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Inquinamento Elettromagnetico
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Nuovi elettrodotti: la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) come strumento di tutela 

Un altro modo di affrontare il problema sanitario e ambientale causato dalle fonti di inquinamento magnetico, consiste nella possibilità di "un'applicazione estensiva della direttiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale, (che) dovrebbe consentire sin dalla fase di ideazione di taluni progetti di minimizzare gli inconvenienti".Nel nostro ordinamento la direttiva CEE 85/337 sulla VIA ha trovato una parziale, tardiva e provvisoria applicazione con l'art. 6 della legge 8.7.86 n. 349.

Con il Dpcm 10.8.88 n. 377, viene recepito il solo Allegato I della direttiva CEE, ove non figurano gli elettrodotti (previsti, infatti, nell'Allegato II). Inoltre l'art. 2, legge 9.1.91 n. 9, prescrive che gli elettrodotti ad alta tensione (in genere) siano da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale e al ripristino territoriale con le procedure previste dalla normativa vigente. Nell'ambito di tale normativa viene emanato il Dpr 27.4.92 per la "regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale per gli elettrodotti aerei esterni" destinati al "trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km".

Quelli che seguono sono alcuni dei criteri di cui occorre tenere conto, secondo il suddetto Dpr, in sede di VIA: piani regionali, salvaguardia e risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, strumenti urbanistici locali, illustrazione delle scelte di tracciato in relazione a insediamenti abitativi i livelli di rumore prodotti ("effetto corona"); tali informazioni debbono, inoltre, essere rese pubbliche (è imposto l'obbligo di annuncio sui giornali), offrendo in tal modo a tutti la possibilità di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto.

Per quanto concerne gli elettrodotti fino a 150 KV alcune Regioni e Province autonome hanno previsto procedure regionali di VIA, dal momento che la legge n. 86/90 (cd. "legge La Pergola") ha riconosciuto alle Regioni un ruolo autonomo nell'attuazione della normativa comunitaria. Inoltre, in base al Dpr 24.7.77 n. 616, artt. 87 e 88, sono state espressamente trasferite "alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica avente tensione comunque non superiore a 150 KV.

Decreto
Basse Frequenze

V.I.A.
Alte Frequenze
Normativa attuale e Costruzione Antenne radio base