L’art.
32 della Costituzione Italiana
sancisce il diritto alla salute e recita: “La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.” Nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare il rispetto della persona umana.
In
un Paese come la nostra Nazione, dove esiste un
sistema sanitario pubblico, la piena integrazione
dello straniero si realizza a patto che gli siano garantite
le stesse opportunità di assistenza medica e di prevenzione
delle malattie garantite ai cittadini di nazionalità
italiana.
E’
questa l’ispirazione
fondamentale delle disposizioni sanitarie contenute nel
recentissimo Decreto 4 luglio 2003 e nel Testo Unico
sull’immigrazione (D. Lgs 286/’98 e): in
particolare, l’art. 34 del T.U. prevede
l’iscrizione obbligatoria e/o facoltativa al Servizio
Sanitario Nazionale per tutti gli stranieri regolari
presenti stabilmente
nel nostro Paese, come strumento per garantire “parità di
trattamento” , rendendo questi soggetti uguali ai
cittadini autoctoni e riducendo per quanto possibile le
disuguaglianze.
La
legge inoltre (art. 35) garantisce anche
l’assistenza agli immigrati in condizione di irregolarità
giuridica: in questo caso il bene da tutelare, oltre al
diritto fondamentale dell’individuo alla salute, è
l’interesse della collettività ad accertare le condizioni
di salute dei propri componenti, si tratta di intraprendere
un’effettiva tendenza di Promozione della salute.
Il
vero problema rimane il fatto che queste leggi, nonostante
abbiano dei
buoni propositi, spesso non sono abbastanza conosciute non
solo dagli immigrati, ma nemmeno dagli operatori sanitari
che dovrebbero assisterli. Pertanto è auspicabile che si
intraprendano quelle strategie politiche di sanità pubblica
che sottendano: Democrazia/Equità;
Partecipazione/Responsabilità;
Educazione /Formazione;
Documentazione/Corretta Informazione.
IMMIGRATI
REGOLARI E IL S.S.N.
A)
Iscrizione obbligatoria al S. S. N.
l'assistenza
sanitaria rivolta ai cittadini extracomunitari è distinta
in tre tipologie:
cittadini
extracomunitari in regola con le norme di soggiorno
(art. 34 cc. 1-2, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1988; art. 42 cc. 1-2-3-4-5 del D.P.R. n. 394/99; circolare
n. 5 del Ministero sanità del 24 marzo 2000) o che
abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:
- attività di lavoro autonomo;
- attività di lavoro subordinato;
- iscrizione nelle liste di collocamento;
- motivi familiari e ricongiungimento familiare;
- asilo politico;
- asilo umanitario;
- richiesta di asilo sia politico che umanitario;
- attesa adozione;
- affidamento;
- acquisto della cittadinanza;
- motivi di salute;
Questi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al
servizio sanitario pubblico a parità di trattamento
con i cittadini italiani. Tale iscrizione avrà validità
dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del
permesso di soggiorno. Nel caso di rinnovo del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve
essere prorogata di altri sei mesi.
Pertanto le Azienda sanitarie locali non dovranno più
procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale.
In tutti i casi sopraccitati l'assistenza si estende anche
ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Procedure.
I documenti occorrenti per tale iscrizione sono:
1)
permesso di soggiorno in corso di validità o
richiesta di rinnovo dello stesso;
2) autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, così
come risulta sul permesso di soggiorno;
3) autocertificazione del numero di codice fiscale
(rilasciato dall'Agenzia delle entrate);
4) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a
comunicare all'azienda sanitaria locale ogni variazione del
proprio status.
A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla
specificità del caso, i seguenti:
Iscrizione
familiari a carico: autocertificazione
dello stato di famiglia, autocertificazione attestante la
condizione di familiare a carico a sensi dell'art. 4 del
decreto legge n. 402 del 2 luglio 1982 convertito in legge
n. 627 del 3 settembre 1982;
Disoccupati:
autocertificazione di iscrizione all'ufficio di
collocamento.
I lavoratori stagionali sono iscritti al servizio sanitario
nazionale per il periodo di validità del permesso di
soggiorno.
L'iscrizione
al servizio sanitario nazionale non è dovuta per gli
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per affari,
ai dirigenti di società aventi sede in Italia, ai
lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede
all'estero, ai giornalisti che non siano tenuti a
corrispondere in Italia, per l'attività svolta, l'imposta
su reddito delle persone fisiche. Per le predette categorie
di stranieri e per i familiari a loro carico rimane
l'obbligo della copertura assicurativa (art. 34, comma
3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
B)
Iscrizione volontaria di cittadini stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale e procedure (art.
34, cc.4-4-5-6-7, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998; art. 42, c. 6 del D.P.R. 394/99; circolare n. 5 del
Ministero sanità del 24 marzo 2000).
I cittadini
stranieri volontariamente iscritti al servizio sanitario
nazionale (art. 34, cc.4-4-5-6-7, decreto legislativo n. 286
del 25 luglio 1998; art. 42, c. 6 del D.P.R. 394/99;
circolare n. 5 del Ministero sanità del 24 marzo 2000)
sono:
Gli
stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono
di diritto iscritti al servizio sanitario nazionale; essi
possono chiedere l'iscrizione volontaria previa
corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1
del decreto ministeriale 8 ottobre 1986 o mediante stipula
di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo
italiano o estero, valida anche per i familiari a carico.
L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale.
Non è consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri
titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per
turismo.
