BOLOGNA
Regolamento
unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non
di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)
OGGETTO
CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
CAPO II (CONDIZIONI DI ESERCIZIO)
CAPO III (ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)
CAPO IV (COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA)
CAPO V (ORGANICO DEI SERVIZI TAXI E N.C.C.)
CAPO VI (MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)
CAPO VII (MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI)
CAPO VIII (ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)
CAPO IX (OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC)
CAPO X (CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI
E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
TAXI E N.C.C.)
CAPO XI (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)
CAPO XII (ILLECITI E SANZIONI)
CAPO XIII (DISPOSIZIONI FINALI)
ODG/PRG:
116
PG: 4169599
Data Seduta: 28/04/99
Data inizio vigore: 22/06/99
Oggetto:
Approvazione del regolamento unificato per la gestione sovracomunale
degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio
con conducente).
La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL
CONSIGLIO
Premesso:
- che il Comune di Bologna e i Comuni di: Anzola dell'Emilia, Calderara
di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia,
Pianoro, Sasso Marconi, S.Lazzaro di Savena e Zola Predosa hanno stipulato
in data 1 agosto 1997 una convenzione per la gestione unificata degli
autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con
conducente);
- che detta gestione è disciplinata in modo uniforme da un apposito
regolamento adottato da tutti i suddetti Comuni in attuazione della
citata convenzione (per il Comune di Bologna mediante delibera consiliare
ODG n. 110 del 12.5.97);
Considerato:
- che si rende necessario apportare al testo regolamentare una serie
consistente di modifiche ed integrazioni, in ragione da un lato degli
adattamenti suggeriti dall'esperienza del primo anno di gestione unificata
e dall'altro dal recepimento della nuova normativa sulla semplificazione
amministrativa ( legge 127/97, DPR 403/98 e legge 191/98) e sul trasporto
pubblico locale (D.Lvo 422/97);
- che tali modifiche ed integrazioni interessanti - seppur in misura
differenziata - l'insieme dell'articolato, rendono opportuna l'adozione
di un nuovo regolamento;
Considerato altresì:
- che la proposta del nuovo testo regolamentare è stata elaborata
dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 10 del regolamento, nel
corso di svariate sedute (di cui ai verbali in atti) ove i rappresentanti
di tutte le componenti interessate (amministrazioni comunali, organizzazioni
sindacali ed economiche degli operatori, associazioni degli utenti)
hanno recato il loro apporto alla formulazione di un articolato, la
cui stesura finale è stata approvata all'unanimità;
- che la Conferenza dei Sindaci (o Assessori delegati) tenutasi il 30
ottobre 1998, in attuazione del disposto art. 3 della Convenzione istitutiva
dei servizi unificati e per valutare complessivamente l'andamento dei
servizi stessi, ha espresso pieno apprezzamento al nuovo regolamento,
impegnandosi a sostenerne l'iter di approvazione da parte dei rispettivi
Consigli comunali;
- che la Provincia di Bologna, cui spetta ai sensi di legge ( art. 28,
comma 2, lett.e) della legge regionale n.30/98) l'approvazione del regolamento
adottato, ha concorso tecnicamente all'elaborazione del nuovo testo,
partecipando ai lavori della precitata Commissione Consultiva, ed ha
espresso il medesimo apprezzamento in sede di Conferenza, ove ha assicurato,
in qualità di invitata, la propria presenza istituzionale;
Dato atto che:
- il nuovo testo regolamentare è stato sottoposto al parere dei
Consigli di Quartiere ai sensi degli articoli 10 e 11 del vigente "Regolamento
sul decentramento" e che nei termini previsti hanno risposto i
Quartieri: Porto, Reno, Saragozza, Navile, Borgo Panigale, Santo Stefano,
San Vitale, come da documentazione in atti;
- che i Quartieri: Navile, San Vitale, Reno, Borgo Panigale si sono
espressi favorevolmente;
- che i Quartieri: Santo Stefano, Porto e Saragozza, hanno espresso
parere favorevole al testo del regolamento pur formulando osservazioni
e considerazioni su alcuni aspetti della gestione del servizio;
- che i Quartieri: San Donato e Savena, non hanno fatto pervenire alcun
parere;
Constatato che le osservazioni e considerazioni dei Quartieri: Santo
Stefano, Porto e Saragozza, attengono a problematiche (presidio dei
Comuni esterni, miglior dotazione di colonnine telefoniche nei posteggi
di cintura, incremento dell'ampiