Indice
In sintesi, le principali categorie di punti di forza che l’analisi ha messo
in luce vanno ricercate:
·
nel manifestarsi
di un crescente interesse da parte dei produttori in favore
di un’integrazione verticale delle attività che, a partire
dal momento produttivo, investe quello commerciale e della
trasformazione artigianale ed industriale;
·
nel manifestarsi
di nuove opportunità produttive e occupazionali nell’ambito
di un processo di esternalizzazione delle attività, che trova
nel soddisfacimento delle esigenze di modernizzazione una
spinta ad operare cambiamenti strutturali imprevedibili fino
a pochi anni addietro;
·
nel forte
impulso offerto dalle pratiche di allevamento al soddisfacimento
dei consumi interni;
·
nella presenza
di una ricerca di settore in grado di assistere la produzione
e l’amministrazione.
Sul versante dei punti di debolezza l’analisi ha dato risultati che possono
brevemente essere ricercati in:
·
frammentarietà
della produzione in mare e sovrasfruttamento delle risorse
biologiche;
·
invecchiamento
e obsolescenza della flotta determinata, oltre che per ragioni
di natura temporale, anche dal blocco degli incentivi comunitari
a causa del mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti
dal Programma di Orientamento Pluriennale, nel periodo 1992-1996;
·
scarsa applicazione
del Codice di Condotta per una Pesca responsabile;
·
viscosità
dei circuiti commerciali e presenza di componenti distorsive
della concorrenza a livello commerciale;
·
scarsa propensione
dei consumatori all’innovazione cui fa riscontro una bassa
propensione all’investimento in innovazione di prodotto con
conseguente arretratezza tecnologica, deboli integrazioni
di filiera e scarsa verticalizzazione dei processi produttivi;
·
dipendenza
dall’estero per quanto concerne l’acquisizione di buona parte
della produzione da destinare al consumo finale e per la quasi
totalità della materia prima da destinare all’industria di
trasformazione;
·
insoddisfacente
dotazione infrastrutturale che determina costi aggiuntivi
per le imprese;
·
forte competizione
internazionale in generale e, in particolare, relativamente
ai prodotti di acquacoltura; eccesso di offerta interna per
alcune delle specie oggetto di allevamento.
Le maggiori categorie di opportunità individuate riguardano in sintesi:
·
la recente
approvazione della nuova OMC con forti opportunità in favore
delle Organizzazioni dei Produttori e introduzione di nuove
regole per favorire il controllo dei flussi produttivi e commerciali
da parte delle OP;
·
la recente
evoluzione dei canali distributivi e la composizione dell’offerta
che favoriscono il consumo di prodotti ittici. freschi, congelati
e trasformati;
·
l’affermazione
e la condivisione di un sistema di gestione centrato sull’autogestione
da parte dei produttori in mare e che trova consistenza nell’introduzione
dei Distretti di pesca;
·
la crescente
integrazione fra le dinamiche produttive e quelle ambientali,
in particolare nella gestione delle aree marine protette e
di tutela biologica; l’utilizzazione a fini occupazionali
e di riconversione delle opportunità di integrazione che vanno
estendendosi fra i due settori;
·
la crescente
attenzione da parte dei consumatori alla salubrità ed igienicità
degli alimenti, e la conseguente valorizzazione delle produzioni
certificate e di origine protetta;
·
l’aumento
della domanda interna dei prodotti di allevamento e la diversificazione
produttiva, in particolare attraverso lo sviluppo di nuove
specie oggetto di allevamento.
Infine per ciò che riguarda i principali rischi l’analisi ha riscontrato:
·
l’aumento
di fenomeni di degrado ambientale che tende a modificare la
distribuzione degli stock ittici e ne riduce la presenza nelle
aree di pesca, nonché l’incremento di fenomeni mucillaginosi
che impediscono e/o riducono l’attività produttiva;
·
la crescita
delle importazioni di specie ittiche a prezzi sempre più insostenibili
da parte della produzione nazionale;
·
la crescente
difficoltà dell’industria conserviera ittica italiana, dovuta
alla carenza di materia prima e alla forte competizione di
prodotti finiti provenienti da paesi terzi. In particolare,
l’industria tonniera risulta totalmente dipendente dall’estero,
con gravi minacce in termini di disponibilità di materia prima,
mentre per altri prodotti si assiste a una sempre maggiore
penetrazione a prezzi concorrenziali di prodotti lavorati
provenienti dall’estero, anche a seguito della delocalizzazione
delle attività di lavorazione in Paesi a minore costo del
lavoro.
Di conseguenza, nonostante gli sforzi compiuti nel settore della pesca nell’ambito
del QCS Obiettivo 1 1994-1999, la ristrutturazione del settore
dovrà essere proseguita mediante la razionalizzazione e l'ammodernamento
dell'apparato produttivo e mediante altre azioni ad effetto
duraturo.
