TITOLO
VI
DEGLI
ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE DELLE RELATIVE SANZIONI
Art.
194 (Disposizioni di carattere generale)
Art.
195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Art.
196 (Principio di solidarietà)
Art.
197 (Concorso di persone nella violazione)
Art.
198 (Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie)
Art.
199 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)
Art.
200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
Art.
201 (Notificazione delle violazioni)
Art.
202 (Pagamento in misura ridotta)
Art.
203 (Ricorso al prefetto)
Art.
204 (Provvedimenti del prefetto)
Art.
205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)
Art.
206 (Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Art.
207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)
Art.
208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Art.
209 (Prescrizione)
Art.
210 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale)
Art.
211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o di rimozione di opere abusive)
Art.
212 (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata
attività)
Art.
213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa)
Art.
214 (Fermo amministrativo del veicolo)
Art.
215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo)
Art.
216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione della
targa o della patente di guida)
Art.
217 (Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione)
Art.
218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente)
Art.
219 (Revoca della patente di guida)
Art.
220 (Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente
codice)
Art.
221 (Connessione obiettiva con un reato)
Art.
222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)
Art.
223 (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)
Art.
224 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca della patente)
Capo I
- Degli illeciti e delle relative sanzioni Sezione I - Degli illeciti
amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni
di queste ultime
Art. 194
(Disposizioni di carattere generale)
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che
da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria,
si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (*), salve le modifiche
e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
____________
(*) La legge
n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Art. 195
(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento
di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila ed il limite massimo generale di lire quattromilioni. Tale
limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti
di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi
dell'articolo 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo,
si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie é
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici,
dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i
criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,
che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
Art. 196
(Principio di solidarietà)
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria, é obbligato in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova
che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario
e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione é commessa da persona capace di intendere
e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza,
la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione
o della vigilanza é obbligata, in solido con l'autore della violazione,
al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione é commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi
di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore é obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione stessa.
Art. 197
(Concorso di persone nella violazione)
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per
la quale é stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria,
ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione
prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 198
(Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con
una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle
aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore
ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Art. 199
(Non trasmissibilità dell'obbligazione)
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Art. 200
(Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
1. La violazione, quando é possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
Nel regolamento é indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e,
se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale é consegnata immediatamente all'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.
Art. 201
(Notificazione delle violazioni)
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore,munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo
196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario
del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore
o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione
pu÷ essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione.
Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
2. Qualora la residenza,la dimora o il domicilio del soggetto
cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non é obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua
agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'articolo 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione
che ha accertato la violazione con le modalitö previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni
si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione
generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi é tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
Art. 202
(Pagamento in misura ridotta)
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore é ammesso
a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento
in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede,
a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato
o notificato devono essere indicate le modalitö di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente,
su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non é consentito quando
il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire
il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé;
in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
Art. 203
(Ricorso al prefetto)
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo
196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui é consentito, possono proporre ricorso al prefetto
del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma
1 é tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni
dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento
utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora, nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n.689 (1), costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
____________
(*) Il testo
dell'art. 17 della citata legge n. 689/1981 é il seguente: "Art.
17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al
prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto dal Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela
delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740,
e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto é presentato
all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti
provinciali e comunali il rapporto é presentato, rispettivamente,
al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente
competente é quello del luogo in cui é stata commessa
la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autoritö amministrativa
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale
di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente
la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro
previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate,
alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge
nel termine previsto dal comma precedente.
Art. 204
(Provvedimenti del prefetto)
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio
o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati,
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con
la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende
anche le spese ed é notificata all'autore della violazione ed
alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente
titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto,
nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio
del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni
dalla sua effettuazione, ne da comunicazione al prefetto e all'ufficio
o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo
per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art. 205
(Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta
giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre
1991, n. 374 (1), l'opposizione é proposta innanzi al giudice
di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza
del pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 é regolato
dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n.689 (2).
____________
(1) L'art.
