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Normativa contenuta negli articoli 5 e 6 del D.L..vo 185/00 - Esecuzione Decreto 306/98 G.U. 197 del 25/8/98
Le Società Cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio
Le Società sottoelencate:
Le Società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nell'ambito territoriale di applicazione.
Sono escluse dai benefici le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio
Per essere ammesse ai benefici, le Società debbono essere:
La maggioranza assoluta si ottiene quando i giovani possiedono la maggioranza del capitale della società (quote o azioni che siano) e sono in maggioranza numerica rispetto agli altri soci (persone fisiche o giuridiche che siano)
Per giovani di 29 e 35 anni s'intendono coloro che ancora non hanno compiuto i 30 ed i 36 anni di età.
I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione.
Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e nei limiti posti dalla Unione Europea, i progetti, per l'avvio di nuove iniziative, relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
prevedono investimenti superiori a lire 5 (cinque) miliardi al netto dell'IVA
non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale
non presentano il requisito della novità dell'iniziativa
si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal Cipe o da disposizioni comunitarie