TITOLO
III
DEI
VEICOLI
Art.
46 (Nozione di veicolo)
Art. 47 (Classificazione dei veicoli)
Art. 48 (Veicoli a braccia)
Art. 49 (Veicoli a trazione animale)
Art. 50 (Velocipedi)
Art. 51 (Slitte)
Art. 52 (Ciclomotori)
Art. 53 (Motoveicoli)
Art. 54 (Autoveicoli)
Art. 55 (Filoveicoli)
Art. 57 (Macchine agricole)
Art. 58 (Macchine operatrici)
Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche)
Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico)
Art. 61 (Sagoma limite)
Art. 62 (Massa limite)
Art. 63 (Traino veicoli)
Art. 64 (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte)
Art. 65 (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale
e delle slitte)
Art. 66 (Cerchioni alle ruote)
Art. 67 (Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi)
Art. 69 (Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi)
Art. 70 (Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)
Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi)
Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi)
Art. 73 (Veicoli su rotaia in sede promiscua)
Art. 74 (Dati di identificazione)
Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
e omologazione)
Art. 76 (Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità)
Art. 77 (Controlli di conformità al tipo omologato)
Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
Art. 79 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
Art. 80 (Revisioni)
Art. 81 (Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.)
Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli)
Art. 83 (Uso proprio)
Art. 84 (Locazione senza conducente)
Art.
85 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)
Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi)
Art. 87 (Servizio di linea per trasporto di persone)
Art. 88 (Servizio di trasporto di cose per conto terzi)
Art. 89 (Servizio di linea per trasporto di cose)
Art. 90 (Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)
Art.
91 (Locazione senza conducente con facolta' di acquisto-leasing e vendita
di veicoli con patto di riservato dominio)
Art.
92 (Estratto dei documenti di circolazione o di guida)
Art.
93 (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi)
Art.
94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario)
Art.
96 (Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica)
Art.
97 (Formalita' necessarie per la circolazione dei ciclomotori)
Art. 98 (Circolazione di prova)
Art. 99 (Foglio di via)
Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi)
Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe)
Art. 102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di
targa)
Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi)
Art. 104 (Sagome e masse limite delle macchine agricole)
Art. 105 (Traino di macchine agricole)
Art. 106 (Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole)
Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole)
Capo
I - Dei veicoli in generale
Art. 46
(Nozione di veicolo)
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano
sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo
quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore,
le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 47
(Classificazione dei veicoli)
1.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue
in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera
i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta
laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone
ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci,
aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t;
d) - categoria 0: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria 01: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria 02: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non
superiore a 3,5 t;
- categoria 03: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
- categoria 04: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art. 48
(Veicoli a braccia)
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Art. 49
(Veicoli a trazione animale)
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno
o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.
Art. 50
(Velocipedi)
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m
di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51
(Slitte)
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, é ammessa soltanto quando le strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare
il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di
cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 52
(Ciclomotori)
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi
le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità
fino a 45 km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite
in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del
Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò
non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità
per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche
atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2 sono considerati
motoveicoli.
Art. 53
(Motoveicoli)
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro
ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone,
in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato,
con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma
2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati
da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi;
su tali veicoli é consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto
di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a
vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale
una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive
sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche
uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono,altresì,considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio,
destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare
come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00
m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima
di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono
essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate
al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Art. 54
(Autoveicoli)
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica
o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente
al trasporto proprio. Su tali veicoli é consentito il trasporto
del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature
e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature
stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell'articolo 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli
autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se
vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il veicolo
o il trasporto é considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e
da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra
loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti.
La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti
possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o
di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il
ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti
in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e non superiori
a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Art. 55
(Filoveicoli)
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati
da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di
trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori
da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con
le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'articolo
54 per gli autoveicoli.
Art. 57
(Macchine agricole)
1.
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento
e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonchéé di addetti
alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate
alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole
si distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario
nonchè azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante
della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite
o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione
di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente
a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non
può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature
per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice
traente;
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocitö di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole
operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),numeri 1) e 2),e
di cui alla lettera b), numero 1),possono essere attrezzate con un numero
di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente;
i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo
degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Art. 58
(Macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate,
a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli
possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento
di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di
sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non
superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche
o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 15 km/h.
Art. 59
(Veicoli con caratteristiche atipiche)
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città,
i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal
52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla
quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione
e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi
veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti
per una o più delle categorie succitate.
Art. 60
(Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico)
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli
e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla
loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della
casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi
e negli equipaggiamenti, alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione
alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso
il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C..
