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"Una casa e quattro donne valsesiane"

documento n. 5 - Testamento di Pietro Giuseppe De Marchi

Repubblica Italiana anno terzo

Testamento del Citt.o Pietro Giuseppe De' Marchi fu Giò Costantino di Moglia, e residente in Camproso, membro di Campertogno (1)

L'Anno del Signore mille ottocento quattro, ed alli dodici del mese di marzo, circa le ore due di notte, colla scorta, ed uso di sufficienti lumi accesi, nel Cantone di Camproso di Campertogno, e nella stanza propria e di solita abitazione del sud.o, ed infra Testatore De' Marchi; ivi vanti di me Giuseppe Giacobini Not.o del luogo di Rocca, e valle Sesia infra, ed alla presenza delli Citt.i Giuseppe Sceti di Carlo, Pietro Sceti fu Paolo, Carlo Pimella tutti tre nativi, ed abitanti della Parrocchia di Campertogno, Giacomo Mattia, Paolo Chiara, Alberto Sceto fu Capitano Giacomo, tutti tre nativi, ed abitanti delle Quare membro di Campertogno, e Lorenzo Prato, nativo, ed abitante della Dughera delle Piode, testimonj noti richiesti, ed astanti, tutti al piede del presente con il Testatore meco sott.tti, e da questo nominati, e cognominati.

Personalmente constituito avanti cui sopra, ed infra il Citt.o Pietro Giuseppe De' Marchi del fu Giò Costantino, nativo di Moglia e residente in Camproso, membro di questa Comune di Campertogno pred.o, il quale considerando di essere mortale, e non esservi cosa più certa della morte, ed incerta l'ora con cui ognuno passar deve alla vita immortale, motivo per cui non volendo decedere senza prima provvedere alle di lui cose si spirituali, che temporali, ed alfine di togliere ogni occasione di alterco, e di liti fra i suoi posteri dopo il di lui decesso, ha stabilito di fare il presente di lui ultimo testamento noncupativo, cioè senza scritti finchè in esso regge ottima sanità di mente, corpo, ed intelletto, sebbene in letto giacente di corporea infermità, quale ha voluto, e vuole, che venga da me Not.o sottos.to ricevuto, letto, e pubblicato nel modo seguente cioè:

E primieramente d.o Testatore principiando dalle cose più degne ha raccomandato, e raccomanda con tutta l'umiltà, e divozione a Dio onnipotente, alla B. Vergine Maria, S. Giuseppe, ed a tutti li suoi Santi Protettori, ed Avi in Cielo, il Primo supplicando, e gli altri pregando prestargli aiuto nel punto di sua morte per un felice passaggio agli Eterni riposi.

Quindi fatto, che sarà il di lui Corpo Cadavere vuole, e comanda, che venga sepolto nel Cimitero di questa Chiesa arcipretuale coll'intervento di tutti li Rev.di Sacerdoti di questa Parrocchia, compreso anche il Parroco di Mollia e della Ven.da Confraternita sotto il titolo de' SS. Bernardino, e Marta erretta in questa Comune, dando a ciascuno de' Rev.di Sacerdoti, ed a d.a Ven.da Confraternita la solita elemosina rispettivamente secondo la consuetudine del paese.

Inoltre ha obbligato, ed obbliga gli infranominati di lui eredi universali di fargli celebrare un ufficio di settima, ed altro d'Anniversario, coll'intervento di tutti li Rev.di Sacerdoti di questa Parrocchia, e ciò tutto per una volta tanto, ed in suffraggio e sollievo dell'anima di esso Testatore (2).

Interrogato, ed esortato il med.o da me Not.o sottos.to a voler lasciare qualche cosa a Ven.di Ospedali di questa Repubblica, a di quelli di questo Distretto, o del luogo, risponde negativamente (3).

Inoltre d.o Testatore ha detto, e dice d'avere Maria Domenica fu Franco Mazzia di questa Parrocchia sua presentanea, ed amatissima moglie, ed avere questa al tempo del fra di essi seguito collocamento in matrimonio seco portato in dote, ed in tanti parafrenali per la somma di lire due cento di Milano, o come meglio farà contare dalla lista di scherpa in tale occasione formata, per la quale somma ha la d.a sua moglie contato, e conta sopra tutti li suoi beni da allegarsi a piacimento, e da separarsi dalla di lui eredità in caso di separata convivenza dagli eredi infranominati. Quale sua moglie instituisce in usufrutto universale, vivendo però in stato vedovile, casta, ed onesta (4), e convivendo colla di lui prole dell'intera sua eredità, e non potendo, o non volendo con d.a prole convivere, in tal caso, lascia in particolare usufrutto li seguenti beni, cioè:

Una pezza terra Prato, e Campi in un sottenente, con piante di castagne ed altro genere entrostanti, situato in questo luogo di Camproso, denominato il Traversù, aquistati d.i beni parte dal Citt.o fu Giò De' Vecchi, delle Quare (5), e parte dal Citt.o Giovanni Gilardi di Otra di Campertogno (6), in vigor d'anche ambi rog.o Verno l'anno, mese, giorno, come in quelli, comprensivamente altra pezza Campo, intermediante la strada pubblica, detta pure al Traversù, a cui confinano, cioè la pezza Prato e Campi al di sopra tutto all'intorno il Comune, alla riserva dalla parte verso mezzo giorno, che confina la strada pubblica, e la d.a Pezza terra Campo sotto la strada, confinano la d.a strada da una parte, e dall'altra la Carità grande di questo luogo, salve alt.ve.

Più un corpo di casa, dove al presente abita d.o Testatore, consistente in stalla, casa da fieno sopra d.a stalla, stanza sopra detta casa da fieno, con altra stanza superiore, due stuetti sopra il portico, e tetto da fieno superiormente, con la ragione anche della Loggia, detta la Loggia di Cima, con la facoltà anche di godere delle altre Loggie della casa a suo piacimento, unitamente a tutta la mobilia di casa, e di campagna serviente decentemente al di lei stato, nonchè una Bovina, e due Capre a di lei compiacimento, allorquando saran giunti gli infrannominati di lui eredi all'età magiore, e nel caso, che non possa, o non voglia coi med.i convivere, se però detto bestiame esisterà in tale tempo.

Più una pianta di Noce esistente sul Comune e dietro l'Oratorio di S. Antonio propria del d.o Testatore, dispensandola rapporto all'usufrutto da ogni prestazione di cauzione, e per il caso si rende egli fidejussore sott'obbligo de' suoi beni presenti, e futuri, col costituito possessorio di essi in forma di Camera.

Indi d.o Testatore dice di avere Marta, e Marianna ambe di lui figlie legittime, e naturali, alle quali ha dotato, e dota, nella somma di lire due cento di Milano caduna da darselo in tanti parafrenali, ed altro, ad arbitrio de' suoi eredi e queste da darsele all'occasione del loro rispettivo collocamento in matrimonio, o separazione da se sole, e quallora d.e eredi non siano in grado di compire tale somma dotale all'epoca del loro collocamento in matrimonio, o separazione in tal caso d.o Testatore prefigge il termine di due anni in allora prossimi per divenire a tale compimento, senza però la corrispondenza di verun interesse pendente d.o termine, e queste per ragion paterna solamente, e mediante quanto sovra dovranno le med.e essere tacite, e contente, perchè tale somma crede conveniente, e congrua in proporzione del di lui patrimonio, per essere gravato da qualche debito come dichiara, ed in ogni caso, quallora non fosse sufficiente a norma delle leggi non potranno conseguire, che la sola legitima; ed in caso, che le d.e di lui figlie non volessero, o non potessero convivere co' di lui eredi infranominati, vivendo però le med.e in stato nubile, casto, ed onesto, e non altrimenti, in tal caso, ed in allora lascia l'usufrutto de' seguenti beni:

Primieramente un corpo di casa d'alto in basso, murato, e coperto di piode, posto in questo luogo di Camproso, denominato la casa della Pace (7), con tutte le sue ragioni, pertinenze, ed andamenti soliti al med.o corpo di casa spettanti, unitamente il Giardino detto dei Pomi.

Più N. tre Campi in tre allevate esistenti nel territorio delle Piode e al di là di Sesia, dove si dice nella Confreria, sotto le sue notorie coerenze, come in fatti.

