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REGOLAMENTO

CASSA ARTIGIANA DELL' EDILIZIA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

il 2 dicembre 1993

 

 

Art. 1  (Iscrizione)

Art. 2  (Denuncia nominativa dei lavoratori occupati)

Art. 12 (Cancellazione dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia)

Art. 3  (Errori e/o omissioni)

Art. 13 (Controllo dei versamenti)

Art. 4  (Versamenti alla Cassa Artigiana dell'Edilizia)

Art. 14 (Liquidazione degli accantonamenti)

Art. 5  (Ritardato pagamento)

Art. 15 (Reclami)

Art. 6  (Dichiarazione liberatoria)

Art. 16 (Mancata riscossione)

Art. 7  (Modalità di versamento)

Art. 17 (Pagamenti anticipati)

Art. 8  (Versamento parziale)

Art. 18 (Prestazioni ed assistenza della Cassa Artigiana dell'Edilizia)

Art. 9  (Archivi anagrafici)

Art. 19 (Destinatari dell'assistenza della Cassa)

Art. 10 (Schede anagrafiche)

Art. 20 (Modalità di domanda per l'assistenza)

Art. 11 (Estratto conto)

Art. 21
 

 

Art. 1

(Iscrizione)

Le imprese per potersi iscrivere devono sottoscrivere un atto di adesione su un modulo predisposto dalla Cassa Artigiana (mod. 01) e versare la relativa quota.

 

Art. 2

(Denuncia nominativa dei lavoratori occupati)

I datori di lavoro debbono inviare trimestralmente alla Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, durante i mesi precedenti, da redigersi su moduli predisposti dalla C.A.E. stessa (mod. 02).

Tale denuncia deve essere trasmessa alla sede della Cassa entro il 25° giorno dalla fine del periodo cui si riferisce.

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro e dal suo legale rappresentante.

 

Art. 3

(Errori e/o omissioni)

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nella denuncia, salvo ogni azione da parte della Cassa Artigiana dell'Edilizia per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

 

Art. 4

(Versamenti alla Cassa Artigiana dell'Edilizia)

Le contribuzioni C.A.E. previste nel verbale di insediamento (all. A) e gli accantonamenti previsti dall'art. 22 del CCNL dell'Edilizia Artigiana (all. B) devono essere versati mensilmente alla Cassa entro il 25° giorno dalla fine del periodo di paga.

 

Art. 5

(Ritardato pagamento)

Per le imprese che provvederanno in ritardo ai versamenti di cui all'art. 4, sarà addebitato un interesse di mora pari all' 8% mensile degli accantonamenti e contributi oggetto del ritardo. Detti interessi verranno addebitati a scadenze periodiche dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia.

 

Art. 6

(Dichiarazione liberatoria)

A richiesta delle singole Imprese, la Cassa Artigiana dell'Edilizia deve rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 4.

Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa Artigiana dell'Edilizia effettuerà, di volta in volta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 7

(Modalità di versamento)

I versamenti possono essere effettuati:

a) a mezzo assegno circolare intestato a "Cassa Artigiana dell'Edilizia" ;

b) presso l'Istituto Bancaro Banco di Sardegna di Cagliari con le seguenti coordinate :

C/C n. 31881/5  cod. ABI 01015 - cod. CAB 04800

 

Art. 8

(Versamento parziale)

In caso di parziale versamento delle somme denunciate ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, le somme versate saranno ripartite dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia a norma dell'art. 1193 Codice Civile accreditando l'eventuale quota che in tal modo dovesse spettare ai lavoratori in misura proporzionale a quanto dovuto a ciascuno, secondo la denuncia di cui sopra.

 

Art. 9

(Archivi anagrafici)

Presso la Cassa Artigiana dell'Edilizia sono istituite:

- l'anagrafe dei datori di lavoro iscritti alla C.A.E.

- l'anagrafe dei lavoratori iscritti alla C.A.E.

 

Art. 10

(Schede anagrafiche)

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamente trascritti gli importi dovuti, per ogni mese, risultanti dalle denuncie nominative dei lavoratori occupati e quelli versati rispettivamente a titolo di "contribuzione C.A.E. e di accantonamento contrattuale.

Sulle schede intestate ai singoli lavoratori devono essere trascritti per ogni mese gli importi dovuti e quelli versati a titolo di "contribuzione C.A.E." e di accantonamento contrattuale.