Per quanto riguarda le flotte pescherecce:
·
i programmi
d'orientamento pluriennali (Pop IV fino al 2001 e Pop V in
seguito) rappresentano la base di riferimento per dimensionare
le azioni relative al governo della capacità di pesca, assegnando
risorse sufficienti alla loro attuazione;
·
riguardo al rinnovo e all’ammodernamento della
flotta, vanno evitati sia l’insufficienza delle azioni e del
conseguente invecchiamento generalizzato della flotta, sia
l’effetto perverso che le innovazioni tecnologiche introdotte
possono produrre sull’effettiva riduzione della capacità di
pesca e sull’equilibrio dell’attività di pesca con le risorse
alieutiche. Operativamente, occorrerà incoraggiare l’utilizzo
di attrezzature e di metodi di pesca più selettivi, il miglioramento
della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo e
il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Per
le restanti misure cofinanziate dallo SFOP (acquacoltura,
trasformazione dei prodotti, ecc.), sono ritenute prioritarie
le azioni collettive, che privilegiano la presa in considerazione
degli interessi dell’insieme del settore, rispetto agli investimenti
diretti nelle imprese. Inoltre, è riconosciuta priorità agli
interventi che integrano la prevenzione e la lotta contro
gli inquinamenti ambientali, il miglioramento della qualità
dei prodotti e la loro certificazione, nonché lo smaltimento
di specie eccedentarie o sottosfruttate.
Gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della
trasformazione e distribuzione dei loro prodotti, dovranno
essere conformi alla politica comune della pesca, anche qualora
siano, a titolo eccezionale, finanziati a carico di un Fondo
Strutturale diverso dallo SFOP. Sono in particolare sottoposti
alle disposizioni specifiche fissate dal Regolamento (CE)
n. 1263/1999 e dal Regolamento (CE) n. 2792/1999.
Gli interventi che riguardano il rinnovo della flotta e l'ammodernamento dei
pescherecci sono subordinati al rispetto delle decisioni prese
dal Consiglio in applicazione dell'art. 11 del Regolamento
(CEE) n. 3760/92, ai programmi d'orientamento pluriennali
delle flotte pescherecce adottati dalla Commissione secondo
la procedura di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 2792/1999,
nonché alle disposizioni considerate al titolo II del Regolamento
(CE) n. 2792/1999. A tal fine, l’applicazione di misure d'adeguamento
dello sforzo di pesca, e in particolare l’applicazione di
misure di ritiro definitivo di capacità di pesca, costituisce
un intervento prioritario nel settore.
Gli interventi riguardanti l'acquacoltura, la protezione e lo sviluppo delle
zone marine costiere, l'attrezzatura dei porti di pesca, la
trasformazione e la commercializzazione devono contribuire
a produrre effetti economici duraturi e offrire una garanzia
sufficiente di validità tecnica e economica, in particolare
evitando il rischio di ottenere produzioni eccedentarie. Il
controllo scientifico degli interventi che riguardano la protezione
e lo sviluppo delle zone marine costiere deve, inoltre, fare
oggetto di una relazione annuale di sintesi presentata alla
Commissione.
In conformità con le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 3 del Regolamento
(CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999, i Programmi definiti
all'articolo 9, punto b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999
devono dimostrare che gli aiuti pubblici sono necessari al
conseguimento degli obiettivi perseguiti e, in particolare,
che in mancanza di aiuti pubblici le flotte pescherecce interessate
sarebbero nell'incapacità di rinnovarsi o modernizzarsi e
che le misure previste non metteranno in pericolo l'equilibrio
durevole delle risorse alieutiche.
I programmi operativi dovranno stabilire gli obiettivi (con la quantificazione
per quanto riguarda gli obiettivi specifici), le strategie
previste, le priorità settoriali, compresa la ripartizione
di bilancio corrispondente alle categorie d'intervento di
seguito elencate:
1.
adeguamento dello sforzo di pesca;
2.
rinnovo e ammodernamento della flotta peschereccia;
3.
protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura,
attrezzatura dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione,
pesca nelle acque interne;
4.
altre misure (art. 11, 12, 14, 15, 16, 17 §2 del Regolamento
(CE) n. 2792/1999);
5.
assistenza tecnica.
L'elenco completo delle misure dovrà essere indicato nei programmi operativi.
I complementi di programmazione dovranno includere una descrizione
di tutte le misure con l'indicazione delle dotazioni finanziarie
rispettive, gli obiettivi quantificati e gli indicatori per
misura.
Per tutto il settore, l’obiettivo da raggiungere alla fine del 2006 mira a
rafforzare la competitività
e la qualità dei prodotti della pesca attraverso il
rinnovamento delle strutture produttive e del tessuto economico
settoriale.
Gli
indicatori chiave di contesto sono:
·
aumento del
valore aggiunto per addetto nel settore della pesca;
·
evoluzione
dell’occupazione, a seguito della riconversione economica
e produttiva del settore;
·
evoluzione
della redditività media per battello.