Più una pezza terra prato con piante entrostanti di castagne, e noci, porta in questo senio di Camproso, denominata la Pianella intermediante anche la strada, confinanti verso mattina il Comune, mezzo di pure il Comune, sera il fiume Sesia, notte Carlo Sceti, o sia la fontana.

Più lascia a cui sovra la terza parte delle bestie minute, che si ritroveranno all'occasione al caso di separata convivenza co' di lui eredi, unitamente a qualche mobile di casa, e di campagna più necessaria al di loro stato, vivendo però sempre nello stato nubile solamente, e non altrimenti; con dichiarazione però che tutto l'assegnato usufrutto come sopra, non potranno goderlo in caso di separata convivenza, sinchè gli infrannominati di lui eredi non siano giunti all'età maggiore come così ordina, e comanda il d.o Testatore. Rapporto poi al sud.o bestiame, e mobili le pred.e di lui figlie non saranno tenute a veruna restituzione, vivendo però sempre nello stato nubile colla reciproca sostituzione fra le med.e rapporto al pred.o usufrutto, bestiame, e mobilia, concedendo, come ha conceduto, e concede tanto alla predetta di lui moglie, quanto alle d.e di lui figlie la facoltà di poter allienare, vendere, ed ipotecare qualsivoglia effetto di d.o Testatore come sopra rispettivamente assegnato in usufrutto in caso di bisogno, e necessità riconosciuta però dal Rev.do Arciprete del luogo, e Sindaco per tempora, coll'obbligo alle med.e in caso di vendita come sopra di preferire sempre gli eredi del d.o Testatore.

In tutti poi gli altri suoi beni, mobili, immobili, ragioni, azioni, crediti, denari, ed ogni qualunque altra cosa, ad esso Testatore spettante ed in qualsivoglia luogo esistente, il prenominato Testatore Pietro Giuseppe De' Marchi, ha istituiti, e nominati, come di propria sua bocca istituisce, e nomina in suoi eredi universali, cioè li Giuseppe, e Franco Ant.o di lui figli legittimi, e naturali; ed in eguali porzioni fra di loro, coll'obbligo di adempiere alle cose come sopra dal med.o Testatore disposte, ed ordinate, e quallora li pred.i di lui figli come sopra eredi morissero in età pupillare, o senza poter far testamento in tal caso ed in allora sostituisce, e nomina di propria sua bocca volgarmente, e pupillarmente in sue eredi universali le predette Marta, e Marianna di lui figlie legittime, e naturali in eguale porzione fra le med.e coll'obbligo alle med.e di adempiere sempre le cose come sopra dal med.o Testatore disposte, ed ordinate.

E siccome la pred.a di lui figliolanza si ritrova ancora in pupillare e minor età costituita, ha perciò d.o Testatore deputato, e deputa, nominato, e nomina in tutrice, e secondo i tempi curatrice di d.a di lui prole la pred.a di lui moglie Maria Domenica Mazzia, unitamente al Rev.do Sacerdote Pietro Belli di Moglia attuale Capellano delle Quare, colle opportune facoltà, ed autorità a tale ufficio spettanti, e tanto unitamente che separatamente, nominando me Not.o per la formazione dell'opp.no Inventaro tale essendo il volere del d.o Testatore.

nota aggiunta senza data, posta di traverso a margine del foglio da don Pietro Belli:

Promemoria. La carica di Tutore addossatami fu a mio riguardo di grave incomodo e dispendio; quindi dalle eredi Figlie sostituite ai Fratelli suoi morti in pupillare età venni corrisposto con inaudita ingratitudine. P.te Belli

Riservandosi però esso Testatore, come si riserva la facoltà di poter variare la presente sua disposizione testamentaria per biglietto privato, purchè da esso scritto, o sottos.to, quale biglietto, o biglietti dovrà avere sua forza e vigore, quant'anche contenessero altre cose o dichiarazioni, ed aggiunte, o diminuzioni al presente testamento.

E questa il pred.o Testatore ha detto e dice voler, che sia la sua ultima volontà, ed efficace disposizione, quale ha voluto, e vuole, che voglia per ragione di testamento, codicillo, o donazione a causa di morte, od in quell'altro miglior modo, e forma, con cui potrà contare il plenario suo effetto tanto in judicio, che fuori, come nuovamente conferma, e protesta.

