TITOLO
I - NATURA
E SCOPO
Art. 1
La Confraternita del SS. Rosario con sede in
Castel di Sangro
(AQ) è un Ente Ecclesiastico dipendente
dall'Ordinario Diocesano di
Sulmona
-
Valva, civilmente riconosciuto con Regio Decreto
17 dicembre
1934.
Art. 2
La Confraternita costituisce una comunità
ecclesiale viva, nella quale i membri sono aiutati a realizzare
la propria vocazione cristiana,
curando particolarmente la formazione permanente
dei soci. Si onora di provvedere particolarmente al culto della
Madonna del
SS. Rosario e alla divulgazione della pratica
religiosa della recita del
SS. Rosario.
Sostiene le manifestazioni del culto pubblico e
della religiosità popolare,
promuove le iniziative di carattere educativo e culturale, opera
con spirito di servizio nel campo della
assistenza, della beneficenza e
della accoglienza.
Particolare attenzione e sostegno rivolge alle
iniziative religiose e
sociali poste in essere con il progetto organico
parrocchiale nonchè alle
iniziative che possono essere sviluppate d'intesa
con le altre
Confraternite operanti nel territorio di Castel
di Sangro.
Art. 3
La Confraternita mantiene le proprie
tradizionali insegne che
consistono nelle immagini della Madonna del SS.
Rosario con
Bambino sulle ginocchia, di S. Domenico e di S.
Caterina. L'immagine della Madonna dei SS. Rosario con Bambino
sulle ginocchia rappresenta
l'emblema della Confraternita.
I Confratelli indossano un camice bianco stretto
ai fianchi da un cordone
dello stesso colore, a cui è legata una corona del SS. Rosario,
e una pettorina nera
plissata, con sottile bordura e fiocco rosso, sulla
quale è
stampato, a sinistra, l'emblema della Confraternita.
Le Consorelle indossano sul proprio abito una
pettorina rossa plissata,
con sottile bordura e fiocco nero, sulla quale è
stampato, a sinistra.
l'emblema della Confraternita.
Gli Aspiranti e i Novizi, indossano l'abito come i Confratelli,
ma con pettorina rossa priva di emblema e senza la corona del SS. Rosario.
Il Priore indossa una
pettorina che si distingue da quella dei Confratelli per la
bordura più evidente; insieme ai membri del Consiglio Direttivo
porta sulla divisa uno
speciale medaglione col distintivo della
Confraternita.
Art. 4
Eventuali attività della Confraternita non
riconosciute dalla
legge italiana a fine di “culto e religione”
resteranno distinte da quelle
istituzionali dell'Ente e dovranno sottostare,
oltre che alle disposizioni canoniche, anche a quelle
concordatarie e civili.
Art. 5
La Confraternita aderisce alla Federazione
Diocesana delle
Confraternite canonicamente erette,
condividendone le finalità e partecipando
attivamente alla vita della Federazione.
Art. 6
Ogni variazione al presente statuto deve essere
deliberata
dall'Assemblea Generale e sottoposta dal Priore
all'Ordinario
Diocesano per la definitiva approvazione.
Art. 7
In caso di estinzione della Confraternita
l'intero patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni
dell'Ordinario Diocesano.
TITOLO II -
AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI
Art. 8
Possono far parte della Confraternita, in
condizione di assoluta
parità di diritti e di doveri, i fedeli di ambo i sessi che
presentino
all'atto dell'ammissione i seguenti requisiti:
a)
siano maggiorenni con età non superiore a sessantacinque anni e,
se di età inferiore, non versare in fin di vita;
b)
abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima, siano cristiani
praticanti
e abbiano dato prova di condotta morale, religiosa e civile
irreprensibile, tanto in privato che in pubblico;
c)
diano serio affidamento di frequenza alle funzioni religiose e
alle
riunioni, nonchè di attaccamento alla
Confraternita;
d) non siano iscritti e non
aderiscano ad associazioni, movimenti e
partiti
politici le cui idee siano incompatibili con il Cristianesimo o
comunque contrari ai principi della religione cattolica;
e)
non siano irregolari nei confronti delle vigenti
disposizioni della
Chiesa;
I soci si impegnano a condurre esemplare vita
cristiana, ad adoperarsi disinteressatamente nelle attività
proprie della Confraternita,a
frequentare i Sacramenti, a recitare nei giorni
festivi la Liturgia delle
Ore, a
partecipare alle prescritte riunioni formative ed organir.rnt
ive, a contribuire con una quota annuale al finanziamento delle
attività i,vtitu/ionali
della Confraternita.
Art. 9
Il principio del "volontariato" e "della gratuità
del servizio" deve essere alla base di tutte le attività sociali
della Confraternita ed
informare lo spirito dei Confratelli e
Consorelle.
lo
I minori possono far parte della Confraternita
come "aspiranti",
senza diritti e sotto la tutela del Maestro dei Novizi, fino al
compimento della maggiore età.
Art.
10
I soci partecipano a tutto il bene materiale e
spirituale che si
compie nella Confraternita.
Per giusta causa, a norma del diritto e del presente statuto, un
socio può essere sospeso dalla Confraternita.
Il mancato pagamento della quota annuale o la ingiustificata
assenza dalle riunioni per un anno comportano automaticamente la
sospensione
del socio.
TITOLO III
-
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.
11
Gli Organi direttivi e organizzativi della
Confraternita sono:
1)
l'Assemblea Generale dei Confratelli e delle Consorelle;
2) il
Consiglio Direttivo;
3) il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.
12
Le cariche elettive hanno durata di quattro anni,
con possibilità per gli
eletti di essere ricandidati per un solo
consecutivo quadriennio.
