Decreto
15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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Articolo 2 Organizzazione di pronto soccorso 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B,
il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. 4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche. 5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano
la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale
o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire
loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del
presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo
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