UFFICIO di STATO CIVILE

UFFICI E UFFICIALI DELLO STATO CIVILE

Ogni Comune ha un suo ufficio di Stato Civile.

In ciascun Ufficio di Stato Civile si devono tenere i seguenti Registri:

  • Nascita
  • Cittadinanza
  • Pubblicazioni di matrimonio
  • Matrimonio
  • Morte.

Il Sindaco o chi in sua vece regge il Comune è l'Ufficiale dello Stato Civile.Egli può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ad uno o più consiglieri o, in mancanza, ad altre persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del Comune.

L'Ufficiale dello Stato Civile:

  • riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile
  • custodisce e conserva i Registri e qualunque atto che vi si riferisce, provvede alle annotazioni a margine degli stessi Registri
  • rilascia gli estratti ed i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono dall'estero o sono depositati in originale.

CI SI RIVOLGE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE PER:

 


DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e si deve fare entro i dieci giorni dall'evento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno o di entrambi i genitori, oppure, sempre entro i dieci giorni dall'evento, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, o ancora, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuta la nascita.

DOCUMENTI OCCORRENTI

Per la denuncia nel Comune di residenza di uno o di entrambi i genitori serve l'attestazione di nascita in carta semplice rilasciata dal medico-ostetrico che ha assistito al parto.

Per la denuncia nel Comune dove è avvenuto il parto, se diverso da quello di residenza di uno o entrambi i genitori,  serve anche una "situazione di famiglia" dei genitori o un autocertificazione.

COME FARE

La dichiarazione di nascita può essere resa, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune o al Direttore Sanitario del centro di nascita, indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale,o dal medico o dalla ostetrica o da un altra persona che ha assistito al parto.

COME AVVIENE LA REGISTRAZIONE

Una volta ricevuta la dichiarazione di nascita e la documentazione necessaria l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita che dovrà essere sottoscritto da chi ha fatto la dichiarazione.

Per i nati in un Comune diverso da quello di residenza della madre, spetterà all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto trasmettere l'atto di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza materno che prima lo trascriverà nei propri Registri ed in seguito ne darà comunicazione all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della situazione di famiglia e dei Registri.

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

E' "figlio legittimo" chi è nato da due persone sposate tra di loro. E' "figlio naturale" chi invece è nato da due persone non sposate tra loro.

CHI PUO' E COME SI PUO' FARE L'ATTO DI RICONOSCIMENTO?

Entrambi i genitori, anche separatamente possono effetuare il riconoscimento nell'atto di nascita, oppure con una dichiarazione posteriore alla nascita oppure anche solo al concepimento.

Se il riconoscimento è fatto solo da uno solo dei genitori naturali non può dare nessuna indicazione sull'identità dell'altro.

Il genitore può riconoscere il proprio figlio naturale anche se al momento del concepimento era coniugato con persona diversa.

Se un figlio naturale ha compiuto 16 anni il riconoscimento non può essere fatto senza il suo assenso.

Il riconoscimento non può essere fatto da chi sia stato legalmente interdetto.

Inoltre il riconoscimento puo' essere fatto anche sotto forma testamentaria: in tal caso ha efficacia solo dopo la morte del testatore e, anche se il testamento viene revocato, la dichiarazione non viene meno.

Il figlio naturale assume il cognome del primo genitore che lo ha riconosciuto.Se viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume solo il cognome del padre.

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

In ciascun Ufficio di Stato Civile si deve tenere il Registro  delle pubblicazioni di matrimonio.

Quali sono le condizioni per sposarsi?

Bisogna essere di "sesso diverso", ci vuole il consenso di entrambi, è necessario aver compiuto 18 anni ma chi ne ha 16 può ottenere l'autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni. Inoltre prima di arrivare al fatidico "si" la copia deve compiere alcuni atti, sia che le nozze si svolgano davanti al Sindaco sia che di fronte al Sacerdote.

  Il primo  consiste nella richiesta delle pubblicazioni che deve essere fatta all'Ufficiale di Stato Civile di residenza di uno degli sposi.

  Per il secondo, che consiste nella produzione dei documenti, bisogna rivolgersi direttamente all'Ufficio perchè essi dipendono dalle situazioni personali di entrambi gli sposi.

Gli sposi, alla data prefissata, si presenteranno con due testimoni davanti all'Ufficiale di Stato Civile che redigerà l'atto di pubblicazione di matrimonio, previo giuramento dei testimoni circa l'inesistenza, tra i futuri sposi, di impedimenti al matrimonio ai sensi dell'art.87 del Codice Civile.

Le pubblicazioni di matrimonio vengono affisse, nei Comuni di residenza degli sposi, in un apposito spazio presso la porta della casa comunale ad uso esclusivo delle stesse per almeno otto giorni comprendenti due domeniche successive. In assenza di opposizioni durante il periodo di affissione  il matrimonio può venire celebrato dal 4°  al 180° giorno dal compimento della stessa.

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

Il matromonio civile viene celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile, vestito in forma ufficiale (con la fascia tricolore), in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni.

Il Sindaco o un suo delegato legge alcuni articoli del Codice Civile (artt. 143, 144, 147) che regolano i diritti e doveri dei coniugi riceve le dichiarazioni degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio.

CASI PARICOLARI DI MATRIMONIO

IL MATRIMONIO ALL'ESTERO.

Esso ha valore anche in Italia se viene celebrato secondo la legge italiana davanti al Console o in base alla legge locale, anche se il matrimonio non è stato trascritto nei Registri di Stato Civile.L'italiano che sposa uno straniero può acquisire la cittadinanza del coniuge, pur continuando a mantenere la propria.

CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE INTEGRALI DI STATO CIVILE

RICONOSCIMENTO, ACQUISTO, RIACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

DENUNCIA DI MORTE

 

 

 

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