CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO (seconda parte) ---- CAPO QUARTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO TERZO (parte prima)
DELLE FUNZIONI E DEI CORRISPONDENTI GRADI DI RESPONSABILITA'

Art. 36- Criteri generali

L'efficienza del "Centro" si fonda sulla gerarchia delle funzioni di diverso livello e, nell'ambito della stessa funzione, nella gerarchia tra i volontari a seconda del grado di responsabilità a ciascuno conferito.
Qualora al volontario vengano conferite funzioni di comando o di direzione tecnica per le quali sia previsto un grado superiore a quello a lui spettante per il possesso di specialità o di specializzazioni, il volontario acquista il grado solo per il periodo dell'incarico, cessato il quale esso riprende quello che gli compete in base alla specialità o specializzazione posseduta. La decadenza, la revoca o la mancata riassegnazione di una funzione fa venir meno il grado conferito, salva l'assegnazione di un nuovo grado per la nuova funzione.
Nessuna funzione operativa e conseguente responsabilità può essere data al volontario, se questi non abbia acquisito precedentemente la qualifica di "volontario operativo".

Art. 37- Distinzione delle funzioni

I volontari possono assumere le seguenti funzioni: dirigenziale, che comporta l'assolvimento di incarichi apicali; direttiva, con potere di impartire ordini - collaborazione con la funzione direttiva; esecutiva.

Art. 38- Gradi di responsabilità e relative denominazioni

I volontari ai quali vengono attribuiti gradi di responsabilità assumono le seguenti denominazioni funzione dirigenziale : Commodoro, cioè Presidente del "Centro" ; Vice Commodoro, cioè Vice Presidente, componenti del Direttivo Regionale, Ispettore regionale, Segretario Regionale; funzione direttiva Comandante Superiore, cioè Vice Ispettore regionale; Comandante, cioè Presidente Organo zonale; Vice Comandante, cioè Vice Presidente organo zonale e capo centro zonale; Luogotenente, cioè Vice capo centro zonale.
I volontari che assumono funzioni diverse da quelle di responsabilità assumono le denominazioni seguenti funzione di collaborazione: Sovrintendente - Intendente - Vice Intendente - Assistente - Vice assistente; funzione esecutiva: volontario scelto - volontario graduato - volontario operativo - volontario.

Art. 39- Denominazione per gli incarichi vicari

I volontari che rivestono funzioni vicarie nei diversi elementi del "Centro" assumono, per il periodo di "vicariato", il grado immediatamente inferiore a quello rivestito dal titolare.

Art. 40- Denominazioni corrispondenti alle specialità

I volontari in possesso di una delle specialità sopraelencate assumono il grado e le denominazione da "alfiere" a "luogotenente", con progressione per anzianità nella funzione o per meriti particolari con provvedimento motivato del superiore diretto e parere dell'Ispettore Regionale.

Art. 41 - Competenze per l'assegnazione delle cariche

Le cariche di seguito elencate sono assegnate come segue:
il Consiglio Zonale assegna la carica di Capo Gruppo zonale, su proposta dell'Ispettore Regionale;
il Capo Gruppo Zonale assegna la carica di Vice Capo Gruppo, di Comandante e conduttore di mezzi navali, di pilota di aeromobile e di comandante di unità speciali, settore ed altre unità elementari.
La revoca delle cariche suelencate spetta al Consiglio Direttivo regionale, il quale decide con provvedimento motivato e secondo le norme regolamentari.

Art. 42- Assegnazione dei titoli della funzione esecutiva

I titoli previsti dall'art. 38 per le funzioni non direttive sono conferiti ai volontari dal Presidente zonale su proposta del capo gruppo ovvero dal capo ufficio dal quale il volontario dipende.

Art. 43 - Volontario onorario

Con delibera del Consiglio Direttivo Regionale possono essere insigniti della qualifica di volontario onorario ed essere inclusi nel "ruolo d'onore" con il conferimento di un grado adeguato le personalità del mondo pubblico, scientifico o imprenditoriale che, pur non appartenendo al "Centro", hanno dimostrato particolare attaccamento allo stesso o la cui appartenenza costituisce un lustro per lo stesso; in casi eccezionali e limitati, personalità eccellenti che hanno dato un particolare contributo al "Centro", possono essere insigniti del titolo onorifico di "Commodoro onorario".

Art. 44- Ausiliario vitalizio

La qualifica di "vitalizio" compete al volontario che, all'atto della cessazione dal servizio, assolva o abbia assolto funzioni di dirigente.

Art. 45 - Cessazione dal servizio

Il servizio presso il "Centro" cessa:
a) per morte del volontario;
b) per volontarie dimissioni, formulate per iscritto e motivate;
c) per condanna definitiva, che comporti l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici ovvero per condanna per delitti non colposi contro la sicurezza della navigazione o in danno dell'ambiente marino;
d) per sopravvenuta incompatibilità;
e) per perdita dei requisiti psico - fisici previsti;
f) per allontanamento dal servizio.
Nei casi previsti dalle lettere d) e) f) il parere motivato del Presidente Zonale deve essere rimesso al Consiglio Direttivo Regionale per la decisione finale.

Art. 46 - Riammissione in servizio

Dopo qualsiasi interruzione, il volontario può essere riammesso in servizio con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo regionale. Dopo la riammissione, la qualifica di "operativo" e l'affidamento di incarichi e funzioni è subordinato al possesso dei requisiti necessari a giudizio del Presidente zonale nella cui giurisdizione ricade la residenza del volontario.

Art. 47 - Trasferimenti

La richiesta di trasferimento da un settore o da una zona ad altra è indirizzata all'Ispettore regionale, con parere del Presidente zonale di appartenenza e di quello di destinazione. Il trasferimento del volontario non può essere concesso se egli non abbia assolto tutte le obbligazioni riguardanti l'appartenenza ad un gruppo zonale.
Il volontario che non intenda trasferirsi ad un altro gruppo, in caso di scioglimento del proprio, viene esonerato dal servizio.

Art. 48 - Doveri del volontario

Con l'ammissione al servizio, il volontario assume l'impegno solenne ali: improntare la sua opera alla massima serietà, prudenza ed osservanza delle norme di comportamento degne dell'appartenenza al "Centro"; attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti per qualsiasi operazione ed interpretarli intelligentemente, seguire gli insegnamenti ed i consigli durante gli addestramenti e le esercitazioni; aggiornare costantemente la propria preparazione, conoscere i mezzi a lui affidati, istruire i volontari da lui dipendenti e costituire per costoro un esempio ed un modello educativo; mantenere il massimo riserbo su tutto quanto visto e udito od attuato durante l'assolvimento del compito, specie nel caso che siano state raccolte testimonianze o altro materiale probatorio sul sinistro; comunque astenersi dall'avanzare ipotesi sulle relative cause e responsabilità; evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfatizzazione del proprio operato, comportandosi con umiltà e rispetto durante e dopo il sinistro; assistere ed incoraggiare i naufraghi, i feriti ed i traumatizzati durante tutto il tempo in cui rimangono sotto la sua custodia, conservando verso i medesimi un riverente contegno ed adoperandosi per alleviarne le sofferenze; portare conforto ed assistenza ai familiari delle vittime, anche mediante manifestazioni concrete di solidarietà; rifiutare garbatamente ma fermamente ogni offerta di compensi o benefici di sorta per l'opera prestata, essendo compito esclusivo degli Organi regionali o Zonali esercitare eventuali diritti al riguardo; mantenere nei rapporti con i terzi e con qualsiasi altro soggetto coinvolto nel sinistro un comportamento improntato alla massima dignità, comprensione e riverente contegno, senza derogare al dovere di fermezza, onestà ed intransigenza, ma sempre evitando atteggiamenti autoritari; tenersi a disposizione delle Autorità e/o degli Organi Regionali / Zonali fino a quando l'intervento non debba ritenersi definitivamente concluso.

Art. 49- Doveri dei Presidenti Zonali

I Presidenti Zonali hanno il dovere di: convocare e presiedere le riunioni secondo quanto prescritto dal presente regolamento, attuare le delibere adottate; assicurare l'efficienza dell'unità, l'assolvimento dei compiti assegnati alla propria zona; curare che i volontari dipendenti siano in possesso delle qualifiche previste e del necessario livello addestrativo; mantenere compatta la struttura organizzativa al loro comando, coltivare lo spirito di corpo e studiare ogni incentivo per la migliore esecuzione dei compiti.
I Presidenti zonali non possono addurre a loro discolpa di non aver potuto conseguire la collaborazione dei propri volontari.

Art. 50- Doveri dei volontari vicari

A qualsiasi livello organizzativo, i volontari che assumono funzioni vicarie del Presidente o Vice Presidente Zonale hanno l'obbligo di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento e comunque assisterlo lealmente e generosamente nella finzione di comando.
I volontari vicari sono responsabili della disciplina, dell'efficienza e del decoro del Gruppo e del suo addestramento, mediante il costante esercizio del potere di controllo. Gli stessi devono curare il morale dei propri uomini, assisterli anche nelle vicende personali, avanzando proposte agli Organi regionali per ogni possibile collaborazione alla soluzione dei problemi.

Art. 51- Doveri del volontario chiamato a compiti di staff tra i dirigenti

Il volontario chiamato dagli Organi regionali a far parte del loro staff deve assisterli nel lavoro di gruppo, di programmazione, pianificazione ed in genere di studio di problemi interdisciplinari necessari per l'assolvimento del servizio.

Art. 52- Diritti del volontario

Oltre ai diritti previsti dalla Legge, il volontario ha i seguenti diritti: partecipare ai corsi di addestramento - conseguire le specialità e specializzazioni previste - esercitare il diritto di voto - accedere a tutte le cariche elettive - vestire l'uniforme con eventuali onorificenze conseguite durante precedenti servizi e di quelle concesse durante il servizio nella G.C.A. - svolgere con prestigio e dignità tutte le mansioni che gli vengono affidate - partecipare alle riunioni, incontri, convegni ed altre manifestazioni, partecipare attivamente ai dibattiti relativi apportando la propria esperienza e professionalità - adoperare la qualifica, il grado di responsabilità ed i segni distintivi del "Centro" - ricevere le pubblicazioni periodiche.

Art. 53- Delle ricompense

Le ricompense ai volontari rappresentano il riconoscimento per i servizi di eccezionale importanza resi all'organizzazione, salve restando quelle ricompense che i servizi possano determinare per azioni di valore a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Su proposta degli Organi zonali e con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, per i volontari sono previste le seguenti ricompense : diploma al merito ausiliario, concesso per alta perizia in operazioni che hanno esposto la vita del volontario - riconoscimento al merito operativo, concesso per azioni compiute con grande perizia marinaresca o aerea - riconoscimento semplice, concesso per comportamenti lodevoli in campo operativo od amministrativo - riconoscimento per merito collettivo, concesso per azioni collettive di almeno 3 volontari o di tutto un Gruppo, compiute in campo operativo.
Tutte le ricompense possono essere concesse alla memoria; in questo caso, sono consegnate a' familiari del volontario, in caso di sua scomparsa.

Art. 54- Delle sanzioni

La natura volontaria del servizio non consente l'applicazione di vere e proprie sanzioni disciplinari ai soci; tuttavia si può manifestare la disapprovazione dell'operato od anche il verificarsi di condizioni ostative per la permanenza nel "Centro".
L'organo istituito per esaminare il comportamento dei soci è il Collegio dei probiviri, avente competenza e giurisdizione su tutta la Sardegna; esso è l'unico organo di arbitrato e provvede a giudicare le violazioni statutarie e regolamentari. L'azione disciplinare a carico di eventuali soci inadempienti viene proposta dal Consiglio Zonale o dal Consiglio Direttivo regionale, mediante una scrupolosa raccolta di circostanze e dati di fatto che forniscano al Collegio elementi completi di valutazione per formulare il giudizio definitivo. La relativa documentazione viene trasmessa al Segretario regionale il quale, dopo averne informato il Presidente, provvede a consegnare il fascicolo al Presidente del C.PP.VV., allegando una sintetica relazione sulla posizione associativa del socio.
Il Collegio, convocato dal suo Presidente, provvede ad informare, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la discussione, il socio sottoposto a giudizio; questi ha la facoltà di nominare un relatore di difesa, che abbia la qualifica di socio ordinario e che non ricopra cariche nelle strutture del Consiglio Direttivo Regionale o nel Consiglio Zonale. Analogamente, il Consiglio Direttivo Regionale o il Consiglio Zonale può nominare un relatore d'ufficio nella fase dibattimentale . Il dibattito NON è pubblico. Al termine del dibattito, il Collegio si ritira per l'emissione del giudizio finale, che è INAPPELLABILE e che- viene comunicato al socio al termine della riunione ovvero tramite la Segreteria regionale.
Il Collegio può adottare i seguenti provvedimenti.
a) allontanamento dal servizio, quando un socio si sia reso colpevole di grave inosservanza alle norme statutarie o regolamentari ovvero sia recidivo nelle mancanze ovvero abbia recato pregiudizio agli interessi del "Centro" ed a quelli di terzi nei loro rapporti con il "Centro" ovvero per negligenza nell'adempimento dei doveri statutari e regolamentari ovvero per abuso di autorità da parte di chi riveste qualifiche istituzionali nei confronti dei volontari ovvero per uso delle strutture e/o nome del "Centro" per fini personali ovvero per offesa comunque arrecata al decoro del "Centro", degli Organi statutari e degli associati ovvero per denigrazione, comunque compiuta, ai danni del "Centro", degli Organi statutari o degli associati.
b) sospensione dal servizio o dalle funzioni, quando il socio è sottoposto a procedimento penale; tale provvedimento ha la durata commisurata allo svolgimento dell'iter giudiziario. Al termine di tale periodo, il socio può essere riammesso in servizio ed alle funzioni precedentemente svolte.
c) rimprovero scritto, quando il socio ha commesso la mancanza di inosservanza delle disposizioni sull'uniforme, di violazione delle cautele sulle "visite di cortesia", di lieve inosservanza dei doveri sociali, di leggerezza nel comportamento e nell'osservanza degli ordini, di infedeltà nella redazione dei rapporti.
Il Presidente del C.PP.VV. informerà la Segreteria Regionale dell'esito del procedimento, trasmettendo ogni atto in suo possesso. Il segretario regionale relazionerà subito il Presidente del "Centro", perché ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo regionale.



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