Gli interventi nel settore della pesca saranno previsti nel programma operativo
nazionale (PON) « Pesca » e nei programmi operativi
regionali (POR). Il PON “Pesca” avrà competenza esclusiva
sulla programmazione e gestione delle misure incluse nelle
seguenti categorie d’intervento:
·
adeguamento
dello sforzo di pesca;
·
rinnovo e
ammodernamento della flotta peschereccia;
·
assistenza
tecnica.
Per quanto riguarda i POR, le misure da programmare a titolo dello SFOP saranno
quelle incluse nelle seguenti categorie d’intervento:
·
protezione
e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzatura
dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione,
pesca nelle acque interne;
·
altre misure
(art. 11, 12, 14, 15, 16, 17 §2 del Regolamento (CE) n. 2792/1999).
Le
misure del PON Pesca e quelle dello SFOP programmate nei POR
saranno introdotte all’interno delle Intese Istituzionali
di Programma attivando, di conseguenza, specifici Accordi
di Programma Quadro. In tale ambito saranno salvaguardate
le competenze e le prerogative delle Regioni a Statuto Speciale
relativamente allo specifico settore.
Le risorse attribuite al PON Pesca verranno regionalizzate previa individuazione
in partenariato di criteri mirati per il particolare settore,
non coincidenti con quelli più generali che hanno determinato
la ripartizione del complesso delle risorse comunitarie destinate
all’Obiettivo 1, effettuata con delibera CIPE n. 139 del 6
agosto 1999. In ogni caso, in sede di attuazione la regionalizzazione
delle risorse sarà subordinata al conseguimento dell’obiettivo
prioritario del PON Pesca, ovvero il rispetto degli obiettivi
annuali globali e per segmento dei POP. L’esatta ripartizione
delle risorse secondo i criteri di regionalizzazione sarà
conseguita nella misura del possibile, e in ogni caso con
riferimento all’intero periodo di programmazione.
Inoltre, nei POR, potranno essere incluse tipologie d’intervento finanziate
con altri Fondi Strutturali, al fine di evitare che la riconversione
economica produca impatti negativi sull’occupazione.
I progetti integrati sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente
coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un
comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano
un approccio attuativo unitario. Tali azioni devono di norma
essere connotate da una “massa critica” adeguata.
Questa definizione evidenzia due elementi:
·
il concetto
di integrazione progettuale, caratteristica generale dell’attività
cofinanziata dai Fondi strutturali;
·
il riferimento
territoriale del complesso delle azioni programmate, inteso
non solo come destinatario di iniziative e di azioni di sviluppo,
ma come contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità
latenti e/o presenti.
I progetti integrati devono inserirsi coerentemente all’interno della strategia
regionale, delle linee di intervento (territoriali, settoriali
e di filiera) e dei metodi (concertazione, collaborazione
pubblico-privato) esplicitati nel Programma Operativo.
Finalità
I progetti integrati devono soddisfare una duplice esigenza:
-
assicurare adeguato riconoscimento agli interventi
che rispondano a un principio di integrazione e di concentrazione,
sia funzionale che territoriale, e siano quindi basati su
di un’idea guida di sviluppo esplicitata e condivisa;
-
fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione
di queste azioni facciano riscontro modalità di attuazione
e gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di
consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi
prefissati.
Elementi
identificativi e criteri generali per l’attuazione
Gli elementi che caratterizzano i progetti integrati sono:
·
individuazione
dell’idea-guida e della strategia del progetto, che si traduce
nella definizione di obiettivi concreti riferiti al progetto
stesso;
·
identificazione
di un ambito territoriale o tematico specifico, che rappresenta
il contesto di riferimento;
·
identificazione
del soggetto responsabile del progetto;
·
identificazione
delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio
più opportune a rendere effettiva la realizzazione del progetto
integrato, in relazione alle caratteristiche del progetto
stesso (cfr. punto 6.4.7 del QCS).
L’attuazione dei progetti integrati richiede che vengano assicurati:
·
la designazione
di un soggetto che possa agire rapidamente ed efficacemente,
per risolvere i problemi che insorgono a livello di gestione
del progetto. Questo requisito in sostanza consiste nel garantire
che ciascun progetto integrato faccia capo a un soggetto responsabile
della sua attuazione dotato di adeguati poteri per tutta la
durata dell’intervento;
un monitoraggio efficace e tempestivo, attraverso l'individuazione di idonei
indicatori per la sorveglianza, che tengano conto della collocazione
del progetto integrato all'interno del programma operativo.
La capacità della Regione di attuare tempestivamente i progetti integrati
è uno dei criteri di assegnazione della riserva di efficacia
ed efficienza nazionale del 6%.
Collocazione
nel programma operativo
All’interno del Programma operativo e del Complemento di programmazione, i
progetti integrati non si traducono in un’articolazione ulteriore
che si affianca ad Assi e Misure, bensì in una modalità operativa
di attuazione che si sceglie di adottare perché una serie
di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure diverse – siano
esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune
obiettivo. Al tempo stesso, i progetti integrati necessitano
di dotarsi di risorse finanziarie, da quantificare complessivamente
e distribuire tra le Misure che contribuiscono alla loro realizzazione.
