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Scarica il pieghevole informativo sul servizio accoglienza attiva per gli immigrati.

 

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IL DIRITTO ALLA SALUTE

L’art. 32 della Costituzione Italiana sancisce il diritto alla salute e recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare il rispetto della persona umana.

In un Paese come la nostra Nazione, dove esiste un  sistema sanitario pubblico, la piena integrazione dello straniero si realizza a patto che gli siano garantite le stesse opportunità di assistenza medica e di prevenzione delle malattie garantite ai cittadini di nazionalità italiana.

E’ questa  l’ispirazione fondamentale delle disposizioni sanitarie contenute nel recentissimo Decreto 4 luglio 2003 e nel Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs 286/’98 e): in particolare, l’art. 34 del T.U. prevede l’iscrizione obbligatoria e/o facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti gli stranieri regolari presenti  stabilmente nel nostro Paese, come strumento per garantire “parità di trattamento” , rendendo questi soggetti uguali ai cittadini autoctoni e riducendo per quanto possibile le disuguaglianze.

La legge inoltre (art. 35) garantisce anche l’assistenza agli immigrati in condizione di irregolarità giuridica: in questo caso il bene da tutelare, oltre al diritto fondamentale dell’individuo alla salute, è l’interesse della collettività ad accertare le condizioni di salute dei propri componenti, si tratta di intraprendere un’effettiva tendenza di Promozione della salute.

Il vero problema rimane il fatto che queste leggi, nonostante abbiano  dei buoni propositi, spesso non sono abbastanza conosciute non solo dagli immigrati, ma nemmeno dagli operatori sanitari che dovrebbero assisterli. Pertanto è auspicabile che si intraprendano quelle strategie politiche di sanità pubblica che sottendano: Democrazia/Equità; 

Partecipazione/Responsabilità; 

Educazione /Formazione; 

Documentazione/Corretta Informazione.

 

IMMIGRATI REGOLARI E IL S.S.N.

A) Iscrizione obbligatoria al S. S. N.

l'assistenza sanitaria rivolta ai cittadini extracomunitari è distinta in tre tipologie:

cittadini extracomunitari in regola con le norme di soggiorno (art. 34 cc. 1-2, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1988; art. 42 cc. 1-2-3-4-5 del D.P.R. n. 394/99; circolare n. 5 del Ministero sanità del 24 marzo 2000) o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:
-  attività di lavoro autonomo;
-  attività di lavoro subordinato;
-  iscrizione nelle liste di collocamento;
-  motivi familiari e ricongiungimento familiare;
-  asilo politico;
-  asilo umanitario;
-  richiesta di asilo sia politico che umanitario;
-  attesa adozione;
-  affidamento;
-  acquisto della cittadinanza;
-  motivi di salute;

Questi hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario pubblico a parità di trattamento con i cittadini italiani. Tale iscrizione avrà validità dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere prorogata di altri sei mesi.
Pertanto le Azienda sanitarie locali non dovranno più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
In tutti i casi sopraccitati l'assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Procedure.
I documenti occorrenti per tale iscrizione sono:
1)  permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
2)  autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, così come risulta sul permesso di soggiorno;
3)  autocertificazione del numero di codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle entrate);
4)  dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare all'azienda sanitaria locale ogni variazione del proprio status.
A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

Iscrizione familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia, autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico a sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 402 del 2 luglio 1982 convertito in legge n. 627 del 3 settembre 1982;

Disoccupati: autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento.
I lavoratori stagionali sono iscritti al servizio sanitario nazionale per il periodo di validità del permesso di soggiorno.

L'iscrizione al servizio sanitario nazionale non è dovuta per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di società aventi sede in Italia, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero, ai giornalisti che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività svolta, l'imposta su reddito delle persone fisiche. Per le predette categorie di stranieri e per i familiari a loro carico rimane l'obbligo della copertura assicurativa (art. 34, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).  

B) Iscrizione volontaria di cittadini stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e procedure (art. 34, cc.4-4-5-6-7, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; art. 42, c. 6 del D.P.R. 394/99; circolare n. 5 del Ministero sanità del 24 marzo 2000).

I cittadini stranieri volontariamente iscritti al servizio sanitario nazionale (art. 34, cc.4-4-5-6-7, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; art. 42, c. 6 del D.P.R. 394/99; circolare n. 5 del Ministero sanità del 24 marzo 2000) sono:

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al servizio sanitario nazionale; essi possono chiedere l'iscrizione volontaria previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 1986 o mediante stipula di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o estero, valida anche per i familiari a carico.
L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale.
Non è consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per turismo.

