TITOLO
V (parte II)
NORME
DI COMPORTAMENTO
Art.
169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)
Art.
170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a
due ruote)
Art.
171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote)
Art.
172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)
Art.
173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
Art.
174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
o cose)
Art.
175 (Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali)
Art.
176 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali)
Art.
177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio e delle autoambulanze)
Art.
178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non
muniti di cronotachigrafo)
Art.
179 (Cronotachigrafo)
Art.
180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida)
Art.
181 (Esposizione dei contrassegni per la circolazione)
Art.
182 (Circolazione dei velocipedi)
Art.
183 (Circolazione dei veicoli a trazione animale)
Art.
184 (Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)
Art.
185 (Circolazione e sosta delle autocaravan)
Art.
186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool)
Art.
187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti)
Art.
188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)
Art.
189 (Comportamento in caso di incidente)
Art.
190 (Comportamento dei pedoni)
Art.
191 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)
Art.
192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)
Art.
193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)
Art. 169
(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più
ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie
per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o
in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo
non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella
carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione
ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto
in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente
e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli,
esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il
passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale
del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose é consentito il trasporto in soprannumero sui
posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni
a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n.320
(*), é vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore
a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo
per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici,
anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C..
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta
di circolazione, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida
di una autovettura, il conducente é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
____________
(*) Il testo
dell'art. 38 della legge 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria)
é il seguente: "Art. 38 - Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione,
fa accertare dal veterinario provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente
articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per l'operazione di pulizia,
lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso
altra convenientemente attrezzata. L'autorizzazione é valevole
per un anno".
Art. 170
(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due
ruote)
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue
le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori é vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 é vietato trasportare oggetti
che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri,ovvero impediscano o limitino la visibilità
al conducente. Entro i predetti limiti, é consentito il trasporto
di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente
minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote)
1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la
normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di
motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di moto carrozzette,
nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
2. Chiunque viola le presenti norme é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione é commessa da conducente minorenne, in
luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del
veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono
soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I sezione II, del titolo VI.
Art. 172
(Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiorea 3,5 t e
su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
in piedi;
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori; classificati
nell'articolo 47, comma 2, muniti dei dispositividi ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligodi utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia.
2. Il conducente é tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in ser vizio
pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autoritö sanitarie
di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle
cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di
validitö, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva
n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia
di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizionidi rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano
una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema
di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i
sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta
se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile,
purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che
viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto
di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa
con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati
o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aereoporti, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi
omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi
di ritenuta previsti é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto,
chi é tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola
il normale funzionamento, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta
di tipo non omologato é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 173
(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio
o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per
mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante
la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo
138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 174
(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
o cose)
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio
di cui all'articolo 14 del regolamento CEE n.3820/85 debbono essere
esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi
di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE
n.3820/85 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero é sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o
della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE
n. 3820/85 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato
lo estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila, salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca
reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, é
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n.3820/85 (*) e non tiene
i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati é
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entitö e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone
in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per n
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida
rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto
di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti,
sono disposte dall'autoritö che ha rilasciato il titolo che abilita
al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensidel
comma 11,é ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti
adottati da autoritö diverse sono definitivi.
____________
(*) Il regolamento
n. 3820/85/CEE, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada, é stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.
L370 del 31 dicembre 1985. Il testo dell'art 14 del citato regolamento
é il seguente: "Art. 14 (Controllo e sanzioni). -
1. Per i trasporti regolari di viaggiatori nazionali, internazionali,
i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chliometri in linea
d'aria da una frontiera tra due stati membri ed il cui percorso di linea
non supera i 100 chilometri, a cui si applica il presente regolamento
l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.
2. Nel registro di servizio, per ciascun conducente, il nominativo,
la sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi di guida,
gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo
2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana
precedente e la settimana successiva.
4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un
suo delegato.
5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve
essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia
dell'orario di servizio.
6. Il registro di servizio é tenuto dall'impresa per un anno
dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa deve dare al
conducente interessato un estratto del registro di servizio qualora
questo lo richieda.
7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti
di un apparecchio di controllo, utilizzato conformemente
al regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Art. 175
(Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali)
1. Le norme del presente articolo e dell'articolo 176 si applicano
ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150
cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250
cc se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva
fino a 1300 Kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente
oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione; i) veicoli con carico non opportunamente
sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o
da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente
alle macchine operatrici-gru, come individuate dalla carta di circolazione,
non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità
per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi restando i poteri
di ordinanza degli enti proprietari di cui all'articolo 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a
servizi pubblici di linea, il provvedimento é adottato di concerto
con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze
armate il concerto é realizzato con il Ministro della difesa.
