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Modifiche 08/12/2003

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 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 COLLEGIO FEDERALE DEI PROBIVIRI
  Si premette che:
a) di norma il Socio FIAF deve essere giudicato dall'Associazione di appartenenza attraverso gli Organi Disciplinari di I° e II° grado.
b) un Socio FIAF può denunciare un Socio di altra Associazione FIAF; competente per il giudizio è il Collegio dei Proboviri dell'Associazione di appartenenza del Socio denunciato

Il Collegio Federale dei Probiviri previsto dall'Art. 17 dello Statuto FIAF è preposto principalmente a dirimere in via arbitrale conflitti, anche di competenza, tra:
· Organi della FIAF
· Organi della FIAF e Associazioni
· Associazioni Diverse
· Organi di Associazioni Diverse
Organi della FIAF e Organi delle Associazioni
Il Collegio dei Probiviri se nel corso della controversia viene investito di una denuncia per atti o comportamenti censurabili disciplinarmente a carico di qualsivoglia Socio, anche se riveste cariche all'interno di una Associazione o della FIAF, provvede con le modalità più avanti descritte a denunciare il Socio ai Probiviri dell'Associazione di appartenenza di questi.
Qualora nel corso del giudizio il Collegio accerti comportamenti o atti di un'Associazione contrari allo Statuto FIAF o ai suoi regolamenti adotta nei confronti di tale Associazione i provvedimenti dell'art. 18 dello Statuto, proporzionalmente alla relativa gravità riscontrata.
Il Collegio viene convocato su istanza di uno qualsiasi dei soggetti della controversia, dal Presidente entro 15 gg. dalla notifica del ricorso ed entro 80 gg. da essa deve deliberare.
La convocazione da parte del Presidente agli altri 2 membri deve avvenire almeno 5 gg. prima con ogni mezzo idoneo allo scopo. Anche in assenza di una formale convocazione è valido in ogni caso un convegno a cui partecipino tutti e tre i membri.
Anche al di fuori di un conflitto è previsto un autonomo procedimento disciplinare presso il Collegio su denuncia del CDF nei confronti di una Associazione per l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 18 dello Statuto.
Nel caso di denuncia di organi della FIAF nei confronti di un qualsivoglia Socio di altre Associazioni, anche se esso riveste cariche all'interno della FIAF o dell'Associazione, sono competenti per il procedimento disciplinare i Probiviri dell'Associazione di appartenenza del Socio denunciato, anche se tale fattispecie non fosse stata specificatamente contemplata dallo Statuto dell'Associazione di appartenenza.
Qualora il giudizio dei Probiviri dell'Associazione sia di proscioglimento del Socio, solo in questo caso è possibile il ricorso da parte dell'organo FIAF al Collegio Federale per un nuovo giudizio.
Qualora venga irrogato il solo richiamo scritto non è possibile alcun ricorso al CFP. In via preliminare il CFP può, soltanto sulla scorta degli atti pervenuti e del ricorso del denunciante, confermare il giudizio di proscioglimento dei Probiviri dell'Associazione di appartenenza.
Qualora accerti invece che sussistano validi elementi di censura disciplinare, prosegue nel giudizio.
La procedura della convocazione è identica a quella prevista per i conflitti tra organi. In base all'art. 18 dello Statuto il Collegio Federale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti di carattere disciplinare:
1) richiamo all'ordine
2) sospensione fino ad un massimo di tre anni
3) espulsione
Il richiamo all'ordine è comminato per atti o comportamenti lievi che contravvengono allo Statuto e/o ai Regolamenti FIAF anche negli scopi che esso si prefigge o nello spirito che lo informa.
La sospensione e l'espulsione vengono comminati per atti o comportamenti gravi che contravvengono allo Statuto come sopra indicato.
La sanzione deve essere comminata in maniera proporzionale alla gravità dell'atto o del comportamento anche sotto il profilo dell'intensità del dolo e/o della colpa.
Il Collegio di I° grado apre in presenza di regolare denuncia un procedimento disciplinare nei suoi limiti di competenza per:
- qualsiasi atto o comportamento volontario contrario all'interesse ed al benessere del gatto
- atti o comportamenti contrari allo Statuto e/o ai regolamenti FIAF ed obbiettivamente lesivi della FIAF o di una Associazione FIAF o di un Socio FIAF
- false dichiarazioni nelle pratiche relative ai libri genealogici
frode e tentativi di frode
