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Leggi, Normative & Ordinanze per la tutela degli animali domestici

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 21 dicembre 2001
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.
(Gazzetta Ufficiale N. 7 del 09 Gennaio 2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viso l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonche' capi di abbigliamenti e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie animali.
Art. 2.
La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 14
Norme dell'Agenzia Doganale Italiana
Accordo Nazionale contro l'abbandono (18/03/1999) - Il Ministro della sanità, Rosy Bindi, si è fatta promotrice del rilancio della lotta contro il randagismo, causato soprattutto dai cani abbandonati.
Uno specifico accordo sui criteri informativi, per il coordinamento delle attività degli enti territoriali, è stato sancito tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province e Comunità Montane, durante la seduta della Conferenza Unificata del 18 marzo.
L’accordo prevede l’uniforme attuazione nel Paese della legge-quadro n.281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. A questo scopo, per combattere un fenomeno sempre più diffuso, sono state rafforzate le misure dell’anagrafe canina, mediante tatuaggio indolore ed indelebile (oppure le Regioni potranno sperimentare anche la nuova tecnica del microchip elettronico). Anche tutti i canili pubblici dovranno essere ristrutturati e riorganizzati per accudire gli animali appena catturati anche con cure veterinarie.
Le Regioni, poi, avranno i compiti della tenuta dei registri anagrafici degli animali e di formazione professionale degli accalappiacani, i quali saranno coordinati dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali. Inoltre, sarà competenza della Regione adottare misure più rigide per il contenimento della popolazione di cani e gatti randagi, attraverso la loro sterilizzazione chirurgica.
DISEGNO DI LEGGE: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali. (05/11/1999)

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281.

 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Norme in materia di affidamento cani randagi - 14/10/1996
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale - proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'Unesco - il 27 Gennaio 1978.
Testo adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre 1977
Maltrattamenti di animali - legge 473 del 22/11/93 - art. 727 codice penale

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