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INCENTIVI A FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

La normativa si pone come obiettivo quello di:

* favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo o dell'autoimprenditorialità *

In particolare, si vuole

a) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione

b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa

Benefici

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributo a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secono i limiti fissati dall'Unione Europea

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative

* I benefici finanziari sono concessi entro il limite del " de minimis" individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie *

Garanzie

La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

Ambito territoriale di applicazione

Le misure incentivanti sono applicabili:

a) nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, così come definiti dal regolamento comunitario n.2081 e che sono:

  1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle Regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato "obiettivo 1";

  2. riconvertire le Regioni, Regioni frontaliere o parti di Regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite da declino industriale. denominato "obiettivo 2".

b) nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma, come modificato dal trattato di Amsterdam, che così recita: "Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

c) nelle aree svantaggiate, che presentano cioè rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, individuate con apposito decreto del Ministro del Lavoro.

MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO

Normativa contenuta negli articoli 17 e 18 del D.l.vo 185/00 - Esecuzione n.591 del 8/12/96 G.U.. 274 del 22/11/96 e n.222 del 1°/2/99 G.U. 161 del 22/7/99

Soggetti beneficiari

Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici:

* i soggetti maggiorenni, privi di occupazione, cioè in stato di disoccupazione o inoccupazione, nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione *

Non sono considerati soggetti privi di occupazione e quindi non soggetti beneficiari:

Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nell'ambito territoriale di applicazione.

PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio.

*La norma si rivolge esclusivamente alla forma di organizzazione giuridica ed organizzativa della "Ditta Inividuale", con esclusione quindi delle Società (di persone o di capitale anche se in forma unipersonale) e delle Cooperative. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

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