3. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

  (Legge 1 aprile 1999.n.91)

 

Finalità

L'obiettivo della attuale normativa giuridica, e' quello di realizzare un sistema di strutture e funzioni fortemente coordinate tali da rendere il più efficiente possibile il sistema dei trapianti in Italia. A tal scopo sono stati istituiti il centro Nazionale Trapianti e la consulta Nazionale Trapianti, con la realizzazione di un sistema informativo in rete tra centri Regionali ed Interregionali.

vai al Centro Nazionali Trapianti 

La legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti  da soggetti in cui sia stata accertata la morte , regolamentando le attività di prelievo e di trapianto di tessuti, e di espianto e trapianto di organi. Tali  attività , costituiscono obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale. Le modalità di regolamentazione di tale procedimento, assicurano il rispetto di trasparenza e pari opportunità tra i cittadini.Il ministero della Sanità in concerto con le diverse istituzioni, promuove nel rispetto di una libera scelta iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:  A.la conoscenza di stili di vita  utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano comportare necessità di trapianto. B. La conoscenza delle possibilità terapeutiche  e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e tessuti.

Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di  tessuti 

Il prelievo di organi e di tessuti e' consentito previo accertamento della morte, (secondo specifici parametri tecnici e medico legali), con divieto del prelievo di gonadi ed encefalo, e della manipolazione genetica di embrioni ai fini stessi  di trapianto. I cittadini tutti, sono tenuti a dichiarare  la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà, e' considerata quale assenso alla donazione. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti, sono considerati non donatori.Per i minori di età  la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione, e' manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori, non e' possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non e' consentita dalla norma giuridica  la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri , per i soggetti non aventi la capacità di agire, nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati. Il prelievo di organi e tessuti appare consentito per 1. Espresso consenso  dell'interessato, (volontà favorevole al prelievo)  2. Allorquando il soggetto non abbia espresso alcuna volontà.Il prelievo di organi e tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e' punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Il sistema legislativo, fa' riferimento  non a silenzio assenso, bersi al consenso o dissenso esplicito. Sono previste due modalità per esprimere la volontà 1. Con una dichiarazione scritta che il cittadino porta con se'  2. Con la registrazione della volontà, positiva o negativa, effettuata a partire dal mese di luglio, presso gli uffici USL o i medici di famiglia.Se un cittadino non esprime la volontà, e' prevista la possibilità per i familiari (coniuge, convivente, moglie, figli, genitori), di opporsi al prelievo In ogni caso il prelievo, non può aver luogo qualora venga presentata una dichiarazione contraria alla precedente.In occasione del referendum del 1 maggio, ai cittadini elettori, e' stato fornito un modulo personale, attraverso il quale poter esprimere la propria volontà. Riguardo ai soggetti che non dichiareranno alcuna volonta' in ordine alla donazione di organi, e' previsto un sollecito periodico a rendere tale dichiarazione, anche attraverso l'azione dei medici generali e degli uffici della pubblica amministrazione  nei casi di richiesta dei documenti personali di identità.

Principi organizzativi

L'organizzazione Nazionale dei trapianti, e' costituita dal centro Nazionale per i trapianti, , dalla consulta tecnica permanente per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, , dalle strutture per i trapianti e dalle aziende  Unita'Sanitarie Locali.

Centro Nazionale per i Trapianti

 Il centro Nazionale per i trapianti,  e' istituito presso L'istituto Superiore di Sanità. I componenti, sono nominati dal Ministero della Sanità, Tale Istituto, e' composto dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, con funzioni di presidente, da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, dal direttore regionale, scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sannta, ovvero tra i medici non dipendenti  dell'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti. Il centro Nazionale per i Trapianti, svolge le seguenti funzioni:  1. Cura attraverso il sistema informativo dei trapianti la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, individua il  fabbisogno Nazionale e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura, nonché i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale.  2. Individua i criteri per per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione di organi e tessuti, secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze e alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di attesa.  3. Al fine di uniformare l'attività' di prelievo,  sul territorio Nazionale, definisce linee guida rivolte ai centri regionali e interregionali, verificandone l'applicazione. 4. Procede alla assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze. 5. Promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere  6. Definisce i parametri per la verifica di  qualità.