Le singole schede di Misura specificano, quando è il caso, la loro connessione
con i progetti integrati.
Programmazione
negoziata
I progetti integrati possono essere attuati anche tramite gli strumenti della
programmazione negoziata.
I Patti territoriali si configurano, anche in prospettiva, come una delle
possibilità per l’attuazione di progetti integrati e per perseguire
una piena responsabilizzazione dei soggetti locali - e delle
relazioni che intercorrono tra loro - tanto importante per
l’affermazione dei sistemi produttivi locali.
Ulteriori modalità di attuazione riguardano:
·
l’istituto
del contratto di Programma, che costituisce uno strumento
in grado di incidere sulle situazioni locali, attraverso la
realizzazione di interventi qualificati in settori di interesse
strategico - quali quelli relativi all’alta tecnologia, alla
ricerca e all’uso compatibile delle risorse ambientali e culturali
– e la promozione di iniziative di carattere consortile;
·
l'istituto
del contratto d'area, quale strumento operativo per realizzare
un ambiente economico favorevole a nuove iniziative imprenditoriali
e alla creazione di nuova occupazione, attraverso modalità
amministrative, relazioni sindacali e condizioni di accesso
al credito particolarmente favorevoli.
In questi ambiti vengono privilegiati gli interventi che hanno per oggetto
le PMI, anche in forma aggregata.
Le risorse previste dal QCS per l’attività di assistenza tecnica sono ripartite
tra il PON “Assistenza tecnica e azioni di sistema” e gli
altri programmi operativi nazionali e regionali.
Al PON “Assistenza tecnica e azioni di sistema” compete in particolare:
·
l’attività
di supporto tecnico-organizzativo, assistenza tecnica, valutazione
e comunicazione a livello di QCS;
·
l’adeguamento
delle basi di dati statistici;
·
la formazione
del personale della Pubblica Amministrazione;
·
la realizzazione
delle azioni di sistema relative al FSE curate dal Ministero
del Lavoro.
Negli altri programmi operativi una misura specifica di assistenza tecnica,
finanziata dal Fondo Strutturale preponderante in termini
di risorse finanziarie e accessibile anche per attività relative
agli altri Fondi Strutturali eventualmente presenti nei programmi
stessi, è dedicata al sostegno delle azioni di supporto e
assistenza tecnica specificamente orientate all’attuazione
del programma.
Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e di consentire un efficace
scambio di esperienze e di informazioni, l’autorità di gestione
del PON “Assistenza tecnica e azioni di sistema” curerà l’attivazione
e il funzionamento di uno strumento di coordinamento delle
attività di assistenza tecnica per tutto il QCS.
I tassi di partecipazione dei Fondi Strutturali sono modulati in linea con
quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
In ogni caso, la partecipazione dei Fondi non può superare il 75% del costo
totale ammissibile e, di norma, è pari almeno al 50% delle
spese pubbliche ammissibili. Inoltre, nel caso di aiuti di
Stato, rispetta i massimali decisi in materia di intensità
dell’aiuto e di cumulo.
Fermo restando quanto sopra descritto, agli interventi inseriti nel QCS si
applicano i seguenti tassi di partecipazione (tenendo conto,
ove opportuno, del principio « chi inquina paga »
come descritto al capitolo 2 del QCS):
FESR
Infrastrutture
generatrici di entrate nette consistenti
massimo 35% del costo totale
(da determinare in funzione dei bisogni effettivi)
Altre
infrastrutture
massimo 60% del costo totale
(salvo casi debitamente giustificati)
Investimenti
nelle imprese
massimo 35% del costo totale e 50% della spesa pubblica
Investimenti
nelle PMI
massimo 45% del costo totale e 50% della spesa pubblica
Altri
interventi a favore delle imprese
massimo 50% del costo totale
(salvo casi debitamente giustificati)
FSE
Tutti
gli interventi
massimo 70% del costo totale
FEOGA
Nel
rispetto dei limiti indicati dai Regolamenti (CE) n. 1257/1999
e n. 1750/1999.
SFOP
Nel rispetto dei limiti indicati dal Regolamento (CE) n. 2792/1999.
ASSISTENZA
TECNICA
Massimo
75% del costo totale.
Spesa
pubblica nel Mezzogiorno
Le prospettive in merito alla spesa pubblica nel Mezzogiorno per il periodo
2000-2006 sono indicate nel DPEF 2000-2003, che prevede un
piano finanziario per tutte le risorse pubbliche, sia comunitarie
che nazionali, disponibili durante tale periodo.
Le risorse, pari a circa 164 miliardi di euro (compresi i Fondi Strutturali),
sono ripartite in quattro categorie principali:
·
le spese
in conto capitale nazionali «ordinarie» per il Mezzogiorno;
·
le risorse
nazionali specificamente assegnate alle aree meno sviluppate
(le cosiddette «aree depresse»);
·
il contributo
dei Fondi Strutturali;
·
il cofinanziamento
nazionale dei Fondi Strutturali.