Successivamente d.to Testatore dice di avere Franco De' Marchi germano di lui fratello, al quale ha lasciato, e lascia l'uso un fornello esistente nella fucina propria di d.o Testatore (8) posta qui in Camporoso vita sua natural durante, con ciò però, che sia tenuto a contribuire per sua porzione, in concorso de' di lui eredi alle spese occorribili per il mantenimento d'edificio, e roggia, e ciò per suo uso proprio, e non altrimenti.

Del che richiesto io Not.o infra, ne ho ricevuto il presente testamento, a piè di cui dopo lettura, e pubblicazione da me fattane a chiara, ed intelligibile voce, si è d.o Testatore in un co' Testimonj tutti meco a piè del presente sott.tti. E per l'insinuazione, oltre il Tabellione lire due, e soldi cinque.

Sottos.ti Pietro Giuseppe De' marchi - Giuseppe Sceti Test.o - Pietro Sceto Test.o - Carlo Pianella Test.o - Alberto Sceti Test.o - Giacomo Mattia Test.o - Paolo Chiara Test.o - Prato Lorenzo Test.o.

La presente minuta scritta di pugno, e carattere del Citt.o Sacerdote Pietro Belli Capellano delle Quare, contiene due fogli di carta e facciate scritturate sei, in fede e manualmente

Giuseppe Giacobini Notajo Regio

(segue la nota di trascrizione e la dichiarazione di copia conforme posta dal Notaio il 23 febbraio 1806)

 

Un foglio aggiuntivo, incollato all'interno del documento di cui sopra, porta la seguente modifica, manoscritta da Pietro Giuseppe De Marchi:

1804 alli 31 marzo in camproso di campertogno
Io Pietro Giuseppe de Marchi io mi sono intenduto quanto o fatto il testamento che le lire duo cento di dota che le abiano maritandosi e non maritandosi e se il testamento che non parla così io volio che sia così e la bovina della molie che si ritrovasse ancora dopo la sua morte che siano erede le figlie stando da maritare.

***

1 - Pietro Giuseppe De Marchi viene definito "Cittadino", in ossequio alle nuove usanze repubblicane. Attraverso le informazioni ricavate da questo documento si può ricostruire l'elenco di alcune proprietà che il De Marchi aveva accumulato negli anni. (ritorna al testo)

2 - Nella ricorrenza dell'anniversario della morte di un familiare era ed è talvolta ancora in uso distribuire ai presenti il sale. (ritorna al testo)

3 - Il diniego a lasciare un'offerta all'Ospedale, così perentoriamente espresso dal De Marchi e fedelmente riportato dal Notaio, non dimostra, da parte del testatore, una grande generosità d'animo. Sembra, peraltro, che la domanda formulata dal Notaio facesse parte di un'usanza ricorrente in questo tipo di circostanze (ved. anche il doc.N.8). (ritorna al testo)

4 - Passi per l'onestà, ma quanto alla castità occorre considerare che all'epoca in cui si sono svolti i fatti Maria Domenica poteva avere all'incirca soltanto 43 anni. (ritorna al testo)

5 - I relativi atti d'acquisto non sono stati rintracciati (ritorna al testo)

6 - Ved. doc. N. 2 e doc N. 3 (ritorna al testo)

7 - Considerato che il testatore ha già lasciato la casa in cui abitava alla moglie ed ai figli maschi, si ritiene che questo secondo fabbricato fosse adiacente al primo. Probabilmente si tratta della casa "della Pace" (ved. doc. N.2) acquistata nel 1796 ed ora detta "Cà d'la Pipina". Poichè quest'ultima casa è quella dalla qu ale sono recentemente emersi i vecchi documenti, si presume che la famiglia De Marchi abbia successivamente lasciato la dimora a suo tempo abitata da Pietro Giuseppe per stabilirsi nell'altra abitazione. (ritorna al testo)

8 - Si tratta dell'unico documento in cui compare l'esistenza di un fratello di Pietro Giuseppe De Marchi e in cui viene fatto cenno a una delle sue probabili attività professionali (fabbro). (ritorna al testo)

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