| |
Leggi, Normative &
Ordinanze per la tutela degli animali domestici pag. 2 |
Uccisione o danneggiamento di
animali altrui Art. 638 – Codice Penale Chiunque senza necessità
uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad
altrui è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad 1
anno e con la multa fino a lire 600.000. La pena è della reclusione da 6
mesi a 4 anni e si procede di ufficio se il fatto è commesso su 3 o più capi
di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini ed
equini anche non raccolti in mandria. |
Diffusione di malattia degli animali
Art. 500 – Codice Penale –
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per
il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da 1 a 5
anni, Se la diffusione avviene per colpa l’ammenda è fino a lire 4.000.000. |
Pubblici Spettacoli Art. 70 – Pubblica
Sicurezza -
Sono vietati gli spettacoli o Trattenimenti Pubblici che possono turbare
l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che
comportino strazi o sevizie di animali. |
Trattenimenti vietati Art. 129 – Pubblica
Sicurezza –
Tra i trattenimenti vietati a termine dell’articolo 70 della legge
sono : le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali,
le corride, il lancio delle anitre in acqua, l’uso di animali vivi per
alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili. |
Art. 2052 cod civile -Danno cagionato da
animali:
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha
in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672) |
Il commercio dei cavalli e la loro partecipazione a competizioni
Il commercio dei cavalli e la loro partecipazione alle competizioni sono
regolati dalla direttiva 90/428/CEE. Tale direttiva riguarda tutti i tipi
di competizione nonché tutti i cavalli, siano essi iscritti o meno in un
registro.
Le disposizioni di un concorso non possono imporre un trattamento
discriminatorio fra gli equini registrati nel paese ove viene organizzata
la competizione e quelli registrati in un altro paese. Tale trattamento
discriminatorio può riguardare:
i criteri di ammissione alla competizione;
i verdetti in occasione del concorso;
i premi o i guadagni legati al concorso.
Sono consentite alcune deroghe alla regola della non-discriminazione
quando gli Stati membri decidono di organizzare:
concorsi riservati alle sole razze di equini iscritti in uno stud-book
(registro);
concorsi miranti a un miglioramento della razza;
concorsi regionali e manifestazioni di carattere storico o tradizionale.
Per ogni concorso, ogni Stato membro può, tramite un'organizzazione
coordinatrice autorizzata, riservare una certa percentuale (massimo 20%)
del totale dei guadagni e dei profitti, alla tutela e allo sviluppo
dell'allevamento. Gli Stati membri devono peraltro dare segnalazione di
tale iniziativa alla Commissione. |
Contro la vivisezione |
Per gli animali esotici -
Convenzione di Washington -
Nuove Regole -
Legislazione CEE |
«
torna a pag. 1 |
| |
|