6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta
per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di
emergenza é consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere
i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale é
vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasiforma;
esse sono consentite nelle aree di servizio o diparcheggio se autorizzate
dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per ilperiodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti é
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere
attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività
commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni
altra pertinenza autostradale é vietato lasciare in sosta il
veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che
nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può
essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'articolo
159
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano
ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri
di raccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1). Per tali operazioni
i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f),
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e
d), é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione
delle norme della legge 28 marzo 1991, n.112 (2).
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Dalla detta violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione é da lire trentamila
a lire centoventimila.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica
solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni
previste dalle presenti norme.
____________
(1) Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota
all'art. 159. (2) La legge n. 112/1991 reca "Norme in materia di commercio
su aree pubbliche".
Art. 176
(Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali)
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade
di cui all'articolo 175, comma 1, é vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte
di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di
parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi
o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia
di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione
su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia
di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione
sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154
il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque
per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente
alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che
occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più
vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo é consentito transitare sulla corsia
per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli é vietato
sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute
a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più
breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi
oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere
rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'articolo 162,durante la sosta
e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono
sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli
altri dispositivi prescritti dall'articolo 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo
sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti
privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente
al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito
segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta
sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata
visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo
diversa segnalazione, é vietato ai conducenti di veicoli adibiti
al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine
al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'articolo 144 per la marcia
per file parallele é vietato affiancarsi ad altro veicolo nella
stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi
in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi
secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale
addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le
tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza
delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che
tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze
é esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con
l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione
per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo
di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere é
calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe
del suo veicolo. All'utente é data la facoltà di prova
in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni,
creando pericolo per la circolazione nonché per la sicurezza
individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine
di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, é soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo
non in regola con la revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che
non l'abbia superata con esito favorevole, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo
che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'articolo
214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli,
é punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire unmilione.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e
d), e dei commi 6 e 7 é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila .
22. Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di
cui al comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro
mesi, secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere
c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Art. 177
(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio e delle autoambulanze)
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu é consentito ai
conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia
o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti
al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi
urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto
il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione
generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento
di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica
stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi
sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme,
ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 178
(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti
di cronotachigrafo)
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio
e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo,
ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero é sprovvisto
del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione
si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette
prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera
il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio
o copia dell'orario di servizio é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila,
salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, é
obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti
o li detiene scaduti, incompleti o alterati é soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone
in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida
da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine
di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma
del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto
di persone in servizio di linea.
1O. Le sanzioni della sospensione e delle revoca, di cui ai commi
7, 8 e 9, sono adottate dall'autoritö che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca é ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni.
Art. 179
(Cronotachigrafo)
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con
le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento
CEE n. 3821/85 (1), nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso é previsto, ovvero circola con autoveicolo
munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti
a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce
il foglio di registrazione, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria é raddoppiata nel caso
che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione
del cronotachigrafo.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo
e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso
oppure non funzionante, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione,relativa al veicolo con il quale le violazioni
sono state commesse,per la durata di un anno. La sospensione si cumula
alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono
la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta
nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione
di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente
ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona,
il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del
verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida
di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16
del regolamento CEE n. 3821/85, é disposto, in caso di circolazione
del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrö
restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n.727 (2),
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978,n.727,
e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo
VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale
per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di
funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
____________
(1) Il regolamento
n. 3821/85/CEE, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. L370 del 31 dicembre 1985, e successivamente
modificato dal regolamento n. 3314/90/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L353 del 17 dicembre 1990.
Il testo dell'art. 16 del citato regolamento é il seguente: "Art.
16":
1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio,
il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore in una officina
autorizzata, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla
sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una
settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del
funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante
il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni
di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità competenti
di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto
o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.
2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio,
i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi,
nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio,
sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc
da accludere al foglio di registrazione". (2) Si riporta il testo degli
articoli 15, 16 e 20 della legge n. 727/1978 (Attuazione del regolamento
(CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni,
relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato
al controllo di impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada),
abrogati dal presente codice: "Art. 15. - Chiunque circola con veicoli
sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi
fogli di registrazione, é soggetto, per ogni veicolo cui la violazione
si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire settantacinquemila a lire centocinquantamila". "Art 16. - Il
datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano
osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE)
n. 1463/70, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire sessantamila. Alla stessa sanzione
amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano
in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto regolamento
CEE. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso
che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo".
