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IL CERTIFICATO MEDICO - SPORTIVO
 

Il nostro centro, oltre alle varie terapie fisiche, offre anche la possibilità di effettuare gli esami e la visita specialistica per il rilascio della certificazione medica per la pratica dello sport agonistico e non. Qui di seguito riportiamo uno stralcio della normativa in vigore per una maggiore chiarezza nei confronti degli utenti.

 

Parte prima: attivita' sportiva agonistica

Ministero della Sanità - Decreto 18 Febbraio 1982. - Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica. - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982.

Il Ministero della Sanità vista la legge ....... omissis......

Decreta:

Art. 1

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attivita' sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneita' specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonostica a chi svolge attivita' sportiva e' demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresi' ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventu' per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2

L'accertamento di idoneita', relativamente all'eta' ed al sesso, per l'accesso alle singole attivita' sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1976, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturita' e della capacita' morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventu' a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3

Ai fini del riconoscimento dell'idoneita' specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicita' indicata nelle stesse tabelle.

Il medico visitatore ha facolta' di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quelle che, tra i previsti, presenta maggiore affinita' con il prescelto dall'interessato.

Nel caso in cui l'atleta pratichi piu' sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneita' con periodicita' annuale.

La visita sara', nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4

In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2.

Art. 5

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneita' secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validita' permane fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneita' e' condizione indispensabile per la partecipazione ad attivita' agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la societa' sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneita' alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.

Alla societa' sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Omissis

Art. 7

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 18 febbraio 1982.

Il Ministro: Altissimo

Allegati: Omissis


 

Parte seconda: attivita' sportiva non agonistica

Ministero della Sanita' - Decreto 28 febbraio 1983 - Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 15 marzo 1983.

Il Ministro della Sanita' vista la legge ... omissis ....

Decreta:

Art.1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attivita' sportive non agonistiche:

a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche;

b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventu', nelle fasi precedenti quella nazionale.

Art. 2

Ai fini della pratica delle attivita' sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicita' annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.

In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facolta' di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80.

La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 1.

Art. 3

La certificazione di cui al precedente art. 2 e' rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialistici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.

Art. 4

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 28 febbraio 1983.

Il Ministro: Altissimo


 

Parte terza: circolare esplicativa

Ministero della Sanita' - Circolare 31 gennaio 1983 n. 7 - D.M. 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria della attivita' sportiva agonistica"

Omissis

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto. A tale proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessita', sollecitata dalle Regioni, della emanazione ... omissis.

Come e' noto la tutela sanitaria delle attivita' sportive e la medicina dello sport rientrano tra le competenze delle Unita' Sanitarie Locali ai sensi dellart. 14 della legge 833/78.

Il D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della stesse legge di riforma e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attivita' sportiva agonistica, mentre le modalita' operative vengono fissate dalle Regioni di intesa con il CONI.

La maggior parte delle difficolta' interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto l'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attivita' sportiva agonistica.

Al riguardo si fa presente che tale attivita' non e' stata definita con il D.M. in oggetto, poiche' la Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico-giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunita' di attribuire alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI il compito di identificare i confini entro i quali l'attivita' sportiva assume la configurazione di agonistica.

Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si e' fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che e' la componente agonistica nell'ambito delle singole attivita' sportive.

Essa deve intendersi come quella forma di attivita' sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventu' a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.

L'attivita' sportiva agonistica non e' quindi sinonimo di competizione.

L'aspetto competitivo, infatti, che puo' essere presente in tutte le attivita' sportive, da solo non e' sufficiente a configurare nella forma agonistica una attivita' sportiva.

Omissis

Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono stati invitati a trasmettere a questo Ministero le indicazioni concernenti la qualificazione agonistica dei propri atleti.

Omissis

Un'altra difficolta' emersa ha riguardato l'esatta identificazione dei medici di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80, per quanto concerne i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Per "medici della FMSI" bisogna intendere coloro che lo Statuto della Federazione stessa definisce "soci ordinari" e cioe' medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71.

Omissis

A chiarimento dell'art. 2, si fa presente inoltre che, nell'ambito del controllo dell'idoneita' specifica di cui all'art. 1, e' compresa anche la valutazione dell'idoneita' relativa all'eta' e al sesso, tenuto conto di eventuali indicazioni stabilite al riguardo dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventu' a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione .... omissis ....

Nel caso di un atleta che pratichi piu' sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell'art. 3, per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneita' per ogni sport praticato.

Omissis

E' noto che agli effetti della partecipazione ad attivita' agonistiche la validita' del certificato di idoneita' non deve necessariamente coincidere con la durata della tessera annuale di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Omissis

Si ritiene, concludendo, opportuno ricordare che anche per gli sportivi professionisti, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per quanto attiene alla tutela sanitaria, valgono le stesse norme previste per l'attivita' sportiva agonistica del D.M. 18 febbraio 1982, oggetto della presente circolare.

Il Ministro: Altissimo

 

Parte quarta: conclusioni

In conclusione, dalla normativa emergono le seguenti considerazioni:

1) Il certificato medico per attivita' sportiva agonistica e' obbligatorio e deve essere rilasciato da un medico autorizzato.

2) Il certificato medico per i partecipanti ai giochi della gioventu' per accedere alle fasi nazionali e' obbligatorio e deve essere rilasciato da un medico autorizzato.

3) Il certificato medico e' obbligatorio e puo' essere rilasciato dal medico di medicina generale per coloro che:

a) praticano le attivita' fisico-sportive parascolastiche organizzate dagli organi scolastici;

b) praticano attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (e che non siano considerati "atleti agonisti" altrimenti si ricade nel punto 1 precedente);

c) partecipano ai Giochi della gioventu' nelle fasi precedenti quella nazionale.

4) Il certificato medico non e' obbligatorio per le altre attivita' sportive non agonistiche, salvo i casi in cui venga richiesto dagli organizzatori responsabili delle attivita' stesse.

5) La qualificazione di attivita' sportiva agonistica e' demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.