato degli esami é comunicato in fax al Medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Sindaco territorialmente competenti.

 

Art. 9 (Cartografia)

1. Ogni Provincia dovrà entro il 31 gennaio di ogni anno rendere pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell’anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

 

Art. 10 (Lista delle sostanze)

1. La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato mediante l’utilizzo di appositi registri.

2. La lista, di cui al comma 1, è aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati.

 

Art. 11 (Commissione consultiva)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia ambientale, è istituita una Commissione consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, formata dai componenti così individuati:
- l’Assessore regionale competente in materia ambientale o suo delegato, che la presiede;
- un funzionario dell’Assessorato all’Ambiente con funzioni di Segreteria;
- un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul territorio regionale;
- un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa;
- un rappresentante del laboratorio di analisi di cui all’articolo 7;
- quattro rappresentanti di Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo) aventi finalità di tutela ambientale e degli animali.

2. La Commissione, di cui al comma 1, ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata almeno a cadenza trimestrale.

 

[Stesura presentata il 19 ottobre 2000]

 


 

 

[Stesura ancora precedente]

 

REGIONE TOSCANA

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL GRUPPO VERDI

Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate

 

Art. 1

E’ vietato l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive. Il divieto di cui sopra si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all’animale che lo ingerisce.

 

Art. 2

Le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo ed esclusivamente con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di cui al comma precedente possono essere effettuate solo nell’ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l’esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

Al di fuori dei luoghi di cui sopra eventuali interventi di derattizzazione dovranno essere autorizzati dal Comune con atto che preveda espressamente la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Le aree interessate da tali attività dovranno essere segnalate con apposita tabellazione che indichi la presenza del ratticida e gli estremi del soggetto o della Ditta responsabile del trattamento.

I Comuni dovranno altresì custodire un registro di tutti i trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati, che dovranno comunicare sia i tempi che il principio attivo utilizzato con scheda appositamente predisposta da parte del Comune.

 

Art. 3

Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000. E’ altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, e la confisca amministrativa in caso di accertamento definitivo della violazione con l’ordinanza di ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/1981.

In caso di violazione dell’art. 1 da parte di soggetto provvisto di licenza di caccia o di tesserino per la raccolta  dei tartufi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza e/o del tesserino per un periodo non inferiore ad un anno; in caso di accertata reiterazione degli atti vietati dall’art 1 è prevista la revoca definitiva.

Qualora il responsabile delle violazioni di cui all’art. 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è inoltre prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina.

Ferme restando le sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l’autore delle violazioni di cui all’art. 1 risulti il responsabile o il conduttore o il proprietario o il concessionario di una struttura faunistica prevista dalla L. 157/92 o da altre leggi regionali, è altresì prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione.

Qualora il responsabile delle violazioni di cui all’art. 1 risulti il proprietario o il conduttore di un’area che ha conseguito l’attestazione di tartufaia controllata o coltivata ai sensi della L. 732/85 o di altra legge regionale, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attestazione.

Le sanzioni accessorie previste dai due commi precedenti si applicano altresì qualora il responsabile della violazione risulti un soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della L. 689/81 o un dipendente o un prestatore d’opera che svolge la sua attività, anche gratuitamente o volontariamente, presso la struttura faunistica o la tartufaia.

La sospensione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo avrà durata minima di tre anni e per lo stesso periodo non potrà essere concessa per tali strutture altra autorizzazione o attestazione neppure se richiesta da altri soggetti anche se estranei alla violazione accertata.

Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie e vengono applicate anche in caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81.

 

Art. 4

All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’Amministrazione comunale nel cui territorio sono avvenute le violazioni con le modalità di cui alla L. 689/81. I proventi delle sanzioni vengono destinati agli adempimenti di cui alla L. 281/91.

Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie il Comune trasmette gli estremi della violazione e copia dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla contestazione all’Ente o Autorità che ha rilasciato la licenza o le autorizzazioni di cui ai commi 2-6 del precedente articolo. Queste ultime provvedono alla sospensione o alla revoca con le modalità di cui al medesimo articolo entro 60 giorni.

Qualora il contravventore abbia presentato opposizione ai sensi degli artt. 18 e 22 della L. 689/81, il Comune ne fa menzione nella comunicazione di cui al comma precedente e l’Ente o Autorità può, in via cautelativa, sospendere comunque l’autorizzazione anche prima del pronunciamento sull’opposizione. Nel caso in cui il Comune emetta ordinanza di archiviazione, la sospensione dell’autorizzazione viene immediatamente revocata.