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione
di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito
della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni
o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti
di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione é
compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed
al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione
sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti
e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di
sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco
di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione
nei registri previsti dall'articolo 5, comma trentaquattresimo del decreto-legge
30 dicembre 1982,n.953 (*), convertito con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n.53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A.
alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare
devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo
le norme del presente codice. La reimmatricolazione é ammessa
quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche
di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale
tipo di veicoli, determinate dal regolamento.Il regolamento stabilisce
anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli
devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento
della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle
attuali esigenze della circolazione.I medesimi veicoli sono iscritti
in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C..
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo
tipo di veicoli determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli,
o da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di motoveicoli.
____________
(*)
Il testo del trentaquattresimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982
(Misure in materia tributaria) é il seguente: "Gli autoveicoli
e i motocicli d'interesse storico, inseriti nei registri: Automotoclub
storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicata nel trentaquattresimo
comma".
Art. 61
(Sagoma limite)
1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza
non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché
mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati
a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti é consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50
m per i veicoli ad un asse e 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi,
per i veicoli isolati a due o più assi.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto
di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere
la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere
la lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan
e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili
in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il
valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,purché
mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e
dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano,
da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli
o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute
nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione
del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164,
comma 9.
Art. 62
(Massa limite)
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo,
salvo quanto disposto nell'articolo 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine
di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per
i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a
tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno
carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più
assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per
i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico
unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore
a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi,
la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non pu÷ eccedere 18 t
se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a
tre o più assi;26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di
veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore é
munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero
riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti
di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea
urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere
le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e
6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare
24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non
può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato
o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e
44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse
più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse
non deve superare 12 t, se la distanza assiale é inferiore a
1m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed
inferiore a 1,3 m il limite non può superare 16 t; nel caso in
cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale
limite non pu÷ eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'articolo 167, i limiti di massa stabiliti
dal presente articolo e dal regolamento é soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 10.
Art. 63
(Traino veicoli)
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più
di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione
dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, e salvo quanto disposto
dall'articolo 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia
rimorchio se questo non é più atto a circolare per avaria
o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'articolo
159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino,
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di
sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli
di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e
procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Capo
II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art. 64
(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente
sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'articolo
69 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 65
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e
delle slitte)
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1,
i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due
fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del
veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi
anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro
arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi
in cui l'uso dei medesimi é prescritto, ovvero con dispositivi
non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo
69, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 66
(Cerchioni alle ruote)
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno
carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre
che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti
di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai
inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono
essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi
nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano
la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione
animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente
ai requisiti stabiliti dal presente articolo é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 67
(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune
di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non
siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe é riservata ai comuni che
le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite
dal comma 1. Il modello delle targhe é indicato nel regolamento.
Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune é
stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati
in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta,ovvero viola le disposizioni
del comma 2, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli
a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
é soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa
non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 68
(Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi)
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a)
per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che
agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono
essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma
1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'articolo 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1
non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite
le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità
di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto
di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel
quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica
o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente
articolo e nell'articolo 69, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia richiesta l'omologazione, é soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 69
(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei
veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi)
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le
modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva
e le caratteristiche e le modalità di applicazione
dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi,
nonché, limitatamente ai velocipedi le caratteristiche dei dispositivi
di segnalazione acustica.
Art. 70
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio
di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali
servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli
a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata
nell'articolo 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione
"servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate
e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per
i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi
di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma
1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui é
consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio
di piazza. Si applicano,in quanto compatibili,le norme sul servizio
di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza é stata
ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione é
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Capo III
- Veicoli a motore e loro rimorchi Sezione I - Norme costruttive e di
equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Art. 71
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza
della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere
i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale,
nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto
con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi
1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione é effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C. - sono approvate tabelle e norme di unificazione
riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio
non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto
di merci pericolose, la sanzione amministrativa é
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 72
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore
a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli
autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi
di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezioni
di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono
altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale
di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite
nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti
atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere
equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno,
con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono
o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza
di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce
norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati
ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro
dei trasporti, salvo quanto previsto nell'articolo 162. Negli stessi
decreti é indicata la documentazione che l'interessato deve esibire
a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite,
per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e
di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative
e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti
al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione é effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra pu÷ essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere
reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 73
(Veicoli su rotaia in sede promiscua)
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva
e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità
anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente,
in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare
con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma
1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità,
non sia conforme per caratteristiche o modalitö di installazione e funzionamento
a quanto stabilito ai sensi del comma 2, é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art. 74
(Dati di identificazione)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo
stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato
con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da
non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo
stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o
della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile,
deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; é fatta salva la facoltà
per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministero dei
trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella
o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, é punito con l'arresto da quattro
a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 75
(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli
e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale
accertamento é limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita
e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Con lo stesso decreto é indicata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;
questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata
su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto é indcata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio
di piazza,di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto
di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di
cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale
o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta
in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato
ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art. 76
(Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità)
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto
con esito favorevole all'accertamento di cui all'articolo 75, comma
2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando
si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità
europee che, a termine dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di
origine é sostituito dalla dichiarazione di conformità
di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione é sospeso
per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia
al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.
Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti, per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo é conforme al tipo omologato.
Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità
ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione
progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia,
per la parte di propria competenza,la certificazione di origine che
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformitö, o dal certificato
di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più
fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni
di conformità. I criteri e le modalità operative per le
suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con
proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di
cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato
é soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
Art. 77
(Controlli di conformità al tipo omologato)
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere,
in qualsiasi momento, all' accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità.
Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora
dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della
conformitö al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti
e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri
sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme
al tipo omologato é soggetto, se il fatto non costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art. 78
(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti
a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato
il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche,
gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione
ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive
e funzionali,nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono
essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta
dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole,
le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale
sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti
abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 79
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale
da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento
entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento
cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda
i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità
e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola
con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non egolarmente
installati, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 80
(Revisioni)
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti,
i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi,
al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza
per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi
non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate
a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C..
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato
il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione
del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive
della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli
a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve
essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione
e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze
previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero
di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici,
la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati
già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sono
emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore
o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti
per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento
di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione
a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva
a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivitö
nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista
ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio
di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio,
l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n.
122 (1). Le suddette revisioni possono essere altresì affidate
in concessione ai consorzi e alle societö consortili, anche in forma
di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna
almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei
al corretto esercizio delle attivitö di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento;il titolare della ditta o, in sua
vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti
personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro
dei trasporti definisce con proprio decreto le modalitö tecniche e amministrative
per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese
di cui all'ottavo comma sono effettuati, con le modalitö di cui all'articolo
19, primo, secondo, terzo e quarto comma,della legge 1 dicembre 1986,n.870
(2),da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso
di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali
e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera
direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a
carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale
ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566
del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformitö dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni
di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle
imprese di cui al comma 8,nonché quelle inerenti ai controlli
periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità
che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono
all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C.
la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata
con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi
prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla
carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale
adempimento,la carta di circolazione sarà a disposizione presso
gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da
parte delle officine,che provvederanno a restituirla all'utente. Fino
alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Tale sanzione é raddoppiabile in caso di revisione omessa per
più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma
8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
____________
(1) Il testo
dell'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1992 (Disposizioni in materia
di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività
di autoriparazione) é il seguente:
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
é istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un registro delle imprese esercenti attività
di autoriparazioni. Il registro é articolato in quattro sezioni,
ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art.
1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4. (2) Il testo
dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 870/1986 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) é
il seguente:
1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella
3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta
degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le
spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato
con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede
dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico
dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle
spese di trasporto prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere
sarà a carico dei richiedenti. 4. Per lo svolgimento dei servizi
di cui ai commi precedenti il personale é autorizzato a servirsi
del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito
dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati
richiedenti.
Art. 81
(Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C.)
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C.
della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di
diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito
di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e
le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2.
Sezione
II - Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 82
(Destinazione ed uso dei veicoli)
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione
in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di
terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo é utilizzato,
dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per
trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale
e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione é
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali
possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate
dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di
linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui pu÷ essere
adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli
indicati sulla carta di circolazione é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza
per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,del titolo VI. In caso
di recidiva la sospensione é da sei a dodici mesi.
Art. 83
(Uso proprio)
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,
la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento
di necessità strettamente connesse con la loro attività,
a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della
M.C.T.C. sulla sussitenza di tali necessità, secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio é rilasciata sulla base
della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio;
su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n.298 (*),e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni
stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto
di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti stabiliti nella carta di circolazione é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. 6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo
senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti
nella licenza é punito con le sanzioni previste dall'articolo
46 della legge 6 giugno 1974, n.298.
____________
(*) La legge
n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci
su strada". Il testo dell'art. 46 della citata legge é il seguente:
"Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto dall'articolo
36 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto
di cose con autoveicoli o motoveicoli senza licenza o senza autorizzazione
oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione,
é punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da
lire centomila a lire trecentomila. Quando l'accertamento dei reati
di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto,
da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari,
a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del
successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo". La misura
minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo
soprariportato é stata successivamente moltiplicata
per due (legge 24 novembre 1981, n. 113, quarto comma). La misura attuale
della sanzione é quindi "da lire duecentomila a lire seicentomila".
