Decreto
15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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Articolo 4 |
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Articolo 4
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. 2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza
e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile. |
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