TITOLO VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE DELLE RELATIVE SANZIONI

 

Art. 194 (Disposizioni di carattere generale)

Art. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 196 (Principio di solidarietà)

Art. 197 (Concorso di persone nella violazione)

Art. 198 (Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 199 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

Art. 201 (Notificazione delle violazioni)

Art. 202 (Pagamento in misura ridotta)

Art. 203 (Ricorso al prefetto)

Art. 204 (Provvedimenti del prefetto)

Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)

Art. 206 (Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 209 (Prescrizione)

Art. 210 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale)

Art. 211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive)

Art. 212 (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività)

Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa)

Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo)

Art. 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo)

Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione della targa o della patente di guida)

Art. 217 (Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione)

Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente)

Art. 219 (Revoca della patente di guida)

Art. 220 (Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente codice)

Art. 221 (Connessione obiettiva con un reato)

Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)

Art. 223 (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)

Art. 224 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente)

 

Capo I - Degli illeciti e delle relative sanzioni Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

Art. 194 (Disposizioni di carattere generale)
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (*), salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
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(*) La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.

Art. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire trentamila ed il limite massimo generale di lire quattromilioni. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie é aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

Art. 196 (Principio di solidarietà)
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, é obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione é commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza é obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore é obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

Art. 197 (Concorso di persone nella violazione)
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale é stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 198 (Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Art. 199 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
1. La violazione, quando é possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento é indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale é consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 201 (Notificazione delle violazioni)
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione pu÷ essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
2. Qualora la residenza,la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non é obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalitö previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi é tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5
. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Art. 202 (Pagamento in misura ridotta)
1
. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore é ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalitö di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non é consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

Art. 203 (Ricorso al prefetto)
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui é consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2
. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 é tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3
. Qualora, nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689 (1), costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
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(*) Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 689/1981 é il seguente: "Art. 17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto é presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto é presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente é quello del luogo in cui é stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autoritö amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 204 (Provvedimenti del prefetto)
1
. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed é notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.
2
. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3
. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)
1
. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2
. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (1), l'opposizione é proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3
. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 é regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689 (2).
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(1) L'art. 17 della legge n. 374/1991 (Istituzione del giudice di pace) sostituisce l'art. 7 del codice di procedura civile con il seguente: "Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace é competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace é altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni. Il giudice di pace é inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanzadelle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagliusi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso deiservizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentoridi immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissionidi fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e similipropagazioni che superino la normale tollerabilità.
4) per le cause di apposizione alle sanzioni amministrativeirrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". (2) Il testo degli articoli 22 e 23 della citata legge 689/1981 é il seguente:
"Art. 22 (Opposizione dell'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui é stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine é di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale é allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elaborazione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando é stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".
"Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il ricorso é proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso é tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione , convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che é subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazione e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. La sentenza é inappellabile ma é ricorribile per cassazione".

Art. 206 (Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1
. Se il pagamento non é effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.689 (1), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria é regolata dall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n.689 (2).
2
. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso,i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3
. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
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(1) Per il testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'articolo 205. (2) Il testo dell'art. 27 della medesima legge 689/1981 é il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autoritö che ha emesso l'ordinanzaingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in basa alle norme previste per la esazione dalle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma é dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta é maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione é divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo é trasmesso all'esattore. La maggioranza assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)
1
. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore é ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2
. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio é fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3
. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2, e comunque,per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4
. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1
. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2
. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo,definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (1), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS),istituito con legge 30 dicembre 1988, n.556 (2), per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato,per studi e ricerchesulla sicurezza del veicolo.
3
. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad adottare,con propri decreti,le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4
. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione é dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
5
. Il Ministro del tesoro é autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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(1) Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera x), della legge n.190/1991 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) é il seguente: "1. Il codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) - w) (omissis); x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalitö di educazione stradale; previsione che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità. (2) La legge n. 556/1988 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

Art. 209 (Prescrizione)
1
. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice é regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.689 (*).
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(*) L'art. 28 della citata legge 689/1981 é il seguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione é regolata dalle norme del codice civile". Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecunarie.

