TITOLO
IV
GUIDA DEI
VEICOLI A CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art.
121 (Esame di idoneità)
Art. 122 (Esercitazioni di guida)
Art. 123 (Autoscuole)
Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici)
Art. 125 (Validità della patente di guida)
Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida)
Art. 127 (Permesso provvisorio di guida)
Art. 128 (Revisione della patente di guida)
Art. 129 (Sospensione della patente di guida)
Art. 130 (Revoca della patente di guida)
Art. 131 (Agenti diplomatici esteri)
Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri)
Art. 133 (Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione)
Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri)
Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)
Art. 136 (Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
e da Stati della comunità europea)
Art. 137 (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e permessi internazionali di guida)
Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate)
Art. 139 (Patente di servizio per il personale che esplica servizio
di polizia stradale)
Art. 121 (Esame di idoneità)
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della
patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti
sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso
a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario
per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali
di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti
della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le
norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione
e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idoneo allo scopo o
presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida.
9. A partire dal primo gennaio 1995 la prova pratica di guida,
con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed
una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il 5° giorno precedente la data della prova
entro il termine di validità dell' autorizzazione per l'esercizzazione
di guida. Nel limite di detta validità. E' consentito ripetere
per una volta soltanto, una delle due prove di esame .
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'
esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione Generale
della M.C.T.C rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta
ai sensi dell'art. 116.
Art. 122 (Esercitazioni
di guida)
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente
di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad
altre categorie di veicoli ed é in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti é rilasciata un' autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali é stata richiesta la patente
o l'estensione di validità della medesima, purché al suo
fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non
superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria
superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia
del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di
necessità. Se il veicolo non é munito di doppi comandi
a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno é sostituito per i veicoli delle autoscuole
con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni
e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono consentite
in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione é valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione,
ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente di guida ai sensi del comma 2, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere
a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida
ai sensi del comma 2, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 123 (Autoscuole)
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione
dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C..
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto
dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in
relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione
del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti
possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di
cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio
e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società
od enti l'autorizzazione pu÷ essere rilasciata a persona delegata dal
legale rappresentante della societö od ente secondo quanto previsto
dal regolamento.
5. L'autorizzazione é rilasciata a chi abbia compiuto
gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado
e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma,
ad eccezione della capacitö finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso
di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dall'articolo 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica
e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica
professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo
criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le
dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione é sospesa per un periodo da uno a
tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione é revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali
del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
1O. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti:
i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine
di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la
durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità
tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per
il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell' immediata chiusura dell'autoscuola e
di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente
ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla
guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato
ed autorizzato, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per
il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici
non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge
8 agosto 1991, n. 264 (*).
____________
(*) Per il titolo della legge
n. 264/1991 si veda in nota all'art. 92
Art. 124 (Guida delle
macchine agricole e delle macchine operatrici)
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente
a terra, nonchè macchine operatrici, escluse quelle a vapore,
che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di
cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate
dall'articolo 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonchè
delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi
e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti
speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati
fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente é punito ai sensi dell'articolo 116,
comma 13. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12.
Art. 125 (Validità
della patente di guida)
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente,
anche per la guida dei veicoli per i quali é richiesta la patente
della categoria B e per quella dei veicoli per i quali é richiesta
la patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata
a mutilati o minorati fisici é valida soltanto per la guida dei
veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla
carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un
autoveicolo per il quale é richiesta una patente di categoria
diversa da quella della patente di cui é in possesso, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie
A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito
di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato
fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la
cui guida é prevista una patente di categoria diversa, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126 (Durata e conferma
della validità della patente di guida)
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per
anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato
ilcinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni, e a
chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre
anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata
a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide
per cinque anni, e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età.
La patente della categoria D à valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può
stabilire termini di validità più ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i
veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti
fisici e psichici determinando altresì in quali casi debba addivenirsi
alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119,comma
1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo
116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento
biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che
abbiano superato i sessantacinque anni di etö ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva
a pieno carico non sia superiore a 2O t, e macchine operatrici.
5. La validità della patente può essere confermata
da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico,
di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati
nell'articolo 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare é
in possesso dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'articolo
116, comma 5, la visita S effettuata dalla commissione di cui all'articolo
119, comma 4.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti
di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per
la conferma della validitö della patente, comunica al prefetto del luogo
di residenza e al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui
agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 127 (Permesso provvisorio
di guida)
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente
il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione
di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità
ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio
1968, n.15 e 11 maggio 1971, n.390 (*), rilascia un documento provvisorio
di guida della validità massima di un mese.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato
può essere presentata immediatamente.
4. Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto
sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato
presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C.
la relativa domanda indirizzata al prefetto del luogo di residenza.