Art.
13
L'Assemblea Generale è il supremo organo
deliberativo della
Confraternita ed è composta da tutti gli
appartenenti al sodalizio.
Si riunisce ordinariamente una volta all'anno ed
è convocata e presieduta
dal Priore.
Adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta
dei presenti.
Art.
14
ALL'ASSEMBLEA GENERALE SPETTA:
a) designare
il Priore;
b)
eleggere il Consiglio Direttivo;
c)
eleggere il
Collegio dei Revisori dei Conti;
d)
approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
e)
approvare le linee direttive del Sodalizio, lo Statuto e le
eventualimodifiche
da proporre all'Ordinario Diocesano;
f)
deliberare su eventuali atti straordinari proposti dal Consiglio
Direttivo;
Art.
15
Il
Consiglio Direttivo è composto da sei membri e presieduto di
diritto dal Priore che procede in seno al Consiglio alla nomina
del I " Assistente, del 2° Assistente, del Tesoriere, del
Maestro dei Novizi e
(le] Segretario.
Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a
maggioranza risoltila
dei componenti e dura in carica quattro anni, con
possibilità per 'li
eletti di essere confermati per un solo
consecutivo quadriennio..
Art. 16
AL CONSIGLIO DIRETTIVO SPETTA:
a) deliberare l'ammissione alla Confraternita
degli aspiranti
che
ne fanno regolarmente domanda;
b) dirigere e vigilare l'andamento religioso,
morale e organizzativo
dei soci;
c) formulare le linee direttive del Sodalizio, da
sottoporre all’approvazione
dell'Assemblea Generale:
d) provvedere all'Amministrazione ordinaria e
straordinaria
dei
beni della Confraternita;
e) fissare l'importo della quota annua che
i Confratelli sono
tenuti a coi-rispondere,
tenuto conto delle attività e delle esigenze
della Confraternita;
f)
compilare e presentare annualmente all'Ordinario
Diocesano
i
bilanci;
g) deliberare su tutti gli affari della
Confraternita che non
siano di competenza dell'Assemblea Generale o
dell'Ordinario
Diocesano;
h) formulare regolamenti interni
e proporli all'approvazione dell'Ordinario
Diocesano.
Art. 17
Ogni deliberazione, sia
dell'Assemblea
Generale che del
Consiglio Direttivo, diventa operante con la
sottoscrizione del
Cappellano se relativa ad atti di ordinaria
amministrazione
e con il
nulla
osta dell'Ordinario Diocesano se relativa ad atti di
straordinaria
amministrazione.
Le deliberazioni di ordinaria
amministrazione non condivise
dal
Cappellano
devono
essere
sottoposte
al
visto dell'ordinario
Diocesano.
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
tre membri, di
cui due eletti dall'Assemblea Generale e uno
designato dall'Ordinario
Diocesano.
Assume
la carica di Presidente del Collegio il più anziano di
appartenenza
alla Confraternita, e in caso di parità, il più anziano di
età.
Il
Collegio dura in carica quattro anni
e i suoi componenti possono
essere rieletti senza
alcuna limitazione. Al
Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito della
sorveglianza
contabile di tutti gli atti arnministrativi
della Confraternita;
agisce indipendentemente da
ogni altro organo ed ha il diritto e il
dovere
di esaminare e sottoscrivere i bilanci, nonchè curare che questi
siano
presentati all'Ordinario
Diocesano entro i termini previsti.
Alla fine di ogni anno
finanziario compila una dettagliata relazione,
con eventuali
osservazioni, che sarà
presentata e
illustrata all'Assemblea Generale.
Art. 19
Quando per qualsiasi ragione venisse a mancare
uno dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei
Revisori
dei Conti,
gli succede il primo dei non eletti e, a parità
di voti, il più
anziano di
appartenenza alla Confraternita: in caso di
ulteriore parità, il più anziano
di età.
TITOLO IV
-
LE CARICHE
Art. 20
Il Priore è designato dall'Assemblea Generale e
nominato alla
carica dall'Ordinario Diocesano per un
quadriennio.
Egli è il capo della Confraternita e se ne assume
la rappresentanza
legale a tutti
gli effetti di legge, in solido con i membri del Consiglio
Direttivo
Rappresenta la Confraternita in tutte le
manifestazioni pubbliche e
deve dare
esempio di abnegazione e di condotta irreprensibile.
Spetta al priore:
a) convocare
e presiedere gli Organi Collegiali della Confraternita.
avendo
cura che siano eseguiti i relativi deliberati;
b) in caso di
urgenza, prendere tutte le misure conservative reclamate
dal bisogno e informare tempestivamente il Consiglio
Direttivo;
c) firmare la
corrispondenza ufficiale, i mandati di pagamento e
tutti
gli atti relativi agli affari correnti;
d) curare il
buon comportamento morale e religioso dei soci, intervenendo,
ove ne ravvisi la opportunità e la necessità, con
ammonimenti,
consigli ed esortazioni;
e) tutelare,
sotto la sua diretta responsabilità morale, civile e penale,
il diritto di proprietà dei mobili e degli immobili che la
Confraternita possiede e potrà possedere.
Art. 21
In caso di assenza o di temporaneo impedimento,
il priore è sostituito
dal primo Assistente ed in assenza di questi dal secondo
Assistente.
In circostanze speciali, se lo richiedono gravi
motivi "can. 318.C.YC."
l'Ordinario
Diocesano può designare un Commissario che in suo nome
diriga
temporaneamente la Confraternita.
TITOLO V
-
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 22
Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente
Statuto si farà riferimento alle norme generali
della competente autorità
Ecclesiastica. |