TITOLO
II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
- Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art. 13 (Norme per la
costruzione e la gestione delle strade)
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base
della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche
per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare.
Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione
di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico
ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti
le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio
architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e
degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto
di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 é consentita
solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono
l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata
in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalitö di
cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti
in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli
stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade
di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire
e tenere aggiornati la cartografia,il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto
che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi
alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità
temporale riferita all'anno nonchéper adempiere agli obblighi
assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
strada le, di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire
i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente nonché comunicarli agli organismi internazionali.
Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle
direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi
decreti.
Art. 14 (Poteri e compiti
degli enti proprietari delle strade)
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire
la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonchè
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.
Art. 15 (Atti vietati)
1. Su tutte le strade e loro pertinenze é vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere,le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare
la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per
la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare
e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,lettere a),b)
e g), é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), h) ed i), é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 16 (Fasce di rispetto
in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori
dei centri abitati)
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprietö stradali fuori dei centri abitati é vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni
di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni
ovvero recinzioni. Il regolamento,in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,comma 2,nonché
alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro
le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì,
una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro
le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893
del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati
sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi
sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo
lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli é vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative
alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 17 (Fasce di rispetto
nelle curve fuori dei centri abitati)
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita
a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,
osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza
della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18 (Fasce di rispetto
ed aree di visibilità nei centri abitati)
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni
ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate
dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti
le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto
di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati
è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalitö dell'intersezione stessa e le
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che
si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate
in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della
strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della
circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 19 (Distanze di sicurezza
dalle strade)
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di
tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonchè
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica
o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto,
previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili
del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 20 (Occupazione della
sede stradale)
1. Sulle strade di tipo A), B), C), e D) S vietata ogni tipo
di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,
anche a carattere provvisorio, non é consentita, fuori dei centri
abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti
di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi
da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere
consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza,
purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera
una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni
non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità
delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche
geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già
esistenti alla data di entrata in vigore del codice,possono autorizzare
l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente
comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacitö motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 21 (Opere, depositi
e cantieri stradali)
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorità di cui all'articolo 26 é vietato eseguire opere
o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade
e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e
sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte,
il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità
ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte
del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari
per la regolazione del traffico, nonché le modalità di
svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle
del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate,
a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 22 (Accessi e diramazioni)
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario
della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti
di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità
alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario
può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei
medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e
di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo é subordinato alla realizzazione di parcheggi
nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti
tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità,
nei casi di impossibilitö di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi
stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto
stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti
di sicurezza e fluiditö per la circolazione, l'ente proprietario della
strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente
alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni
a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando
più proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10.Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni,
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni
sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di
accelerazione e di decelerazione.
11.Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario,
oppure mantiene in esercizio accessi preesistentiprivi di autorizzazione,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei
luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12.Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 23 (Pubblicità
sulle strade e sui veicoli)
1. Lungo le strade o in vista di esse é vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,
segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità
e l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarre
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque,
impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché
le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate é vietata
la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per I conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche
o di edifici o di luoghi di interesse storico o aritistico, é
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse é soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto
delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza
é dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada é statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati
su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione é subordinata al preventivo nulla osta
di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblici posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza
e nelle stazioni di servizio e di rifornomento di carburante. Nell'interno
dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per
ragioni di interesse generale o di ordine pratico, I comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade é
consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio
solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti I cartelli indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli
sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste da questo codice. La
pubblicità fonica sulle strade é consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, I comuni possono limitarla a determinate
ore mod a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministero dei lavori pubblici può impartire agli
enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e di quelle attuate del regolamento, nonché
disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamernto
di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilioni
trecentocinquantamila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere
tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni altro impianto e forma di
pubblicità, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo
VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo
altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni
dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada a terzo.
Art. 24 (Pertinenze delle
strade)
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate
in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme
e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio
e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente
ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze
di servizio sono determinate,secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino
la circolazione, o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio
e da fabbricati destinate al ristoro possono apparte nere anche a soggetti
diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario
in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo
26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento
di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente,
a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma
7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività
esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva
non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
Art. 25 (Attraversamenti
ed uso della sede stradale)
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche
e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi
e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque
interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono,
per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso
e la loro manutenzione non intralcino la circolazione dei veicoli sulle
strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza
della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente
di cui all'articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare
pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e
l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti
nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione
o nelle norme del regolamento é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a
sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo
le norme del capo I, sezione II,del titolo VI.
8. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 26 (Competenza per
le autorizzazioni e le concessioni)
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità
alle relative convenzioni; l' eventuale delega é comunicata al
Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo
sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade
in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni é di
competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque
destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade
o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra,
sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria,
e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari,
di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27 (Formalità
per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni)
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni
di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali,
sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S., e, in caso di strade
in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle
con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni
di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al
comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario
della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo
e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti
dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio
dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle
quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per
l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere
tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto
di pubblici servizi é fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione
costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante
dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere,
nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme,che é tenuto a presentare ad
ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo
12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10
il responsabile é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione
del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,la
sospensione é definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del
ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 28 (Obblighi dei
concessionari di determinati servizi)
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie,
di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di
acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature
e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo
di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario
per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi
di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si
renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione
dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti
dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento
dell'impianto é a carico del gestore del pubblico servizio; i
termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente
concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici
perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico
servizio é tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali
penali fissate nelle specifiche convenzioni.
Art. 29 (Piantagioni e siepi)
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e
di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità
dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali
o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi
é tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 30 (Fabbricati, muri
e opere di sostegno)
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità,
il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può
ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario
dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione
o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo
le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere
ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione é a
carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa é fatto con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi
con decreto del presidente della regione, su proposta del competente
ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente
a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione
di nuove strade, é a carico dell'ente cui appartiene la strada,
fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere
di manutenzione di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3. 8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al
comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 31 (Manutenzione
delle ripe)
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali
alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire
la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare
di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 32 (Condotta delle
acque)
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto,
a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni
non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che
hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua
hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì,
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare
alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione
rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza
dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in
modo che le acque non cadano sulla sede stradale ne comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo
stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono
tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti
di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge
ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
Art. 33 (Canali artificiali
e manufatti sui medesimi)
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure
di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla
sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce
di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli
utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade
o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui
canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione,
essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro
o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente
proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la
strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere
ricadenti in località soggette a servitù militari per
le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture
e con le prescrizioni sopra indicate é obbligatoria da parte
dei proprietari o utenti delle acque ed é a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione
dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per
dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo é
a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l'onere di manutenzione
dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 34 (Oneri supplementari
a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)
1. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n),
devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo
pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa
e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma é equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata
del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione
dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Se non é stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal
medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1,
comma terzo della legge 24 gennaio 1978, n.27, e successive modificazioni,
a carico del proprietario.
____________
(*) Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 27/1978 (Modifiche
al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto
dall'art. 5, quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
é il seguente: Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici
registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo
alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario
del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per cento dell'importo
dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce.
La sopratassa é elevata al venti per cento se il pagamento é
effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine
stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la sopratassa
é pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente
pagamento le predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi
non corrisposta. L'importo delle sopratasse non pu÷ essere inferiore
a lire cinquemila.
Capo II
- Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art. 35 (Competenze)
1. Il Ministero dei lavori pubblici é competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare,
in ordine alle quali é competente il comando militare territoriale.
Stabilisce,inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui
devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi
ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove
si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici é autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente
codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro dei trasporti é autorizzato
ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'articolo 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, che é posto alle dirette dipendenze
del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni
di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice,le
quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
Art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana)
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, é fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino,
anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati
per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche
derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni
interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del
Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico
per la viabilitö extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari
delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*), che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'articolo
17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico, ed il risparmio energetico,
in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto
e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica
di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica
del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta,
al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale
che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni.
Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di
cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo
226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente
della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui
al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta
nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubbici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi
delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il
piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale fissato dalla regione
ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche
per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma
3, le autorità indicate dall'articolo 27,terzo comma, della legge
8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti
delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti
di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti
al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati
inclusi nell'albo stesso.
10.I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
____________
(*) Il testo dell'art. 3,
comma 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali)
é il seguente:"4. La regione determina gli obiettivi della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali". Û Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990
é il seguente:
"Art. 17 (Aree metropolitane)".