17 della legge n. 374/1991 (Istituzione del giudice di pace) sostituisce
l'art. 7 del codice di procedura civile con il seguente: "Art. 7 (Competenza
del giudice di pace). - Il giudice di pace é competente per le
cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace é altresì competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.
Il giudice di pace é inoltre competente, con il limite di valore
di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che la sanzione pecuniaria
sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta
ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, e
per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza
ed assistenza obbligatorie. E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanzadelle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagliusi riguardo
al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso deiservizi
di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentoridi immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissionidi fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e similipropagazioni che superino la
normale tollerabilità.
4) per le cause di apposizione alle sanzioni amministrativeirrogate
in base all'art. 75 del testo unico approvato condecreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". (2) Il testo degli articoli
22 e 23 della citata legge 689/1981 é il seguente:
"Art. 22 (Opposizione dell'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli
interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo
in cui é stata commessa la violazione, entro il termine di trenta
giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine é di sessanta
giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone
mediante ricorso, al quale é allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elaborazione
di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria. Quando é stato nominato un procuratore,
le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono
effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal
codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga
diversamente con ordinanza inoppugnabile".
"Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il ricorso é
proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne
dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso é tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza
di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli
atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore,
e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini
di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura
civile. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono
stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza
può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se
alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano
senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza
ricorribile per cassazione , convalida il provvedimento opposto, ponendo
a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel
corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria
il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere
nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito
dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia dopo la
precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che é subito dopo depositata in
cancelleria. A tutte le notificazione e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti
da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il pretore può rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento
o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola
anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Il pretore
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. La sentenza é inappellabile ma é ricorribile
per cassazione".
Art. 206
(Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Se il pagamento non é effettuato nei termini previsti
dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo
22 della legge 24 novembre 1981, n.689 (1), la riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria é regolata
dall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n.689 (2).
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso,i ruoli
sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale da in carico all'esattore
il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
____________
(1) Per il
testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'articolo
205. (2) Il testo dell'art. 27 della medesima legge 689/1981 é
il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato
per il pagamento, l'autoritö che ha emesso l'ordinanzaingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in basa alle norme previste per
la esazione dalle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione
in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto
l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria
e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano
il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni
possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione
delle proprie entrate. Se la somma é dovuta in virtù di
una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24,
si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero
delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso
di ritardo nel pagamento la somma dovuta é maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione é
divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo é trasmesso
all'esattore. La maggioranza assorbe gli interessi eventualmente
previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.
Art. 207
(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore é ammesso
ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente trasmette
al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia
del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli
deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma
pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista
per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta,
il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che
garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione
o del rilascio del documento fideiussorio é fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati
al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione
della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato
ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della
patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando
non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2, e comunque,per
un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli
di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia.
Art. 208
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché
da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie
e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale
annuo,definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno
1991, n. 190 (1), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza
stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS),istituito con legge 30 dicembre 1988, n.556 (2), per
la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione
stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia
di Stato dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per
cento del totale annuo sopra richiamato,per studi e ricerchesulla sicurezza
del veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi
da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro
é autorizzato ad adottare,con propri decreti,le necessarie variazioni
di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo
36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia
stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per
i comuni la comunicazione é dovuta solo da quelli con popolazione
superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro é autorizzato a introdurre con
propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata
e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
____________
(1) Il testo
dell'art. 2, comma 1, lettera x), della legge n.190/1991 (Delega al
Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale) é il seguente: "1. Il codice della strada
dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza
stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) - w) (omissis);
x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle
infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti
organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza
stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalitö
di educazione stradale; previsione che il Ministero dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministero dei trasporti e del tesoro, determini annualmente
le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità. (2)
La legge n. 556/1988 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge
4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive
e tecnologiche.
Art. 209
(Prescrizione)
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice é regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n.689 (*).
____________
(*) L'art.
28 della citata legge 689/1981 é il seguente: "Art. 28 (Prescrizione).
- Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno
in cui é stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
é regolata dalle norme del codice civile". Sezione II - Delle
sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecunarie.
