Da "Gli statuti per la Città di Sassari"

(fatti "ad bonum et pacificum Statum Comunis Sassari...scripta et exemplata promulgata temporis nobilis domini viri Cavallini de Honestis legum doctorem...." nell'anno 1316.)

 

 

 

Cap.12°
Dessos Medicos et Ispethiales

Siat tentu sa potestate in sa intrata dessu registru suo facher jurare tottu sos medicos, qui in Sassari in su districtu habitan, de facher sa arte issoro bene, legalmentente, et de non facher alcuna compagnia over pactu cun sos ispethiales aver alcuna utilitate de cussu quale ad issos aen facher bender, et in cussu modu sare fathat sos ispethiales.
Et si contra aen facher, paghet zascatuna volta qui contra aen facher libras V de Ianua,et tantu zascatunu ispethiale. Dessu quale bandu sa quinta parte siat dessu accusatore, et su atteru dessu cumone; et ciò ciò provare se pothat per sacramentu dessu accusatore cun testimongiu,et siattentu secretu.
Et neunu ispethiale pothat nen deppiat pistare, nen pistare facher in sos porticales, ma intro in sas butecas.
Et qui contra aet facher, paghet pro sa mesitate, siat dessu cumone, et issu accusatore;et siat tentu secretu et zascantunu facentes accusare.

Riportati da P.Tola in "Historia Patrie Momumenta", come "Codex Diplomaticus Sardiniae"

 

 

 

 


Antichi Ordinamenti dei Farmacisti di Cagliari

Negli archivi storici della città di Cagliari si trovano due antichi manoscritti dei quali, alcuni capitoli, stabiliscono in dettaglio le norme statutarie della professione farmaceutica:

 

a) Capitula et Preconitcaziones (anno Domini 1346)

Cap.33 - Qualsiasi "especiayre" che venda nel "Castell de Caller" (il quartiere di Castello) deve usare le giuste misure secondo l'uso di Barcellona, pena 5 soldi.

Cap.57 - A nessuno "especiayre" é permesso fare, dettare o scrive alcuna ricetta (per qualsiasi medicina o purga) in latino. Questa dovrà essere scritta in catalano, pena 60 soldi.

Cap.161 - Lo "speciayre" deve, di volta in volta, annotare ciò che vende a scopo di medicina e a chi, pena 20 soldi.

Cap.162- Nessun "especiayre" può vendere arsenico e altri veleni senza licenza del "veguer", pena 10 lire.
Tali sostanze devono essere conservate sotto chiave in modo che nessuno possa prendersele se non dalla mano del padrone

 

b) Libre de les ordinacions (dall'ultimo quarto del quattordicesimo secolo fino al 1603)

1)- Nessun "apothecari" potrà sostenere l'esame di abilitazione se non sa leggere e scrivere, e se non conosce il latino. Egli dovrà aver già praticato, per sei anni l'arte, presso un farmacista approvato. Il protomedico presiederà una commissione composta da dottori in Medicina e da Farmacisti, che sottoporrà l'aspirante farmacista ad un esame teorico-pratico per verificarne l'abilità nell'esercizio dell'arte.

3)-Accertatata l'abilità del candidato, verrà rilasciata, la licenza di esercizio, ossia: "di parar botiga".

5)-Tutti i Farmacisti dovranno attenersi alla Tariffa stabilita dal Protomedico, e non potranno vendere medicamenti a prezzi superiori allo stabilito.

8 -Non potranno venire importati, d'oltremare, i semplici che siano presenti nel Regno, né composti attinenti alla medicina, che possano preparati nel Regno, ad eccezione della Triaca e del Mitridate.

14-Nessun Farmacista potrà preparare alcun composto la cui composizione non sia stata verificata dalla commissione già citata.

18-Ogni quindici giorni il Farmacista dovrà controllare la chiusura dei recipienti contenenti le confezioni dei prodotti che possiede.

19-Nessun Farmacista potrà dare qualsiasi medicina senza ricetta o licenza di un dottore laureato ed approvato. 

20-Nessun Farmacista potrà fare col miele, confezioni che devono essere fatte con lo zucchero.

21- Nessun Farmacista potrà detenere sciroppi per più di un anno. Le pillole dovranno essere preparate ogni sei mesi e non potranno essere utilizzate oltre detto termine.

23-Nessun Farmacista potrà vendere Arsenico o altri veleni senza ordine scritto del Protomedico o di un medico autorizzato. Egli dovrà annotare sul registro la data e la persona alla quale é stato dato il veleno, e la persona alla quale era destinato. Tutti i veleni dovranno essere tenuti sotto chiave e le chiavi dovranno essere detenute dal padrone della bottega.

26-Nessun Farmacista dovrà permettere che in sua assenza il servo o il garzone forniscano medicine.

27-Poiché il Signore Dio Nostro manda le malattie all'uomo, all'ora che gli pare, sia di giorno che di notte, e di conseguenza le medicine potranno venir richieste, per la salute umana, a qualsiasi ora del giorno o della notte, esse dovranno venir fornite, dal Farmacista, immediatamente. Parimenti i Medici, i Chirurghi e le Levatrici dovranno accorrere sia di giorno che di notte.

30-I Droghieri potranno vendere le droghe in loro possesso, esclusivamente all'ingrosso.

31-Tutti i Farmacisti dovranno possedere i seguenti libri: Le Opere di Mesuè con l'Antidotario Nicolai, Le Opere di Dioscoride col Commento del Mattioli, Le Opere di Salidano, di Balcassim, di Avicenna e La Pandeta Medicina.

33-Il Protomedico, una volta l'anno, farà un sopralluogo in tutte le botteghe dei farmacisti, assieme ai Medici e agli "Speciers".

34 -Nessun Medico o Chirurgo potrà associarsi ad una Bottega di Farmacista; la penale sarà il pagamento di 25 ducati da parte del Medico, del Chirurgo e del Farmacista. Quest'ultimo, però, perderà anche la Bottega, che sarà devoluta per un terzo alla Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, per un terzo al Protomedico, e per il restante all'accusatore.

36-Oltre alle pene pecuniarie e detentive, a seconda della gravità del crimine il Viceré si riserverà di comminare altre pene corporali che la gravità del fatto richiederà.

Da una memoria del Dottor Paolo Amat di S. Filippo, pubblicata su
"ATTI E MEMORIE" dell' ACCADEMIA ITALIANA DI STORIA DELLA FARMACIA.