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Lo Statuto
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Qui di seguito è pubblicato lo statuto in versione integrale.
L'articolo n. 3, il più importante,  racchiude lo scopo dell'Associazione
 e da l'indirizzo per il raggiungimento di tale scopo.

LO STATUTO

Denominazione  Sede  Scopo

 Art. 1 – E’ costituita l’Associazione:

                                                “ Il Cerino “

Art. 2 – Essa ha sede in San Siro.

              L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art. 3 – L’ Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di

·     Contribuire a promuovere una cultura della solidarietà nel contesto locale;

·     Sensibilizzare attraverso l’informazione sugli ostacoli che impediscono l’aiuto reciproco e la realizzazione di rapporti umani dignitosi tra le persone e i popoli;

·     Far crescere un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta, operando concretamente nel quotidiano;

·     Educare alla mondialità e alla pace, sostenendo progetti di promozione umana in Paesi colpiti da povertà endemiche, calamità naturali, guerre.

Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione promuove tutte le iniziative culturali, informative e di cooperazione necessarie:

o        Percorsi di educazione per motivare innanzitutto i soci ad adottare uno stile di vita più coerente con i principi umanitari e/o cristiani affermati;

o        Stampa e divulgazione di materiale informativo e di approfondimento sulle tematiche dello sviluppo e della pace;

o        Organizzazione di incontri e di manifestazioni;

o        Partecipazione a campagne per una maggior consapevolezza e difesa dei diritti umani;

o        Cooperazione con altre Associazioni, Gruppi ed Istituzioni sia pubblici che privati,che perseguono finalità analoghe;

o        Promozione culturale di un commercio alternativo, denominato “Equo” e “Solidale”, per dare dignità ai produttori del Sud del mondo;

o        Servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Il logo grafico dell’Associazione “Il Cerino” è rappresentato da un cerchio dentro il quale compare l’arcobaleno: un cerino sovrasta i colori freddi e illumina, con la sua fiamma, la scritta IL CERINO, sovrapposta ai colori caldi.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

  • Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

  • Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

  • Dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)       Quote e contributi degli associati;

b)       Eredità, donazioni e legati;

c)       Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)       Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)       Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)         Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)       Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)       Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)         Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. 

Art.5 – L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 30 Novembre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Soci.

Art.6 – Sono soci le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro l’anno in corso.

Art.7 – I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dalla Associazione e di beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi  promossi dall’Associazione.

E’ espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea e a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali.

L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art.8 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 21 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;

  • Il Consiglio direttivo ( da 3 a 7 membri );

  • Il Presidente del Consiglio direttivo;

  • Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Amministrazione

Art.9 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 6 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di due anni e possono essere rieletti per ugual periodo. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art.10 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art.11 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed un Economo.

Art.12 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea.

Presidente e Vicepresidente

Art.13 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblea

Art.14 – I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all’anno entro il 31 Dicembre e il 30 Aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art.20 C.C.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Art.15 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.16 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri; ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio.

Art.17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi nomina il proprio Presidente.

Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.18 – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art.21 C.C.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione , qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea straordinaria delibera in merito a

§         Le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto

§         Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione si veda quanto previsto all’art.20 del presente Statuto.

Collegio dei Revisori

Art.19 -  Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti.

Scioglimento

Art.20 – L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.

E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art.21 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri,amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.22 – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.