Denominazione
Sede Scopo
Art.
1 – E’ costituita l’Associazione:
“
Il Cerino “
Art.
2 – Essa ha sede in San Siro.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di
istituire e sopprimere sedi
operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre
associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi
scopi sociali.
Art.
3 – L’ Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di
·
Contribuire a promuovere una cultura della solidarietà nel
contesto locale;
·
Sensibilizzare
attraverso l’informazione sugli ostacoli che impediscono l’aiuto
reciproco e la realizzazione di rapporti umani dignitosi tra le persone
e i popoli;
·
Far crescere un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e
i limiti ambientali del pianeta, operando concretamente nel quotidiano;
·
Educare alla mondialità e alla pace, sostenendo progetti di
promozione umana in Paesi colpiti da povertà endemiche, calamità
naturali, guerre.
Attività
Per
il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione promuove tutte le
iniziative culturali, informative e di cooperazione necessarie:
o
Percorsi di educazione per motivare innanzitutto i soci ad
adottare uno stile di vita più coerente con i principi umanitari e/o
cristiani affermati;
o
Stampa e divulgazione di materiale informativo e di
approfondimento sulle tematiche dello sviluppo e della pace;
o
Organizzazione di incontri e di manifestazioni;
o
Partecipazione a campagne per una maggior consapevolezza e
difesa dei diritti umani;
o
Cooperazione con altre Associazioni, Gruppi ed Istituzioni
sia pubblici che privati,che perseguono finalità analoghe;
o
Promozione
culturale di un commercio alternativo, denominato “Equo” e “Solidale”,
per dare dignità ai produttori del Sud del mondo;
o
Servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Il
logo grafico dell’Associazione “Il Cerino” è rappresentato da un
cerchio dentro il quale compare l’arcobaleno: un cerino sovrasta i
colori freddi e illumina, con la sua fiamma, la scritta IL CERINO,
sovrapposta ai colori caldi.
Patrimonio
ed esercizi sociali
Art.
4 – Il patrimonio è costituito:
-
Dai
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
-
Da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-
Dal
fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati
dai soci fondatori;
-
Dai
contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di
dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque
ricevuto per la medesima finalità.
Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
a)
Quote e contributi degli associati;
b)
Eredità, donazioni e legati;
c)
Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
Il
Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione
non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto
al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà
degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I
versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le
donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a
fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento,
né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può
darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali
versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non
creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto
versato.
Art.5
– L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro
quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 30 Novembre il
bilancio preventivo del successivo esercizio.
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali
avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
I
bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei
quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora
l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un
apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno
riportati nel verbale del Consiglio direttivo.
Soci.
Art.6
– Sono soci le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà
accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione,
la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Chi
intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità
che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne
lo Statuto ed eventuali regolamenti.
Il
Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un
provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si
intende accolta.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al
versamento della quota associativa entro l’anno in corso.
Art.7
– I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di accedere
a tutti i servizi offerti e gestiti dalla Associazione e di beneficiare
di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi
promossi dall’Associazione.
E’
espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti
associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Tutti
i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota
associativa, avranno diritto di voto in Assemblea e a conoscere i
programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi
sociali.
L’eventuale
suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non
implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti
nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione
non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e
passivo.
I
soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le
delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa,
di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il
proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo
prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
Art.8
– La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per
morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità
verrà sancita dall’Assemblea dei soci.
In
caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione,
mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni
contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle
delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi,
chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con
deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
direttivo.
L’esclusione
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per
le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel
caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli
può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 21 del presente
Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non
è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In
nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni,
esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere
alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell’Associazione.
Sono
organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea
dei soci;
-
Il
Consiglio direttivo ( da 3 a 7 membri );
-
Il
Presidente del Consiglio direttivo;
-
Il
Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Amministrazione
Art.9
– L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
di 6 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di due anni e
possono essere rieletti per ugual periodo. In caso di dimissioni o
decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede
alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea
annuale.
Il
Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza
giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito
con le modalità sopra indicate.
Qualora,
per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero
Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art.10
– Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea
dei Soci.
Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del lavoro
collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i
limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Art.11
– Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e
comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al
consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei
presenti.
Delle
riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed un
Economo.
Art.12
– Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso
procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed
alla loro presentazione all’Assemblea.
Presidente
e Vicepresidente
Art.13
– Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi
di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione.
Assemblea
Art.14
– I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte
all’anno entro il 31 Dicembre e il 30 Aprile mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all’albo
dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata
da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art.20 C.C.
Tutti
i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno
diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il
proprio diritto di voto.
Ogni
socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche
associative.
Art.15
– L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei
componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori,
sulle modifiche dell’atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant’altro
a lei demandato per legge o per statuto.
Art.16
– Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola
nel pagamento della quota annua di associazione.
I
soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del
Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le
deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri; ogni socio non
può rappresentare per delega più di un socio.
Art.17
– L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in
mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi nomina il proprio
Presidente.
Il
presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il
caso, due scrutatori.
Spetta
al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto d’intervento all’assemblea.
Delle
riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.18
– Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
maggioranze previste dall’art.21 C.C.
Le
Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci
intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la
presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione ,
qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea
straordinaria delibera in merito a
§
Le modifiche dell’Atto
costitutivo e dello Statuto
§
Lo scioglimento
dell’Associazione e la nomina dei liquidatori
Il
presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da
adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in
prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in
seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per
le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione si veda
quanto previsto all’art.20 del presente Statuto.
Collegio
dei Revisori
Art.19
- Contestualmente all’elezione
del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del
Collegio dei Revisori dei conti.
Scioglimento
Art.20
– L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
diventato impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la
sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con
deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea
dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la
messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che
sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di
provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I
liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’
fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi
il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto
ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma
190 della legge 23 Dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione
imposta per legge.
Controversie
Art.21
– Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione
o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla
Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un
Collegio arbitrale composto di tre arbitri,amichevoli compositori, due
dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo
dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Como.
Gli
arbitri giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura e
con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art.22
– Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto,
si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto
previsto dal Codice Civile nonché dal D.Lgs. 460/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
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