Legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
Dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281.
Art. 1 - Principi generali
Lo stato promuove e disciplina la tutela
degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica
e l'ambiente.
Art. 2 - Trattamento dei cani
e di altri animali di affezione
Il controllo della popolazione dei cani e
dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto
conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici di animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o
comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere soppressi.
I cani catturati o comunque provenienti
dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere
destinati alla sperimentazione.
I cani vaganti catturati, regolarmente
tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati,
nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il
termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili.
I cani ricoverati nelle strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quando previsto dagli articoli
86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, a opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono
sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono essere
soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione
le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della
salute e le condizioni di sopravvivenza.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il
controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
Le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà
e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 5 - Sanzioni
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire unmilione.
Chiunque omette di iscrivere il proprio
cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centomila.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al
fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquemilioni a lire diecimilioni.
L'ammenda comminata per la contravvenzione
di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel
minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Norme
in materia di affidamento dei cani randagi
Decreto 14 ottobre 1996
Art. 1
I cani randagi accalappiati devono essere
ricoverati e trattenuti, fatto salvo quando previsto dal comma 4,
lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei
canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere
sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Usl competente a: a)
osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti
all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991; b)
identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in
cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere
effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o
spostamento degli animali.
Trascorso il periodo di permanenza presso
il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui
all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.
Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono
procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti
privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle
strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche
espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed
inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure di
affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.
L'affido degli animali può avvenire: a)
in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati
entro sessanta giorni dall'accalappiamento; b) in forma
temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni
dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire
gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine
di cui alla lettera a).
Art. 2
Le associazioni di cui all'art. 1, comma
3: a) possono prendere in affido un numero massimo di animali
rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili; b)
devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale
che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi
trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante
almeno le informazioni di cui all'allegato.
Le associazioni di cui all'art. 1, comma
3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a
favore di soggetti privati.
Art. 3
All'atto dell'affido a privati dovrà
essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla
fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente
dell'affidatario.
L'affido degli animali è consentito solo
a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la
dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di
affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta
dall'esercente la potestà familiare.
Prima di procedere a nuovi affidi a favore
di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare
l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati.