Concetti e notizie storiche
Onde elettromagnetiche
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Inquinamento Elettromagnetico
Situazione in Italia

Lo stato della normativa italiana: le basse frequenze(impianti elettrici ed elettrodomestici) 

L'ambiente esterno e l'ambiente abitativo

L'art. 4 della legge 23.12.78 n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e l'art. 2, co. XIV, della legge 8.7.86, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente) attribuiscono al Ministro dell'Ambiente (di concerto con il Ministro della Sanità) il compito di proporre dei "limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Tali limiti sono stati fissati, per quanto riguarda la massima "esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" dal Dpcm del 23.4.92, che con due articoli stabilisce:­ 5 KV/m per l'intensità di campo elettrico e 0,1 mT per l'induzione magnetica, "in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui trascorrano una parte significativa della giornata"; 10kV/m e 1 mT, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno" (art 4);­ "con riferimento alle linee elettriche aeree esterne (e dalle relative cabine elettr. AT/BT) si adottano rispetto alle abitazioni o altri fabbricati che comportano tempi di permanenza prolungati le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea: linee a 132 KV > 10 metri­ linee a 220 KV >/18 metri ­ linee a 380 KV > 28 metri (art 5).

L'art. 27, co1, lett. c, del Dpr 616/77 attribuisce alle Regioni competenze in materia di salubrità, igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

L'ambiente di lavoro

I limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione, alle onde elettromagnetiche, negli ambienti di lavoro non sono mai stati fissati in quanto non si è mai raggiunto un accordo tra i ministeri competenti.. Il palese ritardo nell'adozione di tale provvedimento appare ancora più grave se si considera che l'Istituto Superiore della Sanità ha ammesso nel rapporto ufficiale ISTISAN 95/29, sulla base di un'attenta disamina di tutta la letteratura scientifica internazionale, il possibile rischio per la salute (specialmente patologie tumorali al sistema nervoso negli adulti e leucemie infantili) conseguente all'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle linee elettriche di trasmissione e distribuzione (elettrodotti).

Essendo inadeguata la normativa specifica, occorre far riferimento alle normative sull’ambiente lavorativo in genere, con particolare riferimento sulla norme sulla sicurezza sul lavoro di cui alle leggi N. 547/55 e DL 626/92 applicabili per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini in genere.

Decreto
Basse Frequenze

V.I.A.
Alte Frequenze
Normativa attuale e Costruzione Antenne radio base