Cofinanziamento
nazionale
Il cofinanziamento nazionale è stabilito, in via indicativa, sulla base di
quanto indicato nel precedente punto 1 di questo capitolo.
Poiché con l’adozione del complemento di programmazione, ai
sensi dell’articolo 18.3.c del Regolamento (CE) n. 1260/1999,
saranno precisati per ciascuna misura il tasso di partecipazione
del Fondo Strutturale interessato, le quote di cofinanziamento
nazionale a livello di asse prioritario indicate nel QCS e
nei programmi operativi potranno subire delle modifiche in
aumento o in diminuzione, fermi restando gli impegni delle
autorità italiane in tema di verifica dell’addizionalità.
Il cofinanziamento nazionale pubblico dei programmi operativi è assicurato
da risorse statali e regionali/locali che, in linea con il
precedente ciclo di programmazione, sono stimate in quote
rispettivamente dell’ordine del 70% e del 30%.
Coinvolgimento
del settore privato
Una delle componenti essenziali della strategia del QCS è una significativa
riduzione degli aiuti diretti agli investimenti produttivi;
tale riduzione avverrà in modo graduale muovendo da un impegno
cospicuo nei primi anni di programmazione per poi decrescere
successivamente. La riduzione della intensità di aiuto agli
investimenti, associata a una strategia globale di massimizzazione
della crescita e da un effetto del tipo «reazione a catena»,
potrà comunque consentire l'attivazione di livelli di investimento
privati più consistenti rispetto a quelli realizzati nel passato.
In coerenza con le simulazioni del modello macroeconomico
utilizzato per la valutazione ex-ante, il complessivo incremento
di investimenti privati è pari ad un tasso di crescita medio
annuo che varia tra 9,5% e 12,8% nell'ipotesi di simulazione
meno favorevole o con esternalità elevate.
Il QCS si propone di massimizzare il coinvolgimento del settore privato nel
finanziamento e nella gestione degli interventi, segnatamente
i progetti infrastrutturali. Un maggiore coinvolgimento di
capitale privato dovrebbe portare ad una più efficace concezione,
selezione e gestione dei progetti, ed è coerente con la recente
innovazione introdotta nel quadro legislativo nazionale (che
attribuisce la priorità a progetti finanziabili con capitale
privato).
Alcuni elementi che si devono tenere in considerazione per un uso corretto
dei meccanismi di coinvolgimento del capitale privato sono:
·
la valutazione
preliminare del potenziale utilizzo di « public-private-partnership »
(in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, dei
rifiuti e delle risorse idriche);
·
l’uso di
procedure di selezione trasparenti;
·
la valutazione
delle procedure amministrative (complessità e tempi richiesti);
·
le conseguenze
sulla gestione del progetto e sulle attività di programmazione
locali.
I piani finanziari dei programmi operativi comprendono le stime dei finanziamenti
privati che includono, oltre alle risorse attivabili attraverso
i regimi di aiuto alle imprese, anche le previsioni in ordine
a risorse private che possono essere attratte per il cofinanziamento
di infrastrutture, opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili
di gestione economica. Le autorità di gestione dei programmi
operativi devono pertanto stimare la dimensione da attribuire
alla finanza di progetto per quegli investimenti la cui gestione
è obbligatoriamente caratterizzata dalla riscossione di tariffe
o per la quale vanno diffondendosi in altri paesi europei
i principi di utilizzazione economica attraverso canoni variamente
denominati (ad esempio gli impianti sportivi e gli edifici
ad uso pubblico). Saranno previamente considerati tutti gli
aspetti autorizzativi delle opere da realizzare e i connessi
tempi amministrativi.
Nel considerare la possibilità di utilizzare gli strumenti della finanza di
progetto le amministrazioni dovranno attentamente considerare
il complessivo quadro della pianificazione del settore interessato
dal possibile intervento.
Se, da un lato, è infatti auspicato il diffuso ricorso
all’impegno finanziario dei privati, dall’altro occorre valutare
attentamente le possibili conseguenze sui processi di programmazione
e sugli assetti gestionali soprattutto nei settori caratterizzati,
come nel caso della gestione del servizio idrico integrato,
da complessi processi di riforma.
In particolare i seguenti aspetti devono essere affrontati anche a livello
di programma operativo regionale:
·
disponibilità
di personale specializzato all’interno delle Amministrazioni
regionali che sappia lavorare in coordinamento con l’Unità
Finanza di Progetto (cfr. punti successivi) e gli enti locali;
·
azioni di
formazione del personale della Pubblica Amministrazione sull’utilizzo
delle tecniche di « project financing »;
·
utilizzo
di expertise professionali per casi specifici (anche mediante
l’impiego delle risorse dell’assistenza tecnica).
Le considerazioni ora esposte evidenziano la necessità che le Amministrazioni
si attrezzino sotto il profilo delle capacità tecniche per
allestire e verificare i piani finanziari delle opere che
intendono promuovere con il ricorso a capitali privati, per
definire documenti contrattuali idonei alla gestione del rapporto
pubblico-privato e per assicurare celeri iter autorizzativi.
