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WCF
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- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 1 |
COLLEGIO FEDERALE DEI PROBIVIRI |
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Si premette che:
a) di norma il Socio FIAF deve essere giudicato dall'Associazione
di appartenenza attraverso gli Organi Disciplinari di I° e II°
grado.
b) un Socio FIAF può denunciare un Socio di altra Associazione
FIAF; competente per il giudizio è il Collegio dei Proboviri
dell'Associazione di appartenenza del Socio denunciato
Il Collegio Federale dei Probiviri previsto dall'Art. 17 dello Statuto
FIAF è preposto principalmente a dirimere in via arbitrale
conflitti, anche di competenza, tra:
· Organi della FIAF
· Organi della FIAF e Associazioni
· Associazioni Diverse
· Organi di Associazioni Diverse
Organi della FIAF e Organi delle Associazioni
Il Collegio dei Probiviri se nel corso della controversia viene investito
di una denuncia per atti o comportamenti censurabili disciplinarmente
a carico di qualsivoglia Socio, anche se riveste cariche all'interno
di una Associazione o della FIAF, provvede con le modalità
più avanti descritte a denunciare il Socio ai Probiviri dell'Associazione
di appartenenza di questi.
Qualora nel corso del giudizio il Collegio accerti comportamenti o
atti di un'Associazione contrari allo Statuto FIAF o ai suoi regolamenti
adotta nei confronti di tale Associazione i provvedimenti dell'art.
18 dello Statuto, proporzionalmente alla relativa gravità riscontrata.
Il Collegio viene convocato su istanza di uno qualsiasi dei soggetti
della controversia, dal Presidente entro 15 gg. dalla notifica del
ricorso ed entro 80 gg. da essa deve deliberare.
La convocazione da parte del Presidente agli altri 2 membri deve avvenire
almeno 5 gg. prima con ogni mezzo idoneo allo scopo. Anche in assenza
di una formale convocazione è valido in ogni caso un convegno
a cui partecipino tutti e tre i membri.
Anche al di fuori di un conflitto è previsto un autonomo procedimento
disciplinare presso il Collegio su denuncia del CDF nei confronti
di una Associazione per l'adozione di uno dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 dello Statuto.
Nel caso di denuncia di organi della FIAF nei confronti di un qualsivoglia
Socio di altre Associazioni, anche se esso riveste cariche all'interno
della FIAF o dell'Associazione, sono competenti per il procedimento
disciplinare i Probiviri dell'Associazione di appartenenza del Socio
denunciato, anche se tale fattispecie non fosse stata specificatamente
contemplata dallo Statuto dell'Associazione di appartenenza.
Qualora il giudizio dei Probiviri dell'Associazione sia di proscioglimento
del Socio, solo in questo caso è possibile il ricorso da parte
dell'organo FIAF al Collegio Federale per un nuovo giudizio.
Qualora venga irrogato il solo richiamo scritto non è possibile
alcun ricorso al CFP. In via preliminare il CFP può, soltanto
sulla scorta degli atti pervenuti e del ricorso del denunciante, confermare
il giudizio di proscioglimento dei Probiviri dell'Associazione di
appartenenza.
Qualora accerti invece che sussistano validi elementi di censura disciplinare,
prosegue nel giudizio.
La procedura della convocazione è identica a quella prevista
per i conflitti tra organi. In base all'art. 18 dello Statuto il Collegio
Federale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti
di carattere disciplinare:
1) richiamo all'ordine
2) sospensione fino ad un massimo di tre anni
3) espulsione
Il richiamo all'ordine è comminato per atti o comportamenti
lievi che contravvengono allo Statuto e/o ai Regolamenti FIAF anche
negli scopi che esso si prefigge o nello spirito che lo informa.
La sospensione e l'espulsione vengono comminati per atti o comportamenti
gravi che contravvengono allo Statuto come sopra indicato.
La sanzione deve essere comminata in maniera proporzionale alla gravità
dell'atto o del comportamento anche sotto il profilo dell'intensità
del dolo e/o della colpa.
Il Collegio di I° grado apre in presenza di regolare denuncia
un procedimento disciplinare nei suoi limiti di competenza per:
- qualsiasi atto o comportamento volontario contrario all'interesse
ed al benessere del gatto
- atti o comportamenti contrari allo Statuto e/o ai regolamenti FIAF
ed obbiettivamente lesivi della FIAF o di una Associazione FIAF o
di un Socio FIAF
- false dichiarazioni nelle pratiche relative ai libri genealogici
frode e tentativi di frode
La sospensione e l'espulsione sono provvisoriamente esecutive dal
momento della notifica al Socio del provvedimento irrogato dal CFP.