Consulta tecnica Permanente per i Trapianti

I componenti della consulta, sono nominati dal Ministero della Sanità ed e' composta dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, dal direttore generale del Centro Nazionale dei trapianti, dai coordinatori dei centri regionali interregionali, , dai rappresentanti di ciascuna regione che abbia istituito un centro interregionale, , da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi, di cui almeno uno rianimatore e da tre esperti che operano nell'ambito delle associazioni nazionali per i trapianti.La consulta predispone gli indirizzi tecnico operativi per lo svolgiemnto delle attività di prelievo e di trapianto di organi  e svolge funzioni consultive a favore del Centro Nazionale dei Trapianti.

Centri Regionali e Interregionali

I Centri Regionali ed Interregionali, nascono per iniziativa delle delle singole regioni, e  per associazione tra le stesse. Hanno sede presso una struttura pubblica e si avvalgono  di uno o più laboratori di immunologia per le attività di tipizzazione tissutale. I Centri Regionali ed Interregionali, svolgono le seguenti funzioni: 1. Coordinano:  le attività di raccolta e trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto, e  le attività di prelievo.Coordinano i rapporti tra i diversi reparti di rianimazione presenti sul territorio. 2. assicurano il controllo sulla esecuzione dei test immunologici necessari  e sui test di compatibilità per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia allo scopo di garantire  la idoneità del donatore, procedono alla assegnazione degli organi, in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale dei Trapianti. 3. Coordinano  il trasporto dei campioni biologici, delle equipe sanitarie  e degli organi e dei tessuti sul territorio di competenza.

Strutture per i Prelievi

Il prelievo di organi e tessuti e' effettuato presso strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione . Il prelievo di tessuti da soggetto in cui sia stata accertata la morte può esser svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate , non dotate di reparti di rianimazione. I  prelievi, possono altresì essere eseguiti su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità nell'esercizio della attività libero professionale., a condizione che tali strutture, siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte. I medici che effettuano i prelievi, e i medici che effettuano il trapianto, devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

Esportazione e Importazione di organi e di tessuti e trapianti all'estero

L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte,  monche l'importazione  a titolo gratuito di organi e tessuti  possono essere effettuate  esclusivamente tramite le strutture autorizzate in concerto con i rispettivi centri Regionali e interregionali, ovvero con il centro Nazionale dei Trapianti. E' vietata l'esportazione di organi e tessuti, verso stati che ne fanno libero commercio, e' vietata la importazione di organi e tessuti  a scopo di trapianto da stati la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

Durata di osservazione ai fini dell'accertamento della morte

La durata di osservazione ai fini dell'accertamento della morte,  deve essere non inferiore a :  1. Sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore ai cinque anni. 2. 2. Dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni  3. Ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prime di 24 ore dal momento dell'insulto anossico . La simultaneità delle condizioni di morte, deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte , all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione

Sanzioni

Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto cui sia stata accertata la morte , ovvero ne fa' comunque commercio, e' punito con la reclusione  da due a cinque anni  e con la multa da lire venti milioni a  lire trecento milioni . Se il fatto e' commesso da persona che esercita la professione Sanitaria, , alla condanna consegue la interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto, prelevato abusivamente da soggetto  di cui sia stata accertata la morte, , e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

_______________________________________________________________

dal comunicato stampa del ministero della Sanità - 26/02/2000

"Sicurezza dei trapianti d'organo in Italia"

Responsabile Centro nazionale dei Trapianti, dr. Alessandi Nanni Costa

_______________________________________________________________________________

 

                                      INDIETRO                                               HOMEPAGE                                         continua