CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO ---- CAPO QUARTO ---- CAPO SESTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO QUINTO
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


Art.26

Il "Centro" si scioglierā per unanime consenso degli Associati, espresso dall'assemblea straordinaria.
La delibera di scioglimento stabilirā le modalitā della liquidazione nominando apposita Commissione.

Art.27

Fissato lo stato di liquidazione il residuo attivo eventuale, coperte le spese impegnate per l'esercizio in corso, il patrimonio del "Centro" sarā destinato ad altra Organizzazione di pubblica utilitā operante nel campo delle attivitā marinare, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salva diversa destinazione prevista dalla normativa vigente.

Art.28

Durante lo stato di liquidazione, il Comitato Direttivo Regionale conserverā la sua maggioranza ed approverā i conti di liquidazione, provvedendo ad esonerare da ogni responsabilitā la Commissione di Liquidazione.