Antichi
Ordinamenti dei Farmacisti di Cagliari
Negli archivi storici della città
di Cagliari si trovano due antichi manoscritti dei quali, alcuni
capitoli, stabiliscono in dettaglio le norme statutarie della professione
farmaceutica:
a) Capitula et Preconitcaziones (anno
Domini 1346)
Cap.33 - Qualsiasi "especiayre" che
venda nel "Castell de Caller" (il quartiere di Castello) deve usare
le giuste misure secondo l'uso di Barcellona, pena 5 soldi.
Cap.57 - A nessuno "especiayre" é
permesso fare, dettare o scrive alcuna ricetta (per qualsiasi medicina
o purga) in latino. Questa dovrà essere scritta in catalano, pena
60 soldi.
Cap.161 - Lo "speciayre" deve, di
volta in volta, annotare ciò che vende a scopo di medicina e a chi,
pena 20 soldi.
Cap.162- Nessun "especiayre" può
vendere arsenico e altri veleni senza licenza del "veguer", pena
10 lire.
Tali sostanze devono essere conservate sotto chiave in modo che
nessuno possa prendersele se non dalla mano del padrone
b) Libre de les ordinacions (dall'ultimo
quarto del quattordicesimo secolo fino al 1603)
1)- Nessun "apothecari" potrà sostenere
l'esame di abilitazione se non sa leggere e scrivere, e se non conosce
il latino. Egli dovrà aver già praticato, per sei anni l'arte, presso
un farmacista approvato. Il protomedico presiederà una commissione
composta da dottori in Medicina e da Farmacisti, che sottoporrà
l'aspirante farmacista ad un esame teorico-pratico per verificarne
l'abilità nell'esercizio dell'arte.
3)-Accertatata l'abilità del candidato,
verrà rilasciata, la licenza di esercizio, ossia: "di parar botiga".
5)-Tutti i Farmacisti dovranno attenersi
alla Tariffa stabilita dal Protomedico, e non potranno vendere medicamenti
a prezzi superiori allo stabilito.
8 -Non potranno venire importati,
d'oltremare, i semplici che siano presenti nel Regno, né composti
attinenti alla medicina, che possano preparati nel Regno, ad eccezione
della Triaca e del Mitridate.
14-Nessun Farmacista potrà preparare
alcun composto la cui composizione non sia stata verificata dalla
commissione già citata.
18-Ogni quindici giorni il Farmacista
dovrà controllare la chiusura dei recipienti contenenti le confezioni
dei prodotti che possiede.
19-Nessun Farmacista potrà dare qualsiasi
medicina senza ricetta o licenza di un dottore laureato ed approvato.
20-Nessun Farmacista potrà fare col miele, confezioni che devono
essere fatte con lo zucchero.
21- Nessun Farmacista potrà detenere
sciroppi per più di un anno. Le pillole dovranno essere preparate
ogni sei mesi e non potranno essere utilizzate oltre detto termine.
23-Nessun Farmacista potrà vendere
Arsenico o altri veleni senza ordine scritto del Protomedico o di
un medico autorizzato. Egli dovrà annotare sul registro la data
e la persona alla quale é stato dato il veleno, e la persona alla
quale era destinato. Tutti i veleni dovranno essere tenuti sotto
chiave e le chiavi dovranno essere detenute dal padrone della bottega.
26-Nessun Farmacista dovrà permettere
che in sua assenza il servo o il garzone forniscano medicine.
27-Poiché il Signore Dio Nostro manda
le malattie all'uomo, all'ora che gli pare, sia di giorno che di
notte, e di conseguenza le medicine potranno venir richieste, per
la salute umana, a qualsiasi ora del giorno o della notte, esse
dovranno venir fornite, dal Farmacista, immediatamente. Parimenti
i Medici, i Chirurghi e le Levatrici dovranno accorrere sia di giorno
che di notte.
30-I Droghieri potranno vendere le
droghe in loro possesso, esclusivamente all'ingrosso.
31-Tutti i Farmacisti dovranno possedere
i seguenti libri: Le Opere di Mesuè con l'Antidotario Nicolai, Le
Opere di Dioscoride col Commento del Mattioli, Le Opere di Salidano,
di Balcassim, di Avicenna e La Pandeta Medicina.
33-Il Protomedico, una volta l'anno,
farà un sopralluogo in tutte le botteghe dei farmacisti, assieme
ai Medici e agli "Speciers".
34 -Nessun Medico o Chirurgo potrà
associarsi ad una Bottega di Farmacista; la penale sarà il pagamento
di 25 ducati da parte del Medico, del Chirurgo e del Farmacista.
Quest'ultimo, però, perderà anche la Bottega, che sarà devoluta
per un terzo alla Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, per un
terzo al Protomedico, e per il restante all'accusatore.
36-Oltre alle pene pecuniarie e detentive,
a seconda della gravità del crimine il Viceré si riserverà di comminare
altre pene corporali che la gravità del fatto richiederà.
Da una memoria del Dottor
Paolo Amat di S. Filippo, pubblicata su
"ATTI E MEMORIE" dell' ACCADEMIA ITALIANA DI STORIA DELLA FARMACIA.
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