Gli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi. Anche questi possono richiedere l'iscrizione volontaria. E' previsto in questi casi un contributo forfetario annuo pari a E 149,77 (per motivi di studio) ed E 219,49 (per persone collocate alla pari).
Tale iscrizione volontaria non è valida per i familiari a carico.
Se i familiari risultano a carico dello studente o della persona collocata alla pari, il titolare, dovrà versare il contributo in proporzione al reddito prodotto e comunque non inferiore ad E 387,34.

I documenti occorrenti per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e quindi per scegliere il medico di base, per i soggetti di cui ai punti 1) e 2) sono:
1)  autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
2)  permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
3)  autocertificazione del numero di codice fiscale;
4)  ricevuta di versamento della somma dovuta sul c/c dell’A.S.L. di appartenenza.

 

GLI IMMIGRATI NON IN REGOLA E IL S.S.N.

 

I cittadini irregolari extracomunitari sono coloro che provengono dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea e dai Paesi che non hanno firmato accordi  bilaterali e che si sono introdotti in Italia, dapprima con un breve e regolare permesso di soggiorno, e che poi alla scadenza  del loro permesso non lo  hanno rinnovato,perdendo i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale e rimanendo in Italia in maniera illegale. Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera ed espulsi.

Per la legge (art. 35 D. Lgs. ) le strutture sanitarie hanno il divieto tassativo di segnalare alle autorità di polizia la presenza di irregolari o clandestini (tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani). Questo per “una filosofia di prevenzione” a tutela della salute non solo del singolo ma dell’intera collettività.

 

I cittadini clandestini sono quelli che si introducono nel nostro Paese senza avere mai avuto il permesso di soggiorno, quindi un regolare visto di ingresso e che vivono in clandestinità.

Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera ed espulsi.

Per la legge (art. 35 D. Lgs. 286 del ‘98 ), le strutture sanitarie hanno il divieto di segnalare alle autorità di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani). Infatti la Direzione Generale dei Servizi Civili interviene anche in materia di assistenza sanitaria a favore degli stranieri indigenti e dei clandestini e irregolari, rimborsando alle Regioni, per il tramite delle Prefetture, le spese anticipate per le prestazioni  ambulatoriali e ospedalieri urgenti o comunque essenziali, in quanto indispensabili per evitare un danno alla persona ovvero per il recupero dello stato di salute. Questo per “una filosofia di prevenzione” a tutela della salute non solo del singolo ma dell’intera collettività.

Cittadini extracomunitari temporaneamente presenti non iscritti al servizio sanitario nazionale (STP) (art. cc. 3-4-5-6, decreto legislativo n. 286/98; D.P.R. n. 349/99, art. 43, cc. 2-3-4-5-8; circolare 24 marzo 2000 del Ministero della sanità).

 

"Ai cittadini stranieri presenti sul territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva" (art. 35, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
In sede di prima erogazione dell'assistenza, nei confronti di predetta categoria, viene assegnato un codice STP.

Ad ulteriore chiarimento si precisa che le prestazioni sanitarie specificate dall’art. 35 , trattandosi spesso  di infermo straniero  indigente, (stato di indigenza che va sempre autocertificato e attestato) sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti, qualora privi di risorse economiche , fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.


Modalità di rilascio del tesserino STP e dati da registrare

- Il tesserino/codice STP può essere rilasciato da qualsiasi Azienda Unità Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, IRCCS e Policlinici Universitari della Regione.
Il codice identificativo è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per sigla STP; 3 caratteri identificativi della Regione; 3 caratteri identificativi dell'azienda (ISTAT); 7 caratteri per il numero progressivo interno. Nel caso in cui il rilascio avviene presso una struttura del distretto sanitario o un presidio ospedaliero dell'azienda unità sanitaria locale, i primi 2 caratteri, dei 7 di cui sopra, saranno riservati al codice identificativo delle suddette strutture.

- Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione d'indigenza per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il codice STP è individuale.

- I minori fino a 14 anni non devono sottoscrivere la dichiarazione d'indigenza.

- Il codice STP ha una validità di 6 mesi su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile con lo stesso numero previa compilazione della dichiarazione d'indigenza.

Le tre tipologie di prestazioni sanitarie rivolte agli extracomunitari non in regola :

- Le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti

Si intende per cure urgenti quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

- Le cure ambulatoriali ed ospedaliere comunque essenziali

Si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

- Le cure ambulatoriali ed ospedaliere ancorché continuative.

Sono quelle che assicurino all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.

(Circ. Ministeriale del 24.03.2000 n. 5)

Modulistica  per l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini extracomunitari non in regola.

 

MODULISTICA DA SCARICARE

 

 

 
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