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Leggi, Normative & Ordinanze per la tutela degli animali domestici pag. 2

Uccisione o danneggiamento di animali altrui  Art. 638 – Codice Penale Chiunque senza necessità uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altrui è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa fino a lire 600.000. La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni e si procede di ufficio se il fatto è commesso su 3 o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini ed equini anche non raccolti in mandria. 

Diffusione di malattia degli animali  Art. 500 – Codice Penale –
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, Se la diffusione avviene per colpa l’ammenda è fino a lire 4.000.000.
Pubblici Spettacoli  Art. 70 – Pubblica Sicurezza -
Sono vietati gli spettacoli o Trattenimenti Pubblici che possono turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazi o sevizie di animali.
Trattenimenti vietati Art. 129 – Pubblica Sicurezza –
Tra i trattenimenti vietati a termine dell’articolo 70 della legge sono : le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l’uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.
Art. 2052 cod civile -Danno cagionato da animali:
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672)
Il commercio dei cavalli e la loro partecipazione a competizioni

Il commercio dei cavalli e la loro partecipazione alle competizioni sono regolati dalla direttiva 90/428/CEE. Tale direttiva riguarda tutti i tipi di competizione nonché tutti i cavalli, siano essi iscritti o meno in un registro.

Le disposizioni di un concorso non possono imporre un trattamento discriminatorio fra gli equini registrati nel paese ove viene organizzata la competizione e quelli registrati in un altro paese. Tale trattamento discriminatorio può riguardare:

i criteri di ammissione alla competizione;
i verdetti in occasione del concorso;
i premi o i guadagni legati al concorso.
Sono consentite alcune deroghe alla regola della non-discriminazione quando gli Stati membri decidono di organizzare:

concorsi riservati alle sole razze di equini iscritti in uno stud-book (registro);
concorsi miranti a un miglioramento della razza;
concorsi regionali e manifestazioni di carattere storico o tradizionale.
Per ogni concorso, ogni Stato membro può, tramite un'organizzazione coordinatrice autorizzata, riservare una certa percentuale (massimo 20%) del totale dei guadagni e dei profitti, alla tutela e allo sviluppo dell'allevamento. Gli Stati membri devono peraltro dare segnalazione di tale iniziativa alla Commissione.
Contro la vivisezione
Per gli animali esotici - Convenzione di Washington - Nuove Regole - Legislazione CEE

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