Gli
stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli
collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di
soggiorno di durata inferiore a tre mesi. Anche questi
possono richiedere l'iscrizione volontaria. E' previsto in
questi casi un contributo forfetario annuo pari a E 149,77
(per motivi di studio) ed E 219,49 (per persone collocate
alla pari).
Tale iscrizione volontaria non è valida per i familiari a
carico.
Se i familiari risultano a carico dello studente o della
persona collocata alla pari, il titolare, dovrà versare il
contributo in proporzione al reddito prodotto e comunque non
inferiore ad E 387,34.
I documenti occorrenti per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale e quindi per scegliere il medico di
base, per i soggetti di cui ai punti 1) e 2) sono:
1) autocertificazione di residenza o dichiarazione di
effettiva dimora;
2) permesso di soggiorno in corso di validità o
richiesta di rinnovo dello stesso;
3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
4) ricevuta di versamento della somma dovuta sul c/c
dell’A.S.L. di appartenenza.
GLI
IMMIGRATI NON IN REGOLA E IL S.S.N.
I
cittadini irregolari extracomunitari
sono coloro che provengono dai Paesi
non appartenenti all’Unione Europea e dai Paesi che non
hanno firmato accordi bilaterali
e che si sono introdotti in Italia, dapprima con un breve e
regolare permesso di soggiorno, e che poi alla scadenza
del loro permesso non lo
hanno rinnovato,perdendo i requisiti necessari per la
permanenza sul territorio nazionale e rimanendo in Italia in
maniera illegale. Secondo la normativa vigente tali
immigrati devono essere respinti alla frontiera ed espulsi.
Per
la legge (art. 35 D. Lgs. ) le strutture sanitarie hanno il
divieto tassativo di segnalare alle autorità di polizia la
presenza di irregolari o clandestini (tranne nei casi in cui
sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani).
Questo per “una filosofia di prevenzione” a tutela della
salute non solo del singolo ma dell’intera collettività.
I
cittadini clandestini
sono quelli che si introducono nel nostro Paese senza avere
mai avuto il permesso di
soggiorno, quindi un regolare visto di ingresso e che vivono
in clandestinità.
Secondo
la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti
alla frontiera ed espulsi.
Per
la legge (art. 35 D. Lgs. 286 del ‘98 ), le strutture
sanitarie hanno il divieto di segnalare alle autorità di
polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in cui
sia obbligatorio il referto
anche per gli utenti italiani). Infatti la Direzione
Generale dei Servizi Civili interviene anche in materia di
assistenza sanitaria a favore degli stranieri indigenti e
dei clandestini e irregolari, rimborsando alle Regioni, per
il tramite delle Prefetture, le spese anticipate per le
prestazioni ambulatoriali
e ospedalieri urgenti o comunque essenziali, in quanto
indispensabili per evitare un danno alla persona ovvero per
il recupero dello stato di salute. Questo per “una
filosofia di prevenzione” a tutela della salute non solo
del singolo ma dell’intera collettività.
Cittadini
extracomunitari temporaneamente presenti non iscritti al
servizio sanitario nazionale (STP) (art. cc. 3-4-5-6,
decreto legislativo n. 286/98; D.P.R. n. 349/99, art. 43, cc.
2-3-4-5-8; circolare 24 marzo 2000 del Ministero della sanità).
"Ai cittadini stranieri
presenti sul territorio dello Stato, non
in regola
con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono
assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva" (art. 35, comma 3, decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286).
In sede di prima erogazione dell'assistenza, nei confronti
di predetta categoria, viene assegnato un codice STP.
Ad
ulteriore chiarimento si precisa che le prestazioni
sanitarie specificate dall’art. 35 , trattandosi spesso
di infermo straniero
indigente, (stato di indigenza che va sempre
autocertificato e attestato) sono erogate senza oneri a
carico degli stranieri irregolarmente presenti, qualora
privi di risorse economiche , fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
Modalità di rilascio
del tesserino STP e dati da registrare
-
Il tesserino/codice STP
può essere rilasciato da qualsiasi Azienda Unità Sanitaria
Locale, Azienda Ospedaliera, IRCCS e Policlinici
Universitari della Regione.
Il codice identificativo è costituito da 16 caratteri: 3
caratteri per sigla STP; 3 caratteri identificativi della
Regione; 3 caratteri identificativi dell'azienda (ISTAT); 7
caratteri per il numero progressivo interno. Nel caso in cui
il rilascio avviene presso una struttura del distretto
sanitario o un presidio ospedaliero dell'azienda unità
sanitaria locale, i primi 2 caratteri, dei 7 di cui sopra,
saranno riservati al codice identificativo delle suddette
strutture.
-
Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una
dichiarazione d'indigenza per i soggetti che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il codice STP è individuale.
-
I minori fino a 14 anni non devono sottoscrivere la
dichiarazione d'indigenza.
-
Il codice STP ha una validità di 6 mesi su tutto il
territorio nazionale ed è rinnovabile con lo stesso numero
previa compilazione della dichiarazione d'indigenza.
Le
tre tipologie di prestazioni sanitarie rivolte agli
extracomunitari non in regola
:
-
Le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
Si
intende per cure urgenti quelle
che non possono essere differite senza pericolo per la vita
o danno per la salute della persona.
-
Le cure ambulatoriali ed ospedaliere comunque essenziali
Si
intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e
terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi
per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
-
Le cure ambulatoriali ed ospedaliere ancorché
continuative.
Sono
quelle che assicurino all’infermo il ciclo terapeutico e
riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione
dell’evento morboso.
(Circ.
Ministeriale del 24.03.2000 n. 5)
Modulistica
per l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai
cittadini extracomunitari non in regola.
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