____________
(*) Per il titolo delle leggi
n. 15/1968 e n. 390/1971 si veda in nota all'art. 95
Art. 128 (Revisione della
patente di guida)
1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneitö
i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità
tecnica. L'esito della visita medica o dell' esame di idoneitö sono
comunicati al prefetto per gli eventuali provvedimenti di sospensione
o revoca della patente. L'esito della visita medica é comunicato
anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti
o esami previsti dal comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato
dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi
del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 129 (Sospensione
della patente di guida)
1. La patente di guida é sospesa, per la durata stabilita
nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione
di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo
V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida é sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità
o per la revisione disposta ai sensi dell'articolo 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 119.In tal
caso la patente é sospesa fintanto che l'interessato non produca
la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero
dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti provvedimenti
di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C..
3. La patente di guida é sospesa dal prefetto del luogo
di residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione
ai sensi dell'articolo 128. Per le patenti rilasciate da uno Stato estero,
dal prefetto del luogo dove é stato commesso il fatto di cui
al comma 1 e all'articolo 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento
all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente
e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2 é ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine
di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del
Ministro é comunicato all'interessato ed ai competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso é accolto,
la patente é restituita all'interessato.
Art. 130 (Revoca della
patente di guida)
1. La patente di guida é revocata dal prefetto del luogo
di residenza del titolare della stessa, secondo le norme di cui al capo
I,sezione II, del titolo VI: a) quando il titolare non sia in possesso,con
carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo
119;
b) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali
previsti dall'articolo 120;
c) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo
128, risulti non più idoneo;
d) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno Stato estero.
2.
Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento
di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per
la conferma di validità, una patente di guida di categoria non
superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti
i criteri di propedeuticitö previsti dallo articolo 116 per il conseguimento
delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo
117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente
revocata.
Art. 131 (Agenti diplomatici
esteri)
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse
da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre
persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti
dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti
suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono
coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per
le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera
e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti,
su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, ai sensi delle
vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di
circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe
di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle
targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione
per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento
e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al
momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine
di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
Art. 132 (Circolazione
dei veicoli immatricolati negli Stati esteri)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati
in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità
doganali, o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia
per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione
dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità
che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 133 (Sigla distintiva
dello Stato di immatricolazione)
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente
della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia é vietato l'uso di sigla diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 134 (Circolazione
di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri)
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente
o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano
a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima
di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento,
come stabilito nel regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma
1 scaduta di validità é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 135 (Circolazione
con patenti di guida rilasciate da Stati esteri)
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per
i quali é valida la loro patente o il loro permesso, purché
non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati
dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati
da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente.
Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, é prescritto, altresì, il possesso di un certificato
di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere
muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi
di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove
é stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato
di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte
le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;
ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente
italiana.
Art. 136 (Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della comunità
europea)
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata
da uno Stato membro della comunità economica europea, che abbiano
acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta
e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali é valida la loro patente senza
soste nere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. La patente
sostituita é restituita, da parte dell'autorità italiana
che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato
membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per
il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere
al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione
di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate
da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli
articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene
a norma dell'articolo 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non é
richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire,
emessa da uno Stato membro della comunità europea, é stato
subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non può essere accordata una validità che vada
oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui é richiesta la sostituzione, ai sensi
dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già
in sostituzione di una precedente patente italiana, é rilasciata
una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso
di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida senza
essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione
professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a
coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso
di validitö, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente
italiana scaduta di validità.
Art. 137 (Certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali
di guida)
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle
convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati
dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa
esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida,
previa esibizione della patente.
Art. 138 (Veicoli e conducenti
delle Forze armate)
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare,
al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di
cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle
strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata
dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il
predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale
in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della
patente militare di guida,che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante
di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento
di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma
3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per
veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il
tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio
o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare può ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché
gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo
o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati
con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli
a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite
d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il
Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale
di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
1O. In ragione della pubblica utilitö del loro impiego in servizi
di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome
di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale
dello Stato e della Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile, é soggetto alle sanzioni previste dall'articolo
125, comma 3. La patente di guida é sospesa dall'autorità
che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione
di appartenenza.
Art. 139 (Patente di servizio
per il personale che esplica servizio di polizia stradale)
1. Il personale già in possesso di patente di guida, che
esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'articolo 12, comma
1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai
sensi dell'articolo 93, comma 11, deve essere munito di una patente
speciale di servizio, che indichi le generalità dell'intestatario,
tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo,
ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio é rilasciata dal prefetto della
provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia
stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene.
Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per
il rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall' autorità militare ai sensi
dell'articolo 138 é alternativa a quella prevista dal comma 1.
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