Nei sistemi a regime tariffario gli enti locali e le regioni
sono inoltre chiamati ad una nuova funzione di verifica sulla
qualità dei servizi offerti e sul rispetto dei termini contrattuali,
a garanzia dei cittadini utenti. Per queste ragioni il ricorso
alla finanza di progetto per il finanziamento di interventi
da realizzare nel quadro dei Programmi Operativi costituisce
elemento di rilievo fra i criteri di riferimento per l’attribuzione
della riserva di efficacia ed efficienza.
Gli strumenti già a disposizione delle Regioni e degli Enti locali per il
coinvolgimento della finanza privata nel finanziamento e nella
gestione delle infrastrutture possono essere così riassunti:
·
legge 415/1998
(detta « Merloni-ter ») che modifica la legislazione
in materia di lavori pubblici definendo una specifica procedura
per le opere pubbliche realizzate "senza oneri finanziari
per la pubblica amministrazione";
·
istituzione
dell'Unità di finanza di progetto (UFP) (articolo 7 della
legge 144/99) con il compito di supporto nell'individuazione
delle esigenze infrastrutturali che possono essere soddisfatte
con il ricorso a risorse private; di valutazione delle iniziative
di investimento presentate dai promotori sulla base della
Merloni-ter; di assistenza nello svolgersi della procedura
di negoziazione e aggiudicazione prevista dalla legge; di
promozione della partnership privata nel nostro ordinamento;
di predisposizione di documentazione e di schemi operativi
uniformi (atti contrattuali, schemi di concessione, modelli
di analisi finanziaria, forme di pubblicità legale);
·
definizione
delle modalità organizzative dell'UFP (Delibera CIPE del 9.6.1999
n. 80). L'Unità è collocata nell'ambito del Comitato interministeriale
per la programmazione economica al fine di valorizzarne la
trasversalità delle attribuzioni e permettere all'Unità un
immediato rapporto con i decisori di massimo livello. L'attività
dell'Unità di strutturerà in quattro aree: legale, finanziaria,
tecnica e di comunicazione con quindici componenti a tempo
pieno provenienti in parte dal settore privato e in parte
dal settore pubblico guidati da un Coordinatore.
L’autorità di gestione del QCS fornirà, anche attraverso l’UFP, un’assistenza
tecnica specifica diretta ad assistere le amministrazioni
nel “montaggio” finanziario dei progetti in grado di generare
rientri finanziari e di rendere quindi possibile l’intervento
dei privati per garantire una quota, non inferiore al 50%,
del finanziamento, da remunerare attraverso la gestione della
stessa infrastruttura. In particolare, l’UFP assisterà le
amministrazioni nella valutazione economica, finanziaria,
tecnica delle proposte di investimento e fornirà il proprio
supporto legale nella fase di preparazione della documentazione
di gara per l’affidamento in concessione.
Le linee di sviluppo e le informazioni sull’utilizzo delle tecniche di « project
financing » saranno discusse nell’ambito del gruppo di
lavoro « Snellimento delle procedure » da costituire
nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS (cfr. capitolo
6 del QCS).
Disponibilità
e profilo annuale
Il quadro finanziario è definito sulla base delle disposizioni del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 e delle decisioni assunte nel Consiglio
europeo di Berlino del 23 e 24 marzo 1999.
In applicazione dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione
Europea ha ripartito le risorse dei Fondi strutturali per
il periodo 2000-2006, destinando all’Italia
21.935 milioni di euro per le Regioni Obiettivo
1 e 187 milioni di euro per il Molise, in sostegno transitorio.
A tali risorse si aggiunge l’indicizzazione nella misura del
2% annuo.
La Commissione ha inoltre definito
la quota destinata alla riserva di efficienza e di efficacia
nella misura del 4% delle risorse complessive destinate all’Obiettivo
1 e al sostegno transitorio, da assegnare sulla base dei criteri
di cui all’articolo 44 del suddetto Regolamento e illustrati
nel capitolo 6 di questo QCS. La delibera CIPE del 14 maggio
1999 ha definito un’ulteriore quota da destinare alla riserva
nella misura del 6% circa, da assegnare secondo i criteri
definiti al successivo capitolo 6.
Il Consiglio europeo di Berlino, nel
quadro complessivo del bilancio comunitario per il 2000-2006,
ha definito anche le prospettive finanziarie della rubrica
2 “Azioni strutturali”; tali prospettive, con un profilo costante
nelle sette annualità, costituiscono il quadro di riferimento
con il quale deve essere coerente il Piano finanziario annuale
del QCS e quello degli interventi in esso ricompresi.
Il piano finanziario annuale del QCS è riportato nelle seguenti
tabelle.
