Decreto
15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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Articolo 3 |
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Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso 2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. 3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. 4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto. 5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione
dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno
per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. |
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