Art. 210
(Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale)
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate
nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività
o di sospendere o cessare una determinata attività
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
3. Nei casi in cui é prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non é ammesso il pagamento
in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci
giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilitö
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato,
si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi é
stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della
patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione
su istanza degli eredi.
Art. 211
(Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
o di rimozione di opere abusive)
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'articolo 200 o,in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'articolo 201. Il verbale cosŇ redatto costituisce titolo anche
per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale
al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino
dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in
relazione all'entitö delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi;
l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso,
l'ordinanza suddetta é emanata dal prefetto entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al
comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente
proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente
proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il
quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento
della sanzione accessoria. L'ordinanza é comunicata al trasgressore
ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui é
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario
della strada, da facoltà a quest'ultimo di compiere le opere
suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette
la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione
di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 6.
Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di
impossibilitö a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In
tal caso il prefetto pu÷ disporre l'esecuzione degli interventi necessari
a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma
4. 7. L'opposizione, di cui all'articolo 205, si estende
alla sanzione accessoria.
Art. 212
(Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività)
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono
che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'articolo 201. Il verbale cosŇ redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze
lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio
dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla
sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo
203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione
dö atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece
ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende
alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede
alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'articolo 650
(*) del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede,
con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di
tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al
prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la
esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede
il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir
meno degli impedimenti, consente a che l'attivitö sospesa sia ripresa
o continuata. Di ciò é data comunicazione al prefetto.
____________
(*) Si riporta
il testo dell'art. 650 del codice penale: "Art.650 (Inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità). Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, é punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. L'ammenda originaria
fino a lire duemila é stata aumentata di quaranta volte dall'art.
3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice
penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 213
(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa)
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione acces
soria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta
la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il
veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le
modalitö previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo é posta
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità
stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro é ammesso ricorso
al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro é confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo é sottoposto
al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso, é punito
con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso
al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso
al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza
di dissequestro, il veicolo pu÷ essere venduto secondo le modalità
previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione
della sanzione pecuniaria, se questa non é stata soddisfatta,nonché
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale
é restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del
sequestro in luogo della vendita é disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale é stata disposta la confisca
del veicolo é comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione
nei propri registri.
Art. 214
(Fermo amministrativo del veicolo)
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo,l'organo di polizia che accerta
la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed
a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò é fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di
fermo amministrativo del ciclomotore, é ritirato il certificato
di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.
2. Il veicolo é restituito all'avente titolo o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci
o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle
spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione é redatto verbale da consegnare in
copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo
é ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa
la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma
1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento
della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice é previsto
il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione
provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto
al fermo amministrativo é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo
in un deposito autorizzato.
Art. 215
(Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo)
1. Quando, ai sensi del presente codice, é prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa é
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento
di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione
della sanzione accessoria é indicata nel verbale di contestazione
notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia,
con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle
dette spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 del codice
civile.
3. Nell'ipotesi in cui é consentito il blocco del veicolo,
questo é disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione,
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito
blocco é fatta menzione nel verbale di contestazione notificato
ai sensi dell'articolo 201. La rimozione del blocco é effettuata
a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento,
bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite
nel regolamento. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'articolo
2756 (*) del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento
di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende
l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo pu÷
essere alienato o demolito secondo le modalitö stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione,
di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente
diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione
o blocco del veicolo é ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo
203.
____________
(*) Si riporta il testo dell'art. 2756, terzo comma, del codice civile:
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché
non é soddisfatto del suo credito e può anche venderla
secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Art. 216
(Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione della
targa o della patente di guida)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, é stabilita
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
o del certificato di idoneitö tecnica per le macchine agricole, o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della
targa, ovvero della patente di guida, il documento é ritirato,
contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore
ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole,delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura
se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici
é determinata con riferimento al luogo della commessa violazione.
Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti
adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore.
