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Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 1  -  Principi generali

  1. Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2  -  Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

  1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici di animali e di privati.
  2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
  3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere destinati alla sperimentazione.
  4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
  5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
  6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quando previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, a opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
  7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
  8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
  9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
  11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
  12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 5  -  Sanzioni

  1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
  3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
  4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
  5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
  6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

 


Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Decreto 14 ottobre 1996

Art. 1

  1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quando previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Usl competente a: a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991; b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.
  2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.
  3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.
  4. L'affido degli animali può avvenire: a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento; b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

Art. 2

  1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3: a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili; b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.
  2. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

Art. 3

  1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.
  2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.
  3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati. 

 

 

 

 

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