a cura del MINISTERO DELLA SALUTE
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Tutti gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea
presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per i
seguenti motivi: lavoro, motivi familiari, asilo
politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa
adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza,
hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario
Nazionale. Con l’obbligatorietà
si è infatti voluto facilitare la tutela della salute degli
stranieri, che è anche garanzia della salute di tutti.
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Con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e
doveri di assistenza riconosciuti ai cittadini italiani. Ciò
rende più facile: quello che è previsto per i cittadini
italiani (medicina preventiva, medicina generale, visite ed
esami specialistici, ricoveri, assistenza farmaceutica,
esenzione ticket, etc.) vale anche per gli stranieri
immigrati iscritti al SSN.
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L’assistenza è garantita anche ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti.
4 L’iscrizione si effettua presso la ASL di residenza o di
dimora (quella indicata sul permesso di soggiorno) e vale
fino allo scadere del permesso. Per iscriversi sono
sufficienti il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il
certificato di residenza (sostituibile, se lo straniero non
è residente, con una sua dichiarazione scritta di dimora
abituale). Se uno straniero che
ne ha l’obbligo/diritto non ha ancora formalizzato la sua
iscrizione, ciò non deve comportare in alcun modo
l’impossibilità di assisterlo: in questo caso, anzi,
l’iscrizione sarà fatta d’ufficio: Per mantenere
l’iscrizione allo scadere del permesso di soggiorno è
sufficiente che lo straniero esibisca all’anagrafe
sanitaria il cedolino della richiesta di rinnovo rilasciato
dalla Questura.
5 Gli stranieri studenti o collocati alla pari, e
quelli con permesso di soggiorno per altri motivi, ad
esempio per residenza elettiva o per motivi
religiosi, hanno due possibilità: o sottoscrivere una
polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro
il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della
maternità, o iscriversi volontariamente al SSN pagando una
quota fissa annuale variabile secondo la tipologia del
permesso. Con l’iscrizione volontaria al SSN possono
essere assistiti anche eventuali figli a carico: ciò
significa che questi bambini possono avere il “pediatra di
libera scelta”. Questa
iscrizione ha validità annuale e va quindi rinnovata.
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Se
gli stranieri hanno invece un permesso di soggiorno di breve
durata, per esempio per affari o per turismo, devono avere
un’assicurazione privata, o altrimenti pagare per intero
tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute. Queste
ultime categorie non possono quindi iscriversi al SSN.
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Anche
agli stranieri irregolari (cioè
privi di permesso di soggiorno in corso di validità), sono
comunque assicurate, nei presidi pubblici e privati
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e
infortunio e gli interventi di medicina preventiva. In
particolare sono garantiti:
§
La tutela della gravidanza e della maternità.
§
La tutela della salute del minore.
§
Le vaccinazioni e gli interventi di profilassi
internazionale.
§
La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive.
L’erogazione
di queste prestazioni è legata ad una tessera/codice STP
(Straniero temporaneamente Presente) rilasciabile dalle
Aziende Sanitarie.
Queste
disposizioni rispondono soprattutto ad esigenze di sanità
pubblica: la “Clandestinità” sanitaria” non conviene
infatti a nessuno!
Per
cure essenziali si intendono “le prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel
tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o
rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti)”.
8 In caso che gli stranieri siano indigenti, le prestazioni
(citate al punto 7) gli sono assicurate senza spese a loro
carico, ad eccezione dei casi in cui, anche per gli altri
stranieri regolari e per gli italiani, sia previsto il
pagamento del ticket.
L’indigenza
deve essere dichiarata compilando un modulo che è allegato
alla Circolare Ministeriale n. 5 del 2000.
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La legge vieta
alle strutture sanitarie di segnalare alle
autorità di polizia la presenza di irregolari (tranne nei
casi in cui sia obbligatorio il referto anche
per gli utenti italiani). Se ciò
avvenisse, in breve tempo nessun clandestino si rivolgerebbe
più alle strutture sanitarie e questo è proprio ciò che
bisogna evitare: non vi sarebbe infatti altra possibilità
efficace di verificare le condizioni di salute dei soggetti
comunque presenti sul territorio nazionale, a tutela della
salute dell’intera collettività! Inoltre compito precipuo
degli operatori e dell’organizzazione sanitari è di
aiutare chi sta male.
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Chi voglia venire in Italia per essere curato deve prima
ottenere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per
cure mediche. Per
ottenerlo occorre che siano soddisfatti una serie di
requisiti e adempimenti di natura giuridico -amministrativa
(dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica
o privata accreditata, che indichi il tipo di cura e la sua
presumibile durata), economica (versamento alla stessa
struttura di un deposito cauzionale pari al 30% del costo
complessivo presumibile delle prestazioni richieste),e
sociale (documentazione comprovante disponibilità di vitto
e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio
per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore).
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