CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO QUARTO ---- CAPO QUINTO ---- CAPO SESTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO TERZO
DEGLI ORGANI SOCIALI


Art.8

Il "Centro" può articolarsi in centri zonali con deliberazione dell'Assemblea Regionale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, in zone che rivestano interesse per il conseguimento dei fini sociali. Con apposita delibera del Comitato Direttivo Regionale saranno stabilite le norme per l'attivazione ed il funzionamento dei centri zonali, mediante apposito regolamento da predisporsi entro tre mesi dalla loro attivazione.

Art.9

Sono Organi Sociali del Centro:
a) L'Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo Regionale;
c) Il Presidente;
d) I Vice Presidenti;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono Organi Sociali Territoriali di cui all'articolo precedente:
a) l'Assemblea zonale;
b) il Consiglio zonale;
c) il Presidente zonale;
d) il Vice Presidente zonale.

Art.10

L'Assemblea Generale, costituita dalla generalità degli associati si riunisce in adunanze ordinarie e straordinarie, che saranno tenute in luogo appositamente prescelto. Le adunanze ordinarie hanno per oggetto:
a) le scelte strategiche e di politica generale dell'attività sociale;
b) i rapporti con le istituzioni e le forze politiche e sociali;
c) la determinazione delle quote associative;
d) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo per l'anno in corso;
e) l'accettazione di donazioni, lasciti ed altre liberalità;
f) le iniziative produttive di reddito e la loro destinazione;
g) l'elezione del Presidente e degli altri Membri del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti;
h) l'approvazione del Regolamento interno;
i) la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, di uno o più Presidenti onorari, prescelti tra persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Centro o che, per i loro meriti pubblici, accademici, scientifici, sociali ed umanitari, costituiscano un lustro per il Centro stesso;
l) l'iscrizione di Volontari nel Ruolo d'Onore della Guardia Costiera Ausiliaria.
Alle adunanze partecipano con voto consultivo, i Membri del Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; esse sono disposte dal Presidente almeno una volta all'anno mediante convocazione, che stabilisce l'ordine del giorno.
Le funzioni di segretario sono assolte dal Segretario regionale.
Le adunanze straordinarie egualmente convocate dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno 100 soci, trattano questioni straordinarie od urgenti, ovvero decisioni sostanziali di modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento del "Centro". Le adunanze sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che può essere tenuta nello stesso giorno, nello stesso luogo e con un intervallo di almeno un'ora dalla prima; le adunanze sono valide quale che sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario regionale di cui al successivo articolo 19.

Art.11

L'assemblea elegge, perché faccia parte del consiglio direttivo, un Ispettore Regionale, al quale viene attribuita, dal presente statuto, la funzione di coordinatore generale, di intesa con il Presidente, di tutta la struttura operativa del "Centro".
In particolare egli dovrà assicurare la funzionalità dei gruppi operativi al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art.12

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo direttivo del "Centro" ed è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dall'Ispettore Regionale e da sei a otto Consiglieri.
Al Consiglio possono partecipare esperti in determinate materie nonché Ufficiali Ammiraglio superiori del corpo delle Capitanerie di Porto, della Guardia Costiera e Dirigenti della Protezione Civile.
Tutti i Membri effettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.13

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti, per trattare argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.14

Il Consiglio Direttivo Regionale ha i più ampi poteri per dirigere l'attività sociale. Oltre a quanto specificatamente previsto nel presente statuto, spetta al medesimo;
a) elaborare i Programmi dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
b) esaminare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria del Centro;
c) nominare un Segretario regionale;
d) assumere e licenziare personale stabile necessario per il funzionamento del Centro;
e) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, comitati e simili, anche con ricorso ad elementi esterni al Centro;
f) proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti Onorari ai quali possono essere delegati uno o più compiti;
f) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell'Assemblea Generale.
Spetta inoltre al Consigli Direttivo la nomina, su proposta dell'Ispettore Regionale, dei quadri operativi Regionali, con particolare riguardo ai Vice Ispettori ed ai responsabili di zona.

Art.15

Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale è il Presidente dell'Assemblea e del "Centro". dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
a) rappresenta il "Centro" nei confronti dei terzi e ne assume la difesa attiva e passiva in giudizio;
b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo Regionale, fissa gli ordini del giorno delle riunioni relative, dirige e modera le discussioni ed i dibattiti;
c) dispone l'impiego degli uomini e mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria di intesa con l'ispettore regionale;
d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali da lui presieduti;
e) cura e mantiene i rapporti con le autorità di governo, con gli organismi internazionali, le forze politiche e sociali;
f) assume la responsabilità delle pubblicazioni, notiziari e comunicati ed ogni altro mezzo di informazione pubblica riguardante la Guardia Costiera Ausiliaria;
Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Presidente può nominare uno o più esperti, che possono essere aggregati al Consiglio Direttivo Regionale, a termine dell'art. 12 con funzione consultiva.

Art.16

I Vice Presidenti in numero di due assistono e coadiuvano il Presidente in tutte le sue mansioni. L'assemblea indica il Vice Presidente vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.17

Il Collegio dei probiviri è composto da tre Membri eletti per un triennio dall'Assemblea Regionale.
Il Collegio dei Probiviri partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con voto consultivo. Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno due membri, di cui uno deve essere il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri vigila sul corretto e trasparente andamento delle attività del Centro, sulla moralità e sul comportamento dei Soci, con il potere di redigere rilievi, osservazioni e censure che debbono essere sottoposti alla valutazione dell'Assemblea, che deve essere convocata in via straordinaria per decidere sulla questione.

Art.18

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni previste dagli artt.2397 e seguenti del C.C. per il Collegio Sindacale.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art.19

Le funzioni relative all'amministrazione generale del "Centro" sono svolte dal Segretario Regionale il quale sovrintende al funzionamento degli Uffici. -

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