"Art. 20. - Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previsti negli articoli
da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il rapporto previsto
dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato: - alla
prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della
presente legge; - agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli
preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16. é
fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano
le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato".
Art. 180
(Possesso dei documenti di circolazione e di guida)
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere
con se i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneitö tecnica alla
circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera
b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida deve avere con se la patente di guida prescritta; se trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con se anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'articolo 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con se l'autorizzazione
o la licenza quando il veicolo é impiegato in uno degli usi previsti
dall'articolo 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante
dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione
di prova, il conducente deve avere con sè la relativa autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con se il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato
di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori
la sanzione é da lire trentamila a lire centoventimila.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito della
autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti
ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal
presente codice, é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 181
(Esposizione dei contrassegni per la circolazione)
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello
relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni
stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del
comma 8 dell'articolo 180.
Art. 182
(Circolazione dei velocipedi)
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in
cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri
abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi
sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado
in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati
e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità
le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti é vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In
tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza
e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di etö,opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più
di quattro persone adulte compresi i conducenti; é consentito
anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di
età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'articolo
170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. La sanzione é da lire
cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.
Art. 183
(Circolazione dei veicoli a trazione animale)
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere
costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può
essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più
di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere
trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma
2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri
abitati l'autorizzazione é rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere
due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 184
(Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo
dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per
la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, ad eccezione
per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati,
i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte
posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati
non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci
di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'articolo 152 tali
animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste
per i veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino
al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo
che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata.
Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali
superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di
assicurare la regolaritö della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore
che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 185
(Circolazione e sosta delle autocaravan)
1. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), ai fini
della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale,
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan
si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate
per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 é esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari
atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti
negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso
degli impianti igienico- sanitari, nonchè i criteri per l'istituzione
da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi
territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato
ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi
e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici
e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari
di cui al comma 4.
Art. 186
(Guida sotto l'influenza dell'alcool)
1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebrezza é punito, ove il fatto
non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso
di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, pu÷ essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento,
l'interessato é considerato in stato di ebrezza ai fini della
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto
dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente é punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 187
(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti)
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia
stradale di cui all'articolo 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, hanno facoltö di accompagnare il conducente presso
le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, l ettera b),
del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica
sarö accertato con le modalitö stabilite con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori
pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica
ai sensi dell'articolo 119 e pu÷ disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve
avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente
é punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
Art. 188
(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire
e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria,
per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto
stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel
medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo
se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione
prescritta dal comma 2 é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Art. 189
(Comportamento in caso di incidente)
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente
con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo
stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile,
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono
l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari
per appurare le modalitö dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le
proprie generalità, nonché le altre informazioni utili,
anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non
sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi é
punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia
dato alla fuga é in ogni caso passibile di arresto. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite é punito
con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire duemilioni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente
derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non é soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza
di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 190
(Comportamento dei pedoni)
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino,
siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine
della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da
causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri
abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello
di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul
margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando
si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni
che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati,
prive di illuminazione pubblica, é fatto obbligo di marciare
su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando
questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni
di pericolo per sé o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
é inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori
degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo
i casi di necessità; é, altresì, vietato, sostando
in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,possono
circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura é vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni
é vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura
che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
Art. 191
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)
1. Quando il traffico non é regolato da agenti o da semafori,
i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso
si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando
e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento
medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile,
attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 192
(Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito
segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta
dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento
di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento
che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono
avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
a) procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del
veicolo medesimo;
b) ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo,
qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i
pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare
grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto
delle condizioni atmosferiche o della strada;
c) ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli,
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia
con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono,
per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non
si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche
di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del
loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale
militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione
del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto
non costituisca più grave reato, é punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila
Art. 193
(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 é ridotta
ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità
verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi
al termine di cui all'articolo 1901 (1), secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo e 21, comma primo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).
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(1) Si riporta
l'art. 1901, secondo comma, del codice civile: "Se alle scadenze convenute
il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza".
(2) Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge n. 689/1981 (Modifiche
al sistema penale) é il seguente: "é sempre disposto il
sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza
che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione".
Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge n. 689/1981 é
il seguente: "Quando é accertata la violazione del primo comma
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, é sempre disposta
la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona
a cui é ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria
applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi".
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