La sospensione e l'espulsione sono provvisoriamente esecutive dal momento della notifica al Socio del provvedimento irrogato dal CFP. La sospensione inflitta in I° grado (e l'espulsione) produce l'effetto per tutta la sua durata di divieto di qualunque attività sociale con sospensione da qualunque carica in seno alla FIAF e all'Associazione di appartenenza. Non viene considerata come attività sociale la richiesta ed il rilascio dei certificati dei libri genealogici FIAF.
Nel caso di sospensione od espulsione in I° grado di un socio che ricopra cariche sociali, la sua sostituzione può avvenire solo quando il provvedimento è divenuto esecutivo o per mancata impugnazione o per conferma in II° grado. Il Socio sospeso definitivamente non può durante il periodo della sospensione iscriversi ad alcuna altra Associazione FIAF.
La persona radiata non può presentare domanda di ammissione a Socio per almeno sei anni a qualunque Associazione FIAF.
Art. 2 IMPUGNAZIONI E COLLEGIO FEDERALE DI II° GRADO DEI PROBIVIRI
  L'impugnazione avverso un provvedimento disciplinare irrogato dal Collegio di I° grado deve essere inoltrata al Collegio Federale dei Probiviri di II° grado entro 30 giorni dalla notifica.
In caso contrario il provvedimento diviene irrevocabile. In secondo grado il Collegio non può irrogare una sanzione più grave di quella applicata in I° grado. La decisione adottata in II° grado è inappellabile e diventa esecutiva il giorno stesso della notifica del provvedimento relativo.
Art. 3 DISPOSIZIONI COMUNI
  Le notifiche si intendono validamente eseguite anche tramite lettera raccomandata inoltrata e ricevuta per posta.
Tutti i procedimenti disciplinari, adottati dagli organi a ciò demandati dallo Statuto devono essere compiutamente motivati.
Ogni ricorso agli organi disciplinari, da chiunque proposto, deve essere inviato al Presidente della FIAF o al Presidente dell'Associazione di appartenenza del denunciato in triplice copia e deve essere accompagnato, contemporaneamente, da un disposto di soccombenza pari a 4 quote sociali ordinarie.
Il Socio che riveste cariche nella FIAF o nell'Associazione, a seguito del provvedimento definitivo della sospensione perde ogni carica rivestita, prescindendo dalla durata della sospensione.
In caso di proscioglimento o dell'applicazione del solo richiamo scritto, in grado di appello, il Socio sospeso o radiato in I° grado dovrà essere informato coi mezzi più celeri e reintegrato in tutte le cariche occupate nella FIAF e/o nell'Associazione di appartenenza.
Con il disposto di proscioglimento il Collegio dei Probiviri sia in I° grado che in II° grado deve indagare per stabilire se la denuncia è dolosa ed instaurare di propria iniziativa un procedimento disciplinare presso il giudice disciplinare di I° grado, ove le accuse mosse si rivelassero prive di qualsiasi fondamento e/o create ad arte.
Il provvedimento che decide su conflitti anche di competenza è provvisoriamente esecutivo in presenza di impugnazione. L'impugnazione in tale fattispecie può essere proposta da qualunque delle parti che non si ritenga anche parzialmente soddisfatta dalla decisione.
Invece l'impugnazione avverso un provvedimento disciplinare può essere proposta soltanto dal Socio e dall'Associazione nei cui confronti esso viene irrogato.
Ciò non impedisce al Collegio Federale dei Probiviri di II° grado di chiedere chiarimenti, precisazioni, di ascoltare personalmente la parte denunciante la quale altresì potrà di propria iniziativa inoltrare memorie al Collegio nel solo caso che intervengano fatti nuovi e dei quali sia venuta soltanto successivamente a conoscenza.
In tutte le procedure sia sui conflitti, anche di competenza, come già elencati sia nei procedimenti di carattere disciplinare il Collegio Federale sia in I° che in II° grado deve rispettare i termini previsti dallo Statuto per l'emissione del verdetto rispettivamente di 80 e 90 giorni a meno di gravissimi e dimostrabili impedimenti. In caso contrario i membri del Collegio che hanno provocato il mancato giudizio decadranno su delibera del CDF FIAF da adottarsi con la massima urgenza. Essi saranno sostituiti con i primi (aventi diritto) non eletti che verranno informati con il mezzo più celere. Il nuovo Collegio così composto entro 15 gg. dall'ultima comunicazione ai nuovi membri dovrà riunirsi ed emettere il verdetto nei termini previsti dallo Statuto.
Tutte le sentenze ed i provvedimenti disciplinari adottati da Collegio Federale dei Probiviri sono pubblicati sul bollettino della FIAF.

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