A seguito di ricorso, qualora non venga disposta l’archiviazione, nell’ordinanza di ingiunzione, che sarà trasmessa integralmente all’Ente o Autorità di cui ai commi precedenti, oltre all’entità della sanzione pecuniaria sarà determinata la durata della sospensione della licenza o dell’autorizzazione che, comunque, non potrà essere inferiore ai minimi previsti dai commi 2 e 7 dell’articolo precedente.

In caso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, presentata ai sensi degli artt. 22 e 23 o di connessione prevista dal successivo art. 25 della L. 689/81, l’Autorità giudiziaria, nel caso in cui non disponga l’accoglimento della stessa tramite archiviazione, trasmette la sentenza di rigetto dell’opposizione nonché l’ordinanza-ingiunzione con la quale viene disposta anche la sanzione accessoria, con le modalità di cui al comma precedente.

 

Art. 5

A seguito di accertamenti di ripetute violazioni del divieto di cui all’art. 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei Medici veterinari ai sensi dell’articolo seguente, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all’art. 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune può disporre la sospensione di attività cinofile compresa la raccolta di tartufi; può inoltre richiedere all’Ente competente la sospensione dell’autorizzazione della struttura faunistica o la istituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni.

Nel caso del verificarsi di due o più casi di avvelenamento nella stessa area il Sindaco è altresì tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa (perimetrale o dei punti di accesso a seconda di estensione e morfologia della zona) con tabelle segnalanti il pericolo.

Nel caso di cui sopra il Sindaco dovrà inoltre attivare con procedura d’urgenza, in collaborazione con la USL competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica della area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, potranno collaborare le guardie giurate volontarie di cui all’art. 51 della L.R. 3/94, le Guardie Ambientali Volontarie di cui alla L.R. 7/1998, nonché i proprietari dei fondi interessati.

Il Sindaco dovrà altresì effettuare apposita segnalazione alla Provincia che provvederà a vietare per un minimo di 3 anni qualsiasi attività di ripopolamento faunistico a fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe, nonché qualsiasi attività di controllo della fauna mediante abbattimento ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94.

 

Art. 6

1. Il Medico veterinario che nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, sia confermato da analisi strumentali che semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore alla Polizia provinciale e al Sindaco del Comune di competenza mediante apposita scheda, il cui testo in allegato è parte integrante del presente provvedimento.

La suddetta scheda sarà distribuita ai Veterinari a cura delle Amministrazioni provinciali entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma precedente, dovrà altresì inviare un campione del contenuto gastrico dell’animale, in caso di suo decesso, e qualsiasi altro campione utile per l’identificazione dell’eventuale veleno, al laboratorio di cui al seguente articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.

3. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a 200.000. In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all’Ordine dei Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

 

Art. 7

Le Regioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento dovranno assicurare l’attivazione di almeno un centro per Regione dotato di laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

-Stricnina; -Fosfuro di zinco; -Organofosforici-carbammati -Metaldeide -Anticoagulanti -Arsenico -Cloralosio -Crimidina -Cianuri -Erbicidi triazinici -Clorati -Paraquat -DNOC -Imidaclopride

A tal fine potranno essere utilizzate le strutture dell’Istituto Zooprofilattico ovvero potranno essere stipulate apposite convenzioni con laboratori degli Istituti di Tossicologia delle Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento la Regione individuerà con apposito regolamento le modalità di accesso a tale servizio da parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e di analisi.

 

Art. 8

Il servizio di analisi di cui all'art. 7 dovrà eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro e non oltre 10 giorni dall'arrivo del campione. Entro tale data il risultato degli esami dovrà essere comunicato in fax al Medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Sindaco territorialmente competenti.

 

Art. 9

Ogni Provincia dovrà entro il 31 gennaio di ogni anno rendere pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell’anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

 

Art. 10

La Regione entro un anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento dovrà indicare, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista di prodotti velenosi che, a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a vendita in regime controllato mediante l’utilizzo di appositi registri.

Tale lista dovrà ogni due anni essere aggiornata sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati.

 

Art. 11

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a cura dell'Assessorato all'Ambiente regionale verrà istituita una Commissione consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse.

La Commissione sarà formata da 9 componenti così individuati:
- l’Assessore regionale all’Ambiente o suo delegato, che la presiede;
- un funzionario dell’Assessorato all’Ambiente con funzioni di Segreteria;
- un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul territorio regionale;
- un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa;
- un rappresentante del laboratorio di analisi di cui all’art. 7;
- quattro rappresentanti di Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità di tutela ambientale e degli animali.

La suddetta commissione avrà funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione del presente provvedimento e dovrà essere convocata almeno una volta ogni 3 mesi.

 

 


 

 

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