Del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire
il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa,
si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo
214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione
viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del
compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le
macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203
si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso,
la sanzione accessoria é confermata. In caso di declaratoria
di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria
e l'interessato pu÷ chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma
1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione
accessoria. 6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione
é ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il
ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia
stata ritirata, é punito con l'arresto da uno ad otto mesi e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 217
(Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione)
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione,
questa é ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta
la violazione; del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente
a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si
estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, é determinato in relazione alla gravità della violazione
commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza é notificata all'interessato
e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno
in cui il documento é ritirato, a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni,
il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..Qualora si tratti
di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità
ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato
periodo con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione
é comunicata all'autorità competente dello Stato che ha
rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.. Della restituzione é data comunicazione al prefetto
ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità
per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel
regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata
restituzione.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo é punito con l'arresto
da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da tre a dodici mesi.
Art. 218
(Sanzione accessoria della sospensione della patente)
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente é ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta
la violazione; del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio
di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel
luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale
di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente
a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui
si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati nella singola norma, é determinato in relazione
alla gravità della violazione commessa ed alla entità
del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe cagionare. L'ordinanza é notificata immediatamente all'interessato
e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
Essa é iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre
dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare della patente pu÷ ottenerne
la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida é aumentata a seguito
di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo
di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla
patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede
ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si
applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente
viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente é
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. 6. Chiunque, durante
il periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente é punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.
Art. 219
(Revoca della patente di guida)
1. Quando, ai sensi del presente codice, é prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento é emesso dal prefetto
del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei casi previsti
dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa
violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una
delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca
della patente, ne dà,entro i cinque giorni successivi, comunicazione
al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con
l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla
notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà
comunicazione all'ufficio competente della Direzione generale della
M.C.T.C..
3. Avverso il provvedimento di revoca é ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordi
nanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi.
Se il ricorso é accolto, il provvedimento stesso é revocato
e la patente é restituita all'interessato; la restituzione é
comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
Capo II
- Degli illeciti penali Sezione I - Disposizioni generali in tema di
reati e relative sanzioni
Art. 220
(Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente codice)
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore é tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato
al pubblico ministero, ai sensi dell'art.347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere
al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi
di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi
un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa
solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notozia di reato , perché si proceda contro
il trasgressore ai sensi delle disposizioni del Capo I del presente
titolo. In tali casi I termini ivi previsti decorrono dalla data della
ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Art. 221
(Connessione obiettiva con un reato)
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di
una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere
del reato é anche competente a decidere sulla predetta violazione
e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o
per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 220.
Sezione
II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Art. 222
(Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati) .
1 Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna
le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente é da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione
della patente é da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo
la sospensione é da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data
della condanna definitiva per la prima violazione.
Art. 223
(Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3,l'agente o l'organo
che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata,
tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa
violazione. Copia dello stesso rapporto é trasmessa, contestualmente,
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro
quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validitö della patente fino ad un massimo di un anno
ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento
é iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C..
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali é prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca
della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione
ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,
dispone la sospensione provvisoria della validità della patente
di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento é iscritto
sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non é possibile, per qualsiasi
motivo, il verbale di contestazione é trasmesso, senza indugio,
al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la
patente entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza, presso
il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice
di procedura penale (*), nel termine di quindici giorni, ne trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3. 5. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, é
ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro é
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C.. Se il ricorso é accolto, la patente é
restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione
della patente, di cui al comma 3, é ammessa pposizione, ai sensi
dell'articolo 205.
____________
(*) Si riporta
il testo dell'art. 648 del codice di procedura penale: "Art. 648 (Irrevocabilità
delle sentenze e dei decreti penali).
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali
non é ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione é ammessa, la sentenza é irrevocabile
quando é inutilmente decorso il termine per proporla o quello
per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi é
stato ricorso per cessazione, la sentenza é irrevocabile dal
giorno in cui é pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna é irrevocabile quando é
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile".
Art. 224
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca della patente)
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa,
il prefetto, se é previsto dal presente codice che da esso consegua
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C..
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria é costituita
dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato
e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso
di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli
218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva
alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di
estinzione é comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.. Essa é iscritta nella patente.
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