 

Art. 11

(Estratto conto)

A richiesta di ciascun lavoratore deve essere rilasciato dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia un documento attestante la sua iscrizione ed un estratto conto di posizione, dietro rimborso delle spese di bollo, ove dovute.

L'estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che precedono e seguono direttamente la compilazione e la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione della percentuale per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, e precisamente dal 15 luglio al 15 agosto e dal 1 dicembre al 31 dicembre.

 

Art. 12

(Cancellazione dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia)

 

Trascorsi dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento effettuato dal datore di lavoro, si procede d'ufficio da parte della Cassa Artigiana dell'Edilizia alla cancellazione dall'anagrafe dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nei casi dubbi, il Consiglio di Presidenza della C.A.E. provvederà agli eventuali accertamenti presso gli Istituti previdenziali e assicurativi competenti.

 

Art. 13

(Controllo dei versamenti)

Alla fine di ogni trimestre deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell'anagrafe lavoratori e gli importi registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli istituti bancari.

Dell'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Collegio Sindacale.

Art. 14

(Liquidazione degli accantonamenti)

La liquidazione agli operai della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui accantonata per il periodo aprile/settembre, viene effettuata dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia entro il 15 del mese di dicembre di ogni anno.

Quanto accantonato per il periodo ottobre/marzo viene liquidato entro il 31 del mese di luglio di ogni anno.

A tal fine la Cassa Artigiana dell'Edilizia emette uno o più mandati cumulativi presso l'Istituto o gli Istituti di credito, prescelti a norma dell'art. 7, con la indicazione dei lavoratori beneficiari e dell'importo da pagarsi a ciascuno di essi in base alla somma versata per i medesimi datori di lavoro per i periodi sopra indicati.

Allo scopo di facilitare, per quanto possibile, la regolarità del pagamento, è fatto obbligo ai lavoratori di comunicare in tempo utile alle imprese eventuali cambiamenti di domicilio.

*Modificato da accordo del 22/11/2000

Art. 15

(Reclami)

Qualsiasi reclamo nei confronti della C.A.E. sulla rispondenza delle somme corrisposte , gratifica natalizia e rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dal lavoratore alla Cassa entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili, a pena di decadenza.

 

Art. 16

(Mancata riscossione)

Gli importi della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui che per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 30 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto per un periodo di cinque anni, dopodichè saranno incamerati dalla Cassa Artigiana dell'Edilizia.

 

Art. 17

(Pagamenti anticipati)

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:

1) quando l'iscritto si trasferisca alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per gli operai delle imprese artigiane edili ed affini;

2) quando l'iscritto diviene imprenditore;

3) in caso di espatrio dell'iscritto;

4) in caso di morte dell'iscritto;

5) in caso di collocamento in pensione;

6) in caso di chiamata alle armi.

 

Art. 18

(Prestazioni ed assistenza della Cassa Artigiana dell'Edilizia)

Compatibilmente con le disponibilità della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, definire forme di assistenza con apposita delibera.

Le prestazioni suppletive rispetto all'anzianità professionale edile verranno stabilite e quantificate entro sei mesi dalla riscossione dei primi versamenti alla Cassa.

 

Art. 19

(Destinatari dell'assistenza della Cassa)

Ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto possono fruire dell'assistenza della Cassa Artigiana dell'Edilizia prevista dall'art. 18 solo le imprese e i lavoratori iscritti alla Cassa medesima i quali abbiano regolarmente versato sia le "contribuzioni C.A.E." che gli accantonamenti contrattuali e sempre che non siano trascorsi oltre cinque mesi dalla data dell'ultimo periodo per il quale sono stati versati dal datore di lavoro sia le "contribuzioni C.A.E." che gli accantonamenti contrattuali.

 

Art. 20

(Modalità di domanda per l'assistenza)

Per ottenere l'assistenza della Cassa Artigiana dell'Edilizia in una qualsiasi delle forme sopra previste, le imprese ed i lavoratori debbono presentare domanda scritta, nonchè corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

Per ciascuna delle forme di assistenza previste, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta le norme particolari di attuazione.

 

Art. 21

Quanto non previsto dal presente regolamento potrà essere disciplinato con una apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

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