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Statuto
per iniziative eque e solidali

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Statuto dell’Associazione

“Il Sassolino, per iniziative eque e solidali”

  

1)    E’ costituita in data 2 febbraio 1998 l’Associazione di volontariato, apartitica non confessionale, denominata “Il Sassolino, per iniziative eque e solidali”

2)   L’Associazione ha sede legale in Rieti, via Bevilacqua, 31.

3)    L’Associazione non ha scopo di lucro. L’organizzazione e la struttura interna sono regolate da criteri e principi democratici. La durata dell’Associazione è fissata dalla data di costituzione fino al 2003, e potrà essere prorogata.

4)   SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha come scopo primario di:

·          contribuire al mutamento radicale dei rapporti economici, politici e sociali tra Nord e Sud del mondo, per costruirne di nuovi basati su criteri di equità;

·          sostenere una crescita autodeterminata ed autogestita dei popoli del Sud del mondo mediante iniziative politiche, economiche e culturali che garantiscano ai contadini ed agli artigiani di quei paesi condizioni di lavoro che non comportino forme, né dirette né indirette, di sfruttamento;

·          far crescere, sia a livello locale che internazionale un tipo di società compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta;

·          educare ad un consumo consapevole, equo e solidale;

·          favorire le realtà locali e territoriali, le iniziative ed i progetti che contribuiscono alla promozione umana e all’integrazione sociale.

Per il raggiungimento dei propri  scopi, l’Associazione promuove iniziative culturali e di cooperazione quali:

·          sensibilizzazione sui problemi della giustizia e della crescita di una coscienza ambientale nei paesi del Sud del mondo;

·          stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri e documenti;

·          organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti, proiezioni, manifestazioni, mostre con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, cooperazioni con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguano finalità analoghe, servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge, in particolare curando la distribuzione presso i soci e presso enti, associazioni, cooperative ed esercizi commerciali - associati e sensibili alle tematiche del commercio equo e solidale - di generi alimentari e di manufatti artigianali, provenienti dai paesi del Sud del mondo e da realtà locali già esistenti che rispondano ai requisiti di equità, giustizia nei confronti di quanti li hanno prodotti e di rispetto per la natura e per l’ambiente, in conformità alla risoluzione del Parlamento Europeo sulla promozione del commercio equo e solidale fra Nord e Sud (A3 - 0373/93 all. Lb.)

5)   ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Per lo sviluppo di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi, l’Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, laddove occorra qualificare e specializzare l’attività da essa svolta

6)   MODALITA’ E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

·          Tutti possono aderire all’Associazione, nel rispetto delle finalità del suo Statuto, indipendentemente dal sesso, dalla cittadinanza, dall’età, dalla professione, dall’appartenenza etnica, da convinzioni ideali, politiche e religiose.

·          Le domande di ammissione devono essere formulate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera riguardo alla loro accettazione.

·          Si prevede, oltre alla figura del socio ordinario, che deve aderire secondo le suindicate modalità, anche la figura del socio simpatizzante. In merito si riporta la modifica statutaria deliberata all’unanimità dall’Assemblea in data 26.02.1998 nel rispetto delle norme statutarie già vigenti di altre simili associazioni. Per il socio simpatizzante si prevede l’iscrizione immediata, valida un anno e rinnovabile, a mezzo di un apposito modulo di iscrizione, da parte di un qualsiasi socio ordinario previa sottoscrizione di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il socio simpatizzante ha diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione e a partecipare alle attività organizzate dalla stessa nei limiti stabiliti dai regolamenti interni; il socio simpatizzante non ha diritto di voto in assemblea e non può essere eletto alle cariche sociali. Potrà comunque fare richiesta scritta per diventare socio ordinario previo versamento della corrispondente quota associativa ma soprattutto integrando il suo impegno e la sua partecipazione all’Associazione.

7)   CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Il socio ordinario perde la sua qualifica per dimissioni volontarie.

8)   ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento delle quote associative annuali entro i termini stabiliti. Il Consiglio Direttivo, qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto, può disporne la sospensione che sarà sottoposta all’Assemblea per la definitiva esclusione.