La sospensione inflitta in I° grado (e l'espulsione) produce l'effetto
per tutta la sua durata di divieto di qualunque attività sociale
con sospensione da qualunque carica in seno alla FIAF e all'Associazione
di appartenenza. Non viene considerata come attività sociale
la richiesta ed il rilascio dei certificati dei libri genealogici
FIAF.
Nel caso di sospensione od espulsione in I° grado di un socio
che ricopra cariche sociali, la sua sostituzione può avvenire
solo quando il provvedimento è divenuto esecutivo o per mancata
impugnazione o per conferma in II° grado. Il Socio sospeso definitivamente
non può durante il periodo della sospensione iscriversi ad
alcuna altra Associazione FIAF.
La persona radiata non può presentare domanda di ammissione
a Socio per almeno sei anni a qualunque Associazione FIAF. |
Art. 2 |
IMPUGNAZIONI E COLLEGIO FEDERALE DI II° GRADO
DEI PROBIVIRI |
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L'impugnazione avverso
un provvedimento disciplinare irrogato dal Collegio di I° grado
deve essere inoltrata al Collegio Federale dei Probiviri di II°
grado entro 30 giorni dalla notifica.
In caso contrario il provvedimento diviene irrevocabile. In secondo
grado il Collegio non può irrogare una sanzione più
grave di quella applicata in I° grado. La decisione adottata in
II° grado è inappellabile e diventa esecutiva il giorno
stesso della notifica del provvedimento relativo. |
Art. 3 |
DISPOSIZIONI COMUNI |
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Le notifiche si intendono validamente
eseguite anche tramite lettera raccomandata inoltrata e ricevuta per
posta.
Tutti i procedimenti disciplinari, adottati dagli organi a ciò
demandati dallo Statuto devono essere compiutamente motivati.
Ogni ricorso agli organi disciplinari, da chiunque proposto, deve
essere inviato al Presidente della FIAF o al Presidente dell'Associazione
di appartenenza del denunciato in triplice copia e deve essere accompagnato,
contemporaneamente, da un disposto di soccombenza pari a 4 quote sociali
ordinarie.
Il Socio che riveste cariche nella FIAF o nell'Associazione, a seguito
del provvedimento definitivo della sospensione perde ogni carica rivestita,
prescindendo dalla durata della sospensione.
In caso di proscioglimento o dell'applicazione del solo richiamo scritto,
in grado di appello, il Socio sospeso o radiato in I° grado dovrà
essere informato coi mezzi più celeri e reintegrato in tutte
le cariche occupate nella FIAF e/o nell'Associazione di appartenenza.
Con il disposto di proscioglimento il Collegio dei Probiviri sia in
I° grado che in II° grado deve indagare per stabilire se la
denuncia è dolosa ed instaurare di propria iniziativa un procedimento
disciplinare presso il giudice disciplinare di I° grado, ove le
accuse mosse si rivelassero prive di qualsiasi fondamento e/o create
ad arte.
Il provvedimento che decide su conflitti anche di competenza è
provvisoriamente esecutivo in presenza di impugnazione. L'impugnazione
in tale fattispecie può essere proposta da qualunque delle
parti che non si ritenga anche parzialmente soddisfatta dalla decisione.
Invece l'impugnazione avverso un provvedimento disciplinare può
essere proposta soltanto dal Socio e dall'Associazione nei cui confronti
esso viene irrogato.
Ciò non impedisce al Collegio Federale dei Probiviri di II°
grado di chiedere chiarimenti, precisazioni, di ascoltare personalmente
la parte denunciante la quale altresì potrà di propria
iniziativa inoltrare memorie al Collegio nel solo caso che intervengano
fatti nuovi e dei quali sia venuta soltanto successivamente a conoscenza.
In tutte le procedure sia sui conflitti, anche di competenza, come
già elencati sia nei procedimenti di carattere disciplinare
il Collegio Federale sia in I° che in II° grado deve rispettare
i termini previsti dallo Statuto per l'emissione del verdetto rispettivamente
di 80 e 90 giorni a meno di gravissimi e dimostrabili impedimenti.
In caso contrario i membri del Collegio che hanno provocato il mancato
giudizio decadranno su delibera del CDF FIAF da adottarsi con la massima
urgenza. Essi saranno sostituiti con i primi (aventi diritto) non
eletti che verranno informati con il mezzo più celere. Il nuovo
Collegio così composto entro 15 gg. dall'ultima comunicazione
ai nuovi membri dovrà riunirsi ed emettere il verdetto nei
termini previsti dallo Statuto.
Tutte le sentenze ed i provvedimenti disciplinari adottati da Collegio
Federale dei Probiviri sono pubblicati sul bollettino della FIAF. |
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