PRESTAZIONI |
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Erogata automaticamente dalla CAE |
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La domanda di prestazione è a carico del lavoratore solo nel caso di invalidità permanente |
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TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA La CAE rimborsa integralmente all'impresa quanto da essa speso per le integrazioni salariali effettuate in caso di malattia dei dipendenti per i quali vengano effettuati i regolari versamenti alla CAE medesima. Per il calcolo del trattamento si faccia riferimento all'art. 29 del C.C.N.L.. ..vai alle apposite tabelle delle quote orarie.... oppure visualizza in formato pdf TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO La CAE rimborsa integralmente all'impresa quanto da essa speso per le integrazioni salariali effettuate in caso di malattia dei dipendenti per i quali vengano effettuati i regolari versamenti alla CAE medesima.Per il calcolo del trattamento si faccia riferimento all'art. 28 del C.C.N.L.. ..vai alle apposite tabelle delle quote orarie.... oppure visualizza in formato pdf ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE 1.All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in Casse Edili diverse dalla CAE, la stessa corrisponde, nell’anno successivo, la prestazione di propria competenza disciplinata dal presente regolamento.2. L’operaio matura l’anzianità professionale edile ogni biennio, quando nello stesso periodo abbia accumulato almeno 2100 ore di lavoro,considerando sia la prestazione lavorativa ordinaria, sia le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL. Il computo delle erogazioni APE viene calcolato d'ufficio, dalla CAE, sulla base delle ore comunicate dall'azienda e dagli attestati ore rilasciati da altre casse, in data 1° maggio. 3. La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia già percepito la prestazione medesima ed è calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla CAE per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del punto 2.
Al fine di accertare il requisito previsto, la CAE registra altresì : 1 - 88 ore di assenza per congedo matrimoniale su richiesta dell’operaio,corredata dalla necessaria documentazione; 2 - 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio, corredata della certificazione necessaria. Nel caso in cui l’operaio si trasferisca da una cassa ad un'altra, la cassa edile di provenienza, su richiesta dell’ operaio medesimo, gli rilascia un attestato comprovante la sua posizione in ordine dell’anzianità professionale edile. L’operaio deve provvedere a far pervenire tale attestato alla CAE al momento del suo trasferimento. APE
300 ore (in caso di decesso o di invalidità permanente del lavoratore) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2) e per i quali, nel biennio precedente l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile artigiana gli accantonamenti di cui all’art. 22 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile artigiana, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento. Nel caso in cui l’operaio si
trasferisca da una ad altra Cassa Edile artigiana, la Cassa Edile di
provenienza, su richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un
attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni
Nazionali comprovante la sua posizione in ordine all’anzianità
professionale edile. In caso di decesso del lavoratore: La prestazione
viene erogata automaticamente dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia che
contatterà d’ufficio i familiari del lavoratore deceduto. In
caso di invalidità permanente del lavoratore: La domanda deve
essere presentata in carta semplice dal lavoratore.
Con decorrenza 1 aprile 2001 il lavoratore (*) iscritto alla CAE, può ottenere un contributo per spese sostenute sia per protesi che per cure dentarie, nella misura del 50% della spesa complessiva, fino ad un massimo di €. 774,69 per triennio (considerato anche l'anno di richiesta). Il suddetto limite massimo è riferito al nucleo familiare (lavoratore, coniuge, figli a suo carico). Le integrazioni di cui sopra verranno erogate previa domanda, sui moduli predisposti dalla CAE, corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della predetta fattura. Sono rimborsabili le spese di importo superiore a €. 51,65. (*)Il lavoratore per ottenere detta prestazione dovrà aver maturato almeno 1050 ore di contributi versati alla CAE , nei 12 mesi precedenti l’evento.