9)   DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

·          L’associato deve prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita, in seno all’Associazione, secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo.

·          L’associato non può, in alcun modo e sotto alcuna forma, accettare compensi dai beneficiari delle sue prestazioni.

·          L’associato non può intrattenere con l’Associazione rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, ovvero ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Egli può ottenere il rimborso da parte dell’Associazione delle spese, documentate, da lui effettuate a titolo personale per l’attività prestata, se così deliberato dal Consiglio Direttivo.

·          I soci hanno diritto ad accedere ai locali dell’Associazione per svolgere l’attività loro assegnata; essi sono tenuti all’osservanza dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento interno.

10)DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è composto da contributi degli associati, contributi di privati non associati, contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali, donazioni o lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali - quali vendita o intermediazione - e produttive marginali.

11)DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

·          L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

·          A fine esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo dell’esercizio in chiusura ed il bilancio preventivo dell’anno seguente, unitamente ad una breve relazione sull’attività svolta e da svolgere.

·          I bilanci unitamente alla relazione, sono approvati a norma dell’Art. 14.

·          Eventuali utili di bilancio saranno destinati a microrealizzazioni nel Sud del mondo o ad altre attività in linea con gli scopi dell’Associazione.

12)ORGANI UFFICIALI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi ufficiali dell’Associazione:

·          l’Assemblea dei soci ordinari;

·          il Consiglio Direttivo;

·          il Presidente;

·          i Sindaci Revisori.

13)CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

·          L’assemblea degli associati deve essere convocata almeno due volte l’anno. Quella per l’approvazione dei bilanci entro il mese di marzo.

·          L’assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ordinari.

·          L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere spedito a tutti gli aventi diritto, per posta, almeno 15 giorni prima della riunione, congiuntamente all’ordine del giorno.

·          L’assemblea, in difetto dell’adempimento delle formalità predette, si deve considerare validamente costituita se risultano, presenti o rappresentati, tutti gli associati con diritto di voto e sono altresì presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti ha la possibilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

14)ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

·          L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci ordinari; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei soci ordinari.

·          Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, esclusi i seguenti casi, per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti:

-          modifiche allo statuto;

-          scioglimento o liquidazione dell’Associazione;

-          esclusione dei soci;

-          approvazione dei bilanci;

-          linee programmatiche dell’Associazione.

·          Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un altro socio.

·          Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può rimettere la decisione al Presidente dell’Assemblea stessa.

·          Dell’adunanza viene redatto un verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente/Segretario.

15)FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA

Spetta all’Assemblea:

·          definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di 15; fino al raggiungimento del numero di almeno quattro soci effettivi che potranno comporre il Consiglio Direttivo questo è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente;

·          eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo e i Sindaci Revisori;

·          approvare i bilanci;

·          discutere e redigere i regolamenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna;

·          decidere sulle proposte del Consiglio Direttivo;

·          approvare argomenti per convegni e programmi dell’Associazione;

·          deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

16)IL CONSIGLIO DIRETTIVO

·          Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dagli altri membri eletti dall’Assemblea: dura in carica due anni e viene convocato almeno due volte all’anno. Esso può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o di un quarto dei soci ordinari.

·          Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Laddove il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia pari il voto del Presidente sarà determinato ai fini dei deliberati del consiglio stesso.

·          Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto devoluti all’Assemblea.

·          In particolare il Consiglio Direttivo: a) nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente/Segretario ed un Tesoriere; b) redige i programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; c) redige i bilanci; d) propone l’entità delle quote annuali di iscrizione.

·          Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente/Segretario.

17)I SINDACI REVISORI

I sindaci revisori, eletti dall’Assemblea, hanno il compito di controllare tutti gli atti amministrativi e finanziari dell’Associazione, redigere in proposito apposite relazioni, riferendo della loro opera al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

18)GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno alcun compenso per le funzioni da essi svolte.

19)RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE

     La rappresentanza dell’Associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente/Segretario che lo sostituisce a tutti gli effetti di legge.

20)SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

     Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dei beni residui ad enti o associazioni aventi analoghe finalità.

21)NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente sulle associazioni e sulle attività di volontariato.

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