STATUTO
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allo statuto dei Verdi di Quartu S.E.
TITOLO
I
PRINCIPI
Art.1
Dichiarazione
sui principi ispiratori.
L'ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni
fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali,
la natura, le cose. Verde è chi assume la tutela dell'ecosistema come
ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e
della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche
istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza
e della legalità. Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata
sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano,
la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della
condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati
e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano
i tre quarti dell'umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua
è la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate
del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei
fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello
straniero. Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi
di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel
crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche
e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria. Verde
è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità,
il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unita, la
solidarietà tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza
e dell'evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa. Verde
è chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme
organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà,
l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta
della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica
dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le
finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e
la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica. Verde
è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno
di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia
e di tutte le libertà civili, politiche e religiose. Verde è chi si
adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali
e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata
dall'UNESCO il 15/10/78. Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza
di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad
ogni livello organizzativo ed elettivo,riconoscendo il valore e la ricchezza
della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all'interno
della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo
di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza
in ogni sede di elaborazione e decisione. Verde è chi si impegna per
l'unità politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico
e del principio di sussidiarietà.
Art.2 Adesione
ai Verdi.
L'adesione a "I Verdi" è individuale e libera. Essa viene manifestata
da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; E' documentata
attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.
L'iscrizione implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti.
L'iscritto ha diritto di partecipare all'attività dei Verdi manifestando
liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti
in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle
sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti
per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il
dovere dell'iscritto è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.
Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il
procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
Art.3 Forum.
Gli iscritti possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione
e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni.
Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali
fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento,
la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri
che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.
Art.4 Denominazione e sede La Federazione dei Verdi, detta anche "I
Verdi" ha come simbolo il SOLE CHE RIDE con la dicitura Verdi ed ha
sede in Roma.
TITOLO II
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE
Art.5 Organizzazione
territoriale.
I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali
ed eventualmente in Federazioni di comune metropolitano. Gli iscritti/e
possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali,
Circoli locali (territoriali o tematici). Le Federazioni regionali,
Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono
riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal
Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti
in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.
Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione,
il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle
Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali. Le Associazioni
comunali e in tercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi
al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale
o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici)
la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale
è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali. I Circoli locali
(territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento
devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.
Art.6 Federazioni
regionali.
Le Federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi
residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro
documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della
regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino
e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.
La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello
regionale. È riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al
numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni
provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti
venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene
per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità. La Federazione
regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali,
non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realtà
della regione. La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali
e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla
base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.
Art.7 Federazioni
provinciali.
Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi
residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro
documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della
provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte
politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle
regionali. La Federazione provinciale è riconosciuta dalla Federazione
nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione
e sulla base del consenso elettorale conseguito.
Art.8 Federazioni
di comune metropolitano Le eventuali Federazioni di comune metropolitano
sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente
dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta
scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili
delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale. La Federazione
di comune metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla
base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base
del consenso elettorale conseguito. La Federazione nazionale definisce
i rapporti con le altre articolazioni territoriali.
Art.9 Organi
delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano.
Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano:
- l'Assemblea; - il/la Presidente; - il/la Tesoriere; - l'Esecutivo;
- il Consiglio Federale ( obbligatorio per le Federazioni regionali
e facoltativo per le federazioni provincial ) Le Assemblee provinciali
sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere
convocate per delegati/e solo su modifiche regolamentari e su decisioni
politico- programmatiche: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da
assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e è definito
sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Le attribuzioni,
le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano
i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il
Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti
rispettando il principio di sussidiarietà.
Art.10 Organi
della Federazione nazionale.
Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:
- l'Assemblea
- il/la Presidente
- l'Esecutivo
- il Consiglio Federale nazionale.
Art.11 Assemblea
nazionale.
L'Assemblea nazionale è convocata per iscritti. Può essere convocata
per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo sulle modifiche
statutarie e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati
sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati
che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli iscritti
e del consenso elettorale ottenuto. L'Assemblea nazionale si riunisce
almeno ogni due anni su decisione del Consiglio Federale nazionale e
deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica. La
mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione.
Quando l'Assemblea nazionale è convocata per delegati è composta da
un massimo di 1500 delegati eletti dalle Assemblee provinciali. L'Assemblea
nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo
; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale
o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute. L'Assemblea
si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi
diritto al voto. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
votanti.
Art.12
Presidente.
Il/la Presidente ha competenza generale di iniziativa, rappresenta le
decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia
di politica interna ed esterna; ha la rappresentanza legale dei Verdi,
di cui può delegare l'esercizio. Il/la Presidente può nominare responsabili
dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro. Le candidature a Presidente
devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30
del numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali.
La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli
iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione
delle candidature. Ogni iscritto può firmare soltanto una candidatura
per genere. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente
comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà
almeno due candidature alla carica di Presidente. I candidati devono
presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono
realizzare. E' proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più
1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i
due candidati più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà
eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In
caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova votazione.
Al/alla Presidente può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio
Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue
funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo che avvia immediatamente
il procedimento di elezione del nuovo Presidente. Tale procedimento
dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui
il/la Presidente ha cessato dalla carica.
Art.13 Esecutivo.
L'Esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile
dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale.