Profilo finanziario annuale: Obiettivo 1
Importi in milioni di euro (prezzi correnti)
Annualità
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
Totale
|
Risorse disponibili
|
3.203,000
|
3.264,000
|
3.326,000
|
3.391,000
|
2.639,484
|
2.757,484
|
2.822,483
|
21.457,451
|
Riserva 6%
|
|
|
|
|
437,516
|
437,516
|
437,517
|
1.312,549
|
Riserva 4%
|
|
|
|
|
323,000
|
329,000
|
336,000
|
988,000
|
Totale risorse
|
3.203,000
|
3.264,000
|
3.326,000
|
3.391,000
|
3.454,000
|
3.524,000
|
3.596,000
|
23.758,000
|
Profilo finanziario annuale: Sostegno transitorio
Importi
in milioni di euro (prezzi correnti)
Annualità
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
Totale
|
Risorse disponibili
|
33,000
|
31,000
|
30,000
|
28,000
|
16,864
|
16,864
|
25,000
|
180,728
|
Riserva 6%
|
|
|
|
|
6,136
|
6,136
|
|
12,272
|
Riserva 4%
|
|
|
|
|
4,000
|
4,000
|
|
8,000
|
Totale risorse
|
33,000
|
31,000
|
30,000
|
28,000
|
27,000
|
27,000
|
25,000
|
201,000
|
La ripartizione delle risorse dei Fondi Strutturali, l’ammontare del cofinanziamento
dello Stato membro e la stima del cofinanziamento privato
per Fondo e asse prioritario è riportata nelle tabelle seguenti.
Vedi
tabelle
I criteri della ripartizione regionale
Al fine di modulare la ripartizione delle risorse tra le Regioni dell’Obiettivo
1, si è tenuto in particolare conto dell’approccio contenuto
nel già citato articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999,
che rinvia ai criteri della popolazione residente, della prosperità
e della gravità dei problemi strutturali, con esplicito riferimento
alla disoccupazione.
Inoltre, per meglio cogliere la complessa realtà delle aree in ritardo di
sviluppo, sono stati presi in considerazione alcuni criteri
aggiuntivi. Accanto a indicatori di generico ritardo strutturale,
quali il reddito pro capite e il tasso di disoccupazione,
sono stati considerati alcuni indicatori dei fabbisogni
di intervento, quali il deficit infrastrutturale, l’insularità
e la stessa dimensione ridotta dell’area. Le carenze infrastrutturali
e la distanza dai mercati più rilevanti per l’attività economica
rappresentano, infatti, esternalità negative verso le quali
è opportuno indirizzare l’intervento di sostegno. In aggiunta,
la particolare natura di indivisibilità, che caratterizza
l’investimento in infrastrutture rende oltremodo oneroso colmare
i divari di dotazione esistenti nel caso di regioni di dimensione
particolarmente ridotta (e a bassa densità abitativa).
Infine, si è considerata quale variabile dimensionale di base non solo la
popolazione ma anche la superficie territoriale. Tale scelta
si fonda sulla consapevolezza che gli investimenti in infrastrutture
a rete (le quali costituiscono una parte rilevante dei programmi
di infrastrutturazione) domandano fabbisogni finanziari strettamente
collegati alla superficie del territorio interessato; essa
è inoltre coerente con la priorità assegnata alla valorizzazione
delle risorse naturali.
La ripartizione si basa su un indice
di dimensione composito,
che garantisce un’intensità di intervento omogenea, per abitante
e per unità di superficie, corretto con un indicatore di svantaggio
che assegna maggiore intensità di intervento alle regioni
con i più gravi problemi strutturali. La costruzione dei due
indici assicura la massima trasparenza nella lettura dei risultati,
sia rispetto al livello di svantaggio o competitività, che
si ottiene per la singola regione, sia nel confronto fra regioni.
L’indice di dimensione è costituito da una media ponderata
tra le quote regionali di popolazione e superficie al 1997.
L’indice di dimensione viene corretto, moltiplicandolo, con un indice
di svantaggio, costruito sulla base di quattro indicatori.
Questi sono normalizzati con riferimento alla media delle
regioni considerate per misurare l’intensità del divario esistente
tra le regioni. Gli indicatori di correzione sono i seguenti:
·
prosperità
regionale, misurata
con il reciproco del PIL per abitante 1994-1996;
·
gravità dei
problemi strutturali, misurata con il tasso
di disoccupazione medio del triennio 1996-1998;
·
deficit
infrastrutturale,
misurato con un indicatore di dotazione di infrastrutture
economiche, sociali e ambientali. Le informazioni elementari
sono le più recenti disponibili da fonti istituzionali;
la normalizzazione degli indicatori relativi alle infrastrutture,
essendo l’esercizio volto alla determinazione di un indice
di competitività (o svantaggio) territoriale, è compiuta rispetto
alla superficie regionale;
·
insularità, introducendo una riserva di risorse a favore rispettivamente della Sardegna
e della Sicilia, riconoscendo le specifiche condizioni di
svantaggio determinate dall’insularità in termini di isolamento
territoriale dei bacini occupazionali, di mancanza di contiguità
con altri mercati e di difficoltà di comunicazione per merci
e persone;
·
esternalità
negativa di piccola dimensione,
introducendo una riserva delle risorse a favore di quelle
regioni per le quali la limitata dimensione territoriale,
con una chiara discontinuità rispetto alle altre regioni,
e il modello di organizzazione e distribuzione della popolazione
rappresentano una diseconomia che influisce sui costi di programmazione,
progettazione e attuazione.
