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STATUTO

Scarica lo statuto (formato doc zippato)
Vai allo statuto dei Verdi di Quartu S.E.

TITOLO I

PRINCIPI

Art.1

Dichiarazione sui principi ispiratori.
L'ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose. Verde è chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalità. Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero. Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria. Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unita, la solidarietà tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa. Verde è chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica. Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose. Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15/10/78. Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo,riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all'interno della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione. Verde è chi si impegna per l'unità politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarietà.

Art.2
Adesione ai Verdi.
L'adesione a "I Verdi" è individuale e libera. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; E' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione. L'iscrizione implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti. L'iscritto ha diritto di partecipare all'attività dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

Art.3
Forum.
Gli iscritti possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale. Art.4 Denominazione e sede La Federazione dei Verdi, detta anche "I Verdi" ha come simbolo il SOLE CHE RIDE con la dicitura Verdi ed ha sede in Roma.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art.5
Organizzazione territoriale.
I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali ed eventualmente in Federazioni di comune metropolitano. Gli iscritti/e possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici). Le Federazioni regionali, Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali. Le Associazioni comunali e in tercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali. I Circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

Art.6
Federazioni regionali.
Le Federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale. La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità. La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realtà della regione. La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

Art.7
Federazioni provinciali.
Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali. La Federazione provinciale è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

Art.8
Federazioni di comune metropolitano Le eventuali Federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale. La Federazione di comune metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito. La Federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.
Art.9
Organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano.
Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano: - l'Assemblea; - il/la Presidente; - il/la Tesoriere; - l'Esecutivo; - il Consiglio Federale ( obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provincial ) Le Assemblee provinciali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e solo su modifiche regolamentari e su decisioni politico- programmatiche: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art.10
Organi della Federazione nazionale.
Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:
- l'Assemblea
- il/la Presidente
- l'Esecutivo
- il Consiglio Federale nazionale
.
Art.11
Assemblea nazionale.
L'Assemblea nazionale è convocata per iscritti. Può essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo sulle modifiche statutarie e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto. L'Assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni su decisione del Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica. La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione. Quando l'Assemblea nazionale è convocata per delegati è composta da un massimo di 1500 delegati eletti dalle Assemblee provinciali. L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo ; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute. L'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Art.12
Presidente.
Il/la Presidente ha competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; ha la rappresentanza legale dei Verdi, di cui può delegare l'esercizio. Il/la Presidente può nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro. Le candidature a Presidente devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali. La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto può firmare soltanto una candidatura per genere. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due candidature alla carica di Presidente. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova votazione. Al/alla Presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione del nuovo Presidente. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui il/la Presidente ha cessato dalla carica.

Art.13
Esecutivo.
L'Esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale. E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico - organizzativa. L'Esecutivo è composto dal/la Presidente e da sette componenti eletti a suffragio universale. E' convocato e presieduto dal/la Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del/la Presidente.

Art.14
Consiglio Federale Nazionale.
Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie. E' composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra metà a suffragio universale nazionale degli iscritti/e. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato e presieduto dal/la Presidente. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari. Il/la Presidente e l'Esecutivo ne fanno parte di diritto. Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta del Presidente un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonchè dei Circoli locali (territoriali o tematici) . Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

Art.15
Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato dal Presidente che lo individua tra i componenti dell'Esecutivo. Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale. Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi dei con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa. Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'Esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei Verdi.

Art.16
Disposizioni comuni.
L'elezione degli organi a tutti i livelli avviene a suffragio universale degli iscritti/e, sulla base di proposte politiche e programmatiche, secondo le modalità decise dal Consiglio Federale nazionale. Gli eletti nelle istituzioni ed i componenti negli esecutivi fanno parte senza diritto di voto degli organismi di livello corrispondente di più ampia composizione. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni. Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli iscritti/e ne faccia richiesta. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione ai corrispondenti livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti ed eventuali deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli nei ruoli istituzionali e degli altri incarichi ricoperti. Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà. La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

TITOLO III

FINANZIAMENTO

Art. 17
Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'Esecutivo stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute. Le Organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.

Art. 18
Sostenitori.
E' prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative. I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative. Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 19
Collegio dei revisori.
I tre Revisori Contabili sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni. Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti. TITOLO IV Disciplina degli iscritti e norme di garanzia.

Art. 20
Doveri degli iscritti e norme di garanzia.
L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo ; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti: 1. Propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito; 2. Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione; 3. Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate;

Art. 21
Procedimento disciplinare.
Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare e si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione;

Art. 22
Clausola compromissoria. Giurì.
La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari. E' eletto su proposta dell'Esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.

Art. 23
Modifiche statutarie.
Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati. L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.


NORMA REGOLAMENTARIA
Secondo il principio statutario all'art.1, comma 1, fino a nuova decisione del Consiglio Federale nazionale la Presidente, sentiti gli organi regionali e provinciali, decide sulla verifica delle adesioni e può rifiutare o sospendere l'adesione di chi danneggia i Verdi per azioni contro l'ambiente o metodi contrari ai principi statutari.