E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di
autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio
Federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare
ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il
simbolo è un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio
ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche
e i principi statutari Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari
di specifici ambiti di responsabilità politico - organizzativa. L'Esecutivo
è composto dal/la Presidente e da sette componenti eletti a suffragio
universale. E' convocato e presieduto dal/la Presidente. Ne fanno parte
senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento
italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed
un /a rappresentante dei Verdi al governo. In tutte le decisioni ove
non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del/la Presidente.
Art.14 Consiglio
Federale Nazionale.
Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi,
stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste
dallo statuto. Propone le modifiche statutarie. E' composto da un massimo
di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle
realtà federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti
ottenuti) e l'altra metà a suffragio universale nazionale degli iscritti/e.
Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno
ed è convocato e presieduto dal/la Presidente. Fanno parte del Consiglio
Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari. Il/la
Presidente e l'Esecutivo ne fanno parte di diritto. Il Consiglio Federale
nazionale nomina su proposta del Presidente un organo di garanzia a
cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie. Prende
atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di
uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti
della lista votata. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle
strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti
i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che
riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni
provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realtà
locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonchè dei
Circoli locali (territoriali o tematici) . Fissa la quota annuale di
adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento
di iscrizione e la verifica delle adesioni. Fissa la quota delle risorse
economiche da attribuire alle articolazioni territoriali. Stabilisce
i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride
o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte. Fissa le modalità per
la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali
tematici. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.
Art.15 Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato dal Presidente che lo individua tra i componenti
dell'Esecutivo. Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie
per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue
articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi
di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie,
patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce
le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale. Il tesoriere
assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa
degli organi dei con le effettive disponibilità e le voci di bilancio.
Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile
con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa
che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa
stessa. Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa
la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento,
effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere
transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato
a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque
dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'Esecutivo
anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere può chiedere,
perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi
tipo e natura. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento
di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei
Verdi.
Art.16 Disposizioni
comuni.
L'elezione degli organi a tutti i livelli avviene a suffragio universale
degli iscritti/e, sulla base di proposte politiche e programmatiche,
secondo le modalità decise dal Consiglio Federale nazionale. Gli eletti
nelle istituzioni ed i componenti negli esecutivi fanno parte senza
diritto di voto degli organismi di livello corrispondente di più ampia
composizione. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La
durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle
specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad
un massimo di tre anni. Ogni organo deve essere convocato nel caso in
cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.
Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati
può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.
Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze
plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio
Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio.
Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza,
il voto è espresso con la doppia preferenza di genere. Le assemblee
per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo
degli iscritti/e ne faccia richiesta. Al fine di favorire maggiore efficacia
e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura
alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione ai corrispondenti
livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo i criteri
fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti ed eventuali
deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli nei ruoli
istituzionali e degli altri incarichi ricoperti. Le decisioni dei Verdi
si ispirano al principio di sussidiarietà. La Federazione riconosce
a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione
delle idee e il diritto di avanzare proposte.
TITOLO III
FINANZIAMENTO
Art. 17 Finanziamento
della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento
degli aderenti nell'autofinanziamento. Eventuali erogazioni di finanziamento
pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite
ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento
dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti
alle ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali
e provinciali riconosciute. L'Esecutivo stabilisce l'entità e le forme
di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute.
Le Organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare
annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri
di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali
e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo il
proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione
dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.
Art. 18 Sostenitori.
E' prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi
intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente
partecipando a specifiche iniziative. I rapporti con i Sostenitori sono
tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione,
sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative. Tali rapporti
devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato
che dell'iniziativa sostenuta.
Art. 19 Collegio
dei revisori.
I tre Revisori Contabili sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Roma su richiesta del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.
Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in
materia di bilancio dei Partiti. TITOLO IV Disciplina degli iscritti
e norme di garanzia.
Art. 20 Doveri
degli iscritti e norme di garanzia.
L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione
dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori
dei verdi, può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni
applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo
; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;
c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi
dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione. Le
cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti: 1. Propaganda
e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione
alla quale I Verdi hanno aderito; 2. Condanna con sentenza definitiva
per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la
pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso,
concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;
3. Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto
abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate;
Art. 21 Procedimento
disciplinare.
Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti
un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare e si individuano
gli organi competenti a comminare la sanzione;
Art. 22 Clausola
compromissoria. Giurì.
La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte
le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme
statutarie o regolamentari sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi
a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa
dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5
anni di anzianità, magistrati, docenti universitari. E' eletto su proposta
dell'Esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo Presidente,
dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni
sino alle elezioni dei nuovi membri. In caso di dimissioni o impedimento
di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio
Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le
decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto
del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza.
Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo
anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione
dei Verdi.
Art. 23
Modifiche statutarie.
Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale
nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni
regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità
fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti
gli iscritti o per Assemblea per delegati. L'assemblea deve approvare
le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.
NORMA REGOLAMENTARIA
Secondo il principio statutario all'art.1, comma 1, fino a nuova decisione
del Consiglio Federale nazionale la Presidente, sentiti gli organi regionali
e provinciali, decide sulla verifica delle adesioni e può rifiutare
o sospendere l'adesione di chi danneggia i Verdi per azioni contro l'ambiente
o metodi contrari ai principi statutari.