PROTESI E CURE ACUSTICHE, OCULISTICHE ED ORTOPEDICHE Con decorrenza 1 aprile 2001, il lavoratore iscritto alla CAE (*) ha diritto ad una integrazione dell’eventuale prestazione pubblica per protesi acustiche, oculistiche ed ortopediche nelle misure e nei limiti che seguono: a) per protesi e cure acustiche: 60% della spesa complessiva fino ad un massimo di €. 516,46; Sono rimborsabili le spese di importo superiore a €. 51,65. b) per protesi e cure oculistiche: 100% della spesa complessiva fino ad un massimo di €. 206,58; c) per protesi e cure ortopediche: 100% della spesa complessiva fino ad un massimo di €. 516,46; Sono rimborsabili le spese di importo superiore a €. 51,65. I suddetti limiti massimi sono erogabili in un triennio. Le integrazioni di cui sopra verranno erogate previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della predetta fattura. (*)Il lavoratore, per ottenere queste prestazioni, dovrà aver maturato almeno 1050 ore di contributi versati alla CAE nei 12 mesi precedenti l’evento. I lavoratori iscritti alla CAE che abbiano contratto matrimonio in costanza di rapporto di lavoro dopo il 1 aprile 2001 hanno diritto ad un premio matrimoniale pari a €. 258,23; La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dalla CAE, con allegato il certificato di matrimonio, nel termine perentorio di 90 giorni dalla celebrazione. Nell’intento di favorire negli studi i figli, o equiparati, a carico dei lavoratori iscritti, la Cassa Artigiana dell’Edilizia, compatibilmente con le disponibilità di bilancio destinate a tale prestazione, corrisponde assegni di studio del valore di: · €. 258,23; cadauno per gli studenti che avranno frequentato con profitto Scuole Medie Superiori o Scuole Professionali. · €. 516,46; cadauno per gli studenti che avranno frequentato Corsi Universitari di Laurea, che non siano fuori corso e che abbiano superato almeno tre esami per ogni anno. Potranno presentare domanda gli studenti di Scuole Statali o Istituti Professionali legalmente riconosciuti o parificati che effettuano corsi, sia diurni che serali, che abbiano ottenuto idoneità alla classe successiva. Possono presentare domanda anche gli studenti che frequentano corsi universitari, parauniversitari o di specializzazione post-diploma legalmente riconosciuti. Le domande dovranno pervenire entro il 30 Novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il profitto conseguito per l’anno oggetto dell’erogazione. Nel caso le domande superassero il n°50 di soprannumero verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri: - merito scolastico; - anzianità di iscrizione del lavoratore alla CAE; - carico familiare;
CORREDO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La CAE fornisce annualmente
un corredo di Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I.)
(elmetto, occhiali, guanti, scarpe, cuffie), un gubbino ed un pantalone da
lavoro, per ciascun lavoratore in forza presso l’ Azienda che risulti
iscritta ed in regola con i pagamenti. La Cassa Artigiana
dell'Edilizia, provvederà alla distribuzione secondo il seguente
calendario: Le Aziende in regola con i
versamenti, che provvederanno a presentare la domanda (mod. 6) entro il 31
dicembre di ciascun anno, otterranno la fornitura dei corredi
richiesti da destinare ai loro lavoratori, entro il mese di febbraio
dell’anno successivo. Le Aziende in regola con i
versamenti, che provvederanno a presentare la domanda (mod. 6) entro
il 31 marzo di ciascun anno, otterranno la fornitura dei
corredi richiesti da destinare ai loro lavoratori, entro il mese di
maggio dello stesso anno. Le Aziende in regola con i
versamenti, che provvederanno a presentare la domanda (mod. 6) entro il 30
giugno di ciascun anno, otterranno la fornitura dei corredi
richiesti da destinare ai loro lavoratori, entro il mese di
settembre dello stesso anno. SUSSIDIO PER DECESSO DEL LAVORATORE In caso di decesso del lavoratore la Cassa Artigiana dell'Edilizia corrisponderà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio destinate a tale scopo, un contributo per le spese funerarie di €. 516,46;Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: - certificato di morte del lavoratore; - stato di famiglia "ante morte"; - atto notorio con elenco degli eredi legittimi; - autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di eredi di minore età.
Polizza garanzia integrativa infortuni professionali ed extraprofessionali A favore dei lavoratori, che abbiano maturato almeno 1050 ore nei 12 mesi precedenti l'evento è accesa una polizza per infortuni professionali ed extraprofessionali che prevede un capitale assicurato di €. 5164,57 in caso di morte; €. 10329,14;in caso di invalidità permanente e con una diaria di ricovero pari a €. 10,33 giornaliere (in caso di invalidità permanente vi è una franchigia del 3%).
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