Art. 84
(Locazione senza conducente)
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni
e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria
un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità
europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato
membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori
di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare
autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti
di autorizzazione,acquisiti in disponibilità mediante contratto
di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta
all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati a locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6
t;
b) i veicoli aventi massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto
promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto
di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli é rilasciata
sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con
il Ministro dell'interno, é autorizzato a stabilire eventuali
criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta
di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni
se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a
lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo
da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 85 (Servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone)
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone:
* Le motocarrozzette;
* le autovetture;
* gli autobus;
* i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti
specifici di persone;
* i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e, se si tratta
di autobus, da lire cinquecentomila a lire due milioni. La violazione
medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II del titolo VI.
Art. 86
(Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi)
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
é disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa
licenza é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta
di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni
del capo I, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 87
(Servizio di linea per trasporto di persone)
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e
con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito
da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto
di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni,
i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a
tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli é rilasciata
sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad
accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione
ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte
in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo
di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del
servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata
da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono
indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i
veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio
di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in
via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministro
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive
autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito
a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per
le quali ha titolo legale, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 88
(Servizio di trasporto di cose per conto terzi)
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore
si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione é rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed é accompagnata
dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano
la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione.
Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.298 (*), non si applicano
agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore
a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli
non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione
o nella carta di circolazione é punito con le sanzioni previste
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
____________
(*) Per la legge n. 298/1974 si veda in nota all'art. 83.
Art. 89
(Servizio di linea per trasporto di cose)
1. Il servizio di linea per trasporto di cose é disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
Art. 90
(Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi
é disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione é rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi
in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 91 (Locazione senza
conducente con facolta' di acquisto-leasing e vendita di veicoli con
patto di riservato dominio)
1.
I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta' di
acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione
sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data
di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione
viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire
il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e
dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle
medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione
anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella
iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla circolazione dei veicoli, il locatario e' responsabile in solido
con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma con
specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore
e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato
dominio l'art. 196, comma 1.
Art. 92 (Estratto dei
documenti di circolazione o di guida)
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione,
la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati
agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle
loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento
che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima
di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza
ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce
l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni
dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di
annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'.
Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni
dal rilascio della ricevuta, I'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni e alla sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art.
3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio
della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art. 93 (Formalita' necessarie
per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso
la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola
a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta'
di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni
di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove
richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce
le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo in particolare
per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne
il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i
casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni
al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la
carta di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio
1990, n. 187, a seguito di istanza da presen tare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di
circolazione. Della consegna e' data comunicazione dal P.R.A. agli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.. I tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel re golamento. Dell'avvenuta presentazione
della istanza il P.R.A, rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma
1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole quando
per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del
veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o
l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti,
il rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la
violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano
le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi
di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. su richiesta del corpo, ufficio
o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale.
A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al
comma 4, I'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a
servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite la caratteristiche
di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale
e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza
agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e dall'Art. 94 devono
essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI
a m informatici compatibili. La determinazione della
modalita' di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata
dal regolamento.
Art. 94 (Formalita' per
il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e per il trasferimento di residenza dell'intestatario)
1. In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli motoveicoli
e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione
di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del P.R.A.,
su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni
dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento
o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio
del nuovo certificato di proprieta'.
2. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'Ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,
provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente
procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, I'aggiornamento o
il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta',
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata all'ufficio
Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 95 (Carta provvisoria
di circolazione ed estratto della carta di circolazione)
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio della targa, I'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima
di novanta giorni.
2. L'estratto della carta di circolazione puo' essere rilasciato
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalita'
previste all'art. 92.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta
di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione,
farne denuncia agli organi di Polizia che ne prendono formalmente atto
e ne rilasciano ricevuta.
4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita'
ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio
1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria
di circolazione della validita' massima di trenta giorni.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia
di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta,
I'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta
di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 96 (Adempimenti conseguenti
al mancato pagamento della tassa automobilistica)
1.
Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le
tasse automobilistiche, I'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento
di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al prioprietario
del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia
dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di
tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi
del P.R.A., che ne da' comunicazione al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della
carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
dei trasporti.
