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Ambito territoriale di applicazione

Le misure incentivanti sono applicabili:

Nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, così come definiti dal regolamento comunitario n.2081 e che sono:

  1. Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle Regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato "obiettivo 1";

  2. Riconvertire le Regioni, Regioni frontaliere o parti di Regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite da declino industriale, denominato obiettivo 2".

Nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art.87,paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma, come modificato dal trattato di Amsterdam, che così recita "Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Nelle aree svantaggiate, che presentano cioè rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, individuate con apposito decreto del Ministro del Lavoro.

BENEFICI

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

GARANZIE

 

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