La ripartizione delle risorse tra Regioni, che si ripercuote sulla dimensione
finanziaria dei programmi operativi – come indicato nel successivo
capitolo 5 – potrà essere modificata attraverso una modifica
del QCS e secondo quanto illustrato nel successivo capitolo
6.
La verifica dell'addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante,
in itinere e alla fine del periodo.
Verifica
ex-ante
Come indicato nella tabella riportata alla fine della presente sezione e sulla
base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, i
servizi della Commissione Europea e le autorità italiane hanno
fissato la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile
che deve essere mantenuta durante il periodo 2000-2006 per
l'insieme delle regioni Obiettivo 1 a 19.591,55 milioni di
euro (prezzi 1999).
Tale cifra rappresenta un aumento del 20,1% rispetto alla
spesa media per il periodo 1994-1999. Il livello della spesa
media annua per il periodo 2000-2006 si basa sull'ipotesi
di un aumento annuo del totale delle entrate correnti della
pubblica amministrazione dell’1,62% in termini reali. Ciò
è coerente con le ipotesi formulate nell'ultima versione del
Programma di Stabilità valutato dalla Commissione e dal Consiglio
all'inizio dell'anno 2000.
Le autorità italiane forniranno alla Commissione le informazioni appropriate
e comunicheranno durante il periodo di programmazione i cambiamenti
che possano non consentire il mantenimento di questo livello
di spesa.
Verifica in itinere
Tre anni dopo l'approvazione del documento di programmazione, e come regola
generale, entro il 31 dicembre 2003, la Commissione dovrebbe
essere in grado di effettuare una valutazione di conformità
con i requisiti di addizionalità ex-ante. Il rispetto del
principio dell'addizionalità è considerato come verificato
se la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile
degli anni dal 2000 al 2002 ha raggiunto il livello di spesa
stabilito ex-ante. La mancanza di informazioni o l'invio di
informazioni metodologicamente insufficienti non permetterà
la verifica del principio di addizionalità. Di conseguenza,
le autorità italiane trasmetteranno le informazioni secondo
il calendario seguente:
·
entro il
31 luglio 2003: presentazione di tabelle aggregate e annue
con dei dati definitivi per gli anni 2000 e 2001 cosi' come
dei dati provvisori per l'anno 2002;
·
entro il
31 ottobre 2003: se necessario, verranno effettuati dei miglioramenti
metodologici sulla base delle osservazioni della Commissione;
·
entro il
31 dicembre 2003: presentazione di informazioni ulteriori.
Se queste informazioni non sono trasmesse in modo soddisfacente, la Commissione
non prenderà una decisione sulla verifica in itinere. In casi
eccezionali e giustificati per evitare un ritardo nel processo
di programmazione, la Commissione introdurrà nella decisione
sulla valutazione in itinere una clausola di sospensione degli
impegni fino a quando tutte le informazioni riguardanti la
verifica in itinere dell'addizionalità non siano fornite.
Le autorità italiane informeranno il Comitato di Sorveglianza del QCS dei
risultati della verifica. Dopo la verifica in itinere e sulla
base dei risultati contenuti in essa, le autorità italiane
e la Commissione avranno la possibilità di rivedere il livello
di spesa previsto per il resto del periodo, se la situazione
economica ha prodotto dei cambiamenti nel totale delle entrate
correnti della pubblica amministrazione che divergono significativamente
da quelli previsti ex-ante. In questo caso, un aggiornamento
della tabella 1994-1999, che conteneva dati provvisori o dati
previsionali definiti al momento della verifica ex ante, può
risultare necessario. Sia lo Stato Membro che la Commissione
possono chiedere una revisione della tabella.
Verifica
alla fine del periodo
Una verifica avrà luogo entro il 31 dicembre 2005. Il principio dell'addizionalità
sarà considerato come verificato se la media annua della spesa
pubblica nazionale ammissibile negli anni 2000 a 2004 ha raggiunto
almeno il livello di spesa fissato ex-ante o rivisto in itinere.
La mancanza di informazioni o l'invio di informazioni metodologicamente
insufficienti non permetterà la verifica del principio di
addizionalità. Di conseguenza, le autorità italiane presenteranno
le informazioni secondo il calendario seguente:
·
entro il
31 luglio 2005: presentazione di tabelle aggregate e annue
con dei dati definitivi per gli anni dal 2000 a 2003 cosi'
come dei dati provvisori per l'anno 2004;
·
entro il
31 ottobre 2005: se necessario, verranno effettuati dei miglioramenti
metodologici sulla base delle osservazioni della Commissione;
·
entro il
31 dicembre 2005: presentazione di informazioni ulteriori.
Le autorità italiane informeranno il Comitato di Sorveglianza del QCS dei
risultati della verifica, che saranno tenuti in considerazione
nella preparazione del periodo di programmazione seguente.