2. Avverso al provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
Art. 97 (Formalita' necessarie
per la circolazione dei ciclomotori)
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a. un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di identificazione
e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato
di approvazione di cui all'art. 76;
b. un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario
responsabile della circolazione. I possessori di ciclomotori gia' in
circolazione debbono dotarsi entro il 31 dicembre 1994 del contrassegno
di identificazione (D.L. 28.10.1994, n. 601).
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione
sono riservate allo Stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno
di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della
Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente
alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni,
ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento
e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al
massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione,
le modalita' per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione
e di distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di
proprieta'.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori
che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace
chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita'
oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una
o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o
nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita'
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno
di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione
per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto
o alterato e' punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile
della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa
sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al
comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno
di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni
previste dall'art. 102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista
dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Sezione
III - Documenti di circolazione e immatricolazione
Art. 98
(Circolazione di prova)
1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi,
i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita,
i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici
di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione
e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo
di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e
114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove
tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti
per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però,
devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di
prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente
il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di appo-
sita delega.
2. La validità dell'autorizzazione é annuale; può
essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre,
la sanzione amministrativa é del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso
la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 99
(Foglio di via)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica,
per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare
a riviste prescritte dall'autoritö militare, a mostre o a fiere autorizzate
di veicoli nuovi ed usati, per i quali non é stata pagata la
tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di
una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C..
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere
i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione
di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica
costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso,
della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con se il foglio di via e/o la
targa provvisoria di cui al comma 1 é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per
più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa
é del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 100
(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi)
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente,
di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente
i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati
ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente
di una targa che é trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso
di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente
al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Nel regolamento é stabilito il marchio ufficiale che
le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono
portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche
e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità
per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi é vietato
apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria
o contraffatta é punito con l'arresto da tre a nove mesi e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate é punito
ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 101
(Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe)
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli
a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e
il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe
comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione
da destinare esclusivamente alle attività previste dall'articolo
208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto
con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente
i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori
pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale
della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del
tesoro é autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., all'atto dell' immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma
3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione
dell'ufficio del P.R.A. provvede, tramite gli organi di polizia, al
ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi é soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle targhe secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 102
(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa)
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che
ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia
di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione
generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate dall'articolo 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 é consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario,
di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella
targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché
i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della
targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'articolo
93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'articolo
100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base
della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova
non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con
il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2, é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 103
(Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi)
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo
o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio
del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o
la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo
il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle
targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità
per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale
della M.C.T.C..
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì,
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna
agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'articolo 159,
non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso
non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o
dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. é tenuto agli adempimenti
previsti dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o
gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui
al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati
su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo
le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi
ai sensi dell'articolo 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'articolo 215, comma 4. 5. Chiunque viola le disposizioni
di cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La
sanzione é da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione
é commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
Capo
IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici
Art. 104
(Sagome e masse limite delle macchine agricole)
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano
su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo
61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più
assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di pneumatici,tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 2O t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può
superare 1O t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,2O
m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,2O
m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni
statiche non deve essere inferiore al 2O% della massa della macchina
stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al
15% per le macchine con velocitö inferiore a 15 km/h, ridotto al 13%
per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non
pu÷ eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature
di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al
6O % della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al
90 % della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi
e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di
quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,6O m dal piano mediano
verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non
deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme
stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi
precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi
deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi
rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata
con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse
verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessitö funzionali hanno sagome
e masse eccedenti quelle previste nei commi dall' 1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione
di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva,atti a segnalare gli ingombri dati
dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno
indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su
strada.
1O. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che
supera le sagome o le masse fissate é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale
senza avere con sè l'autorizzazione é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma
dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 1O e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e
25 dell'articolo 10
Art. 105
(Traino di macchine agricole)
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente
é fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila .
Art. 106
(Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole)
1. Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano
sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia
quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate
con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il
bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere
inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità,
anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi
di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il
sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole
ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'articolo 57,
comma 2, lettera a),escluse quelle di cui al punto 3), devono essere
munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per
il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'articolo 57,
comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2,dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui
alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono
essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'articolo 57, comma
2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma
2, lettere a),b),g),h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'articolo
57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore
od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola
traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, é consentito
che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere
munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell' agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro
dell' ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo
stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e
modalitö di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità
europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli
interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati
dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio
il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni
dei commi 1, 2,3,4,5 e 6.
Art. 107
(Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole)
1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, sono
soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza
del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche
ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce
le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita
e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro
e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente
in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti
o entitö tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato
su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalitö stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale
per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata
da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia
a condizione di reciprocità.
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