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli
e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione e in ordine alle attivitö economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
culturali e alle ;caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area
metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una
provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali
e all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando
l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità
metropolitana con specifica podestà statuaria ed assume la denominazione
di "città metropolitana".
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può
con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando
l'area metropolitana di Cagliari". Il testo dell'art.19 della citata
legge n. 142/1990 il seguente:
"Art. 19 (Funzioni della città metropolitana e dei comuni)."
1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città
metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni
normalmente affidate ai comuni quando hanno percepito carattere sovracomunale
o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte
in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti
materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle
risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola
e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello
metropolitano.
2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e
i contributi sui servizi ad essi attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite
espressamente alla "città metropolitana". Il testo dell'art.
27, comma 3, della legge n. 142/1990, più volte citata é
il seguente: "3. Per verificare la possibilità di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate."
Art. 37 (Apposizione e
manutenzione della segnaletica stradale)
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine
del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade
locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada.
La rimanente segnaletica é di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano
la collocazione della segnaletica é ammesso ricorso, entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro
dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art. 38 (Segnaletica stradale)
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità
con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici,
esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41,
prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali
che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono
su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni
degli agenti di cui all'articolo 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali
per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga
a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme e dal regolamento per
la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo
di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma,
dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità
di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze),
le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono,
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini
del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque,
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione
delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri
di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria
e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche
parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo
per il quale S stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non
é previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione
dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimitö
delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso
pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata,
devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade
di uso pubblico é ammessa l'installazione di segnaletica stradale
militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme
sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono
tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali
ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione
dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che
sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento
o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero
dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di
inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede
il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce
titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni
del presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art. 39 (Segnali verticali)
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano
la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni
cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti
della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione
di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei
veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego
e diapposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che
non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento
si applica il comma 13 dell'articolo 38.
Art. 40 (Segnali orizzontali)
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni
od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne
un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti
alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare
le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza"
o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del
personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima
del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario,
per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni,
i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali,
nonchè le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate:
le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate
tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove é eventualmente
affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate
solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse
e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una
striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il
cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti
dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle
persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono
essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in
prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 41 (Segnali luminosi)
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono
di forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma
di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato é identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra,
e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso
di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere
dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero.
I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, ne di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale
e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento
di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che
si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma
di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato é identico a quello delle luci di cui al
comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la
corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma
di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneitö indicati dal regolamento
e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare
l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla
sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono
dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì,
dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi
in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia
i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne l'attraversamento
pedonale, ne oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le
indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato
delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente
ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle
frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli
devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella
per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone
o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione
alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci
che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua
traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla
o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere
la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di
X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la
luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai
veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X
rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma
1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata
velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di
precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale,
il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di
usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio.
Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne
semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità
di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere
in rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art. 42 (Segnali complementari)
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi
destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le
modalità di impiego e di apposizione.
Art. 43 (Segnalazioni
degli agenti del traffico)
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli
agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per
tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale
é fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti
che abbiano giö impegnato l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per
tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti
da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia,
e per contro "via libera" per coloro che percorrono la direzione indicata
dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrö abbassare
il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto"
per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di
lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o
con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare
o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari
o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere
situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente,
ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità
e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza,
sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Art. 44 (Passaggi a livello)
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce
rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale
avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro
dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico,
sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o
non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere
le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere
deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente
la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente
che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle
semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica.
Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata
sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di
adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti
di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello,
le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere
e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello
e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno
carattere di pubblica utilità, nonchà di indifferibilità
e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità.
Art. 45 (Uniformità
della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni)
1.Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale
non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice,
dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonchè
la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso
da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli
enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e
alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,rimuovere
o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale
non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo,
di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme
e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli
che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché
a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono
presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero
la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi
alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori
pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti
degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti
in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada
può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare,
spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni,
i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che
siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione
di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio,
a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario
ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali
che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione
od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità
e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate
altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La fabbricazione dei segnali stradali é consentita
alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede,
a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento.
Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque
difformi dai prototipi omologati o approvati é soggetto, ove
il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle
cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
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