Art. 210 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale)
1
. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2
. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3
. Nei casi in cui é prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non é ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4
. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilitö di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi é stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Art. 211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive)
1
. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'articolo 200 o,in mancanza, nella notificazione prescritta dall'articolo 201. Il verbale cosŇ redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2
. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3
. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entitö delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta é emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza é comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4
. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui é obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, da facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5
. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilitö a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto pu÷ disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. 7. L'opposizione, di cui all'articolo 205, si estende alla sanzione accessoria.

Art. 212 (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività)
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'articolo 201. Il verbale cosŇ redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2
. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dö atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3
. L'opposizione prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
4
. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'articolo 650 (*) del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5
. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attivitö sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò é data comunicazione al prefetto.
____________

(*) Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale: "Art.650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, é punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. L'ammenda originaria fino a lire duemila é stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa)
1
. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione acces soria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2
. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalitö previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo é posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.
3
. Avverso il provvedimento di sequestro é ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro é confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4
. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo é sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso, é punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5
. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo pu÷ essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non é stata soddisfatta,nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale é restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita é disposta la distruzione.
6
. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7
. Il provvedimento con il quale é stata disposta la confisca del veicolo é comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo)
1
. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo,l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò é fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, é ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.
2
. Il veicolo é restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3
. Della restituzione é redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4
. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo é ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6
. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7
. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice é previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.

Art. 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo)
1
. Quando, ai sensi del presente codice, é prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa é operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria é indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'articolo 201.
2
. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
3
. Nell'ipotesi in cui é consentito il blocco del veicolo, questo é disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco é fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'articolo 201. La rimozione del blocco é effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 (*) del codice civile.
4
. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo pu÷ essere alienato o demolito secondo le modalitö stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
5
. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo é ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.
____________

(*) Si riporta il testo dell'art. 2756, terzo comma, del codice civile: Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non é soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione della targa o della patente di guida)
1
. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, é stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneitö tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento é ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici é determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2
. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3
. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4
. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria é confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato pu÷ chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5
. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria. 6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione é ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, é punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 217 (Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione)
1
. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa é ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2
. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, é determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza é notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento é ritirato, a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione é comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3
. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Della restituzione é data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4
. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5
. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6
. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo é punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi.

Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente)
1
. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente é ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro é fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2
. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, é determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza é notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa é iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente pu÷ ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3
. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida é aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5
. Avverso il provvedimento di sospensione della patente é ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente é punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Art. 219 (Revoca della patente di guida)
1
. Quando, ai sensi del presente codice, é prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento é emesso dal prefetto del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.
2
. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà,entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C..
3
. Avverso il provvedimento di revoca é ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordi nanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso é accolto, il provvedimento stesso é revocato e la patente é restituita all'interessato; la restituzione é comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..

Capo II - Degli illeciti penali Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

Art. 220 (Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente codice)
1
. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore é tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art.347 del codice di procedura penale.
2
. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3
. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4
. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notozia di reato , perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del Capo I del presente titolo. In tali casi I termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

Art. 221 (Connessione obiettiva con un reato)
1
. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato é anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2
. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 220.

Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati) .
1
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2
. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente é da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente é da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione é da due mesi a un anno.
3
. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Art. 223 (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)
1
. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3,l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto é trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
2
. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validitö della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento é iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
3
. Nelle altre ipotesi di reato per le quali é prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento é iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non é possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione é trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza, presso il proprio ufficio.
4
. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale (*), nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, é ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro é comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso é accolto, la patente é restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, é ammessa pposizione, ai sensi dell'articolo 205.
____________

(*) Si riporta il testo dell'art. 648 del codice di procedura penale: "Art. 648 (Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali).
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non é ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione é ammessa, la sentenza é irrevocabile quando é inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi é stato ricorso per cessazione, la sentenza é irrevocabile dal giorno in cui é pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna é irrevocabile quando é inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile".

Art. 224 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente)
1
. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se é previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
2
. Quando la sanzione amministrativa accessoria é costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
3
. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4
. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione é comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa é iscritta nella patente.