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MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE DEI SERVIZI

Normativa contenuta negli articoli 7 e 8 del D.lvo 185/00 - Esecuzione D. 11/5/95 G.U. 184/95

SOGGETTI BENEFICIARI

Le Societą devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nell'ambito territoriale di applicazione.

Sono escluse dai benefici le ditte individuali, le societą di fatto e le societą aventi un unico socio.

Per essere ammesse ai benefici le Societą debbono essere:

Per giovani di 29 e 35 anni s'intendono coloro che ancora non hanno compiuto i 30 ed i 36 anni di etą.

I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societą devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione.

PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e nei limiti posti dall'Unione Europea, i progetti, per l'avvio di nuove iniziative, relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica,della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindsutriali.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che :

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA' IN AGRICOLTURA

Normativa contenuta negli articoli 9 e 10 del D.lvo 185/00 - Esecuzione D. 147 del 19/3/99 G.U. 119/99

SOGGETTI BENEFICIARI

 

I beneficiari devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione.

L'Azienda agricola deve essere localizzata nell'ambito territoriale di applicazione.

PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e nei limiti posti dall'Unione Europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Normativa contenuta negli articoli 11 e 12 del D.l.vo 185/00 - Esecuzione D.28/10/99 G.U. 288 del 9/12/99

SOGGETTI BENEFICIARI

A sostegno dell'imprenditorialitą sociale, sono soggetti beneficiari le Cooperative sociali che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonchč per il consolidamento e lo sviluppo di attivitą gią esistenti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria.

Le Cooperative sociali di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di etą compresa tra i 18 ed i 35 aanni ovvero composte prevalentemente da soggetti di etą compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle Cooperative sociali devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di appplicazione. Nel caso di cooperative gią esistenti,tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

Le Cooperative sociali devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nell'ambito territoriale di applicazione.

PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e nei limiti posti dalla Unione Europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire un (1) miliardo al netto dell'IVA, nel caso di nuove iniziative;

b) prevedono investimenti superiori a lire 500 (cinquecento) milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivitą gią avviate;

c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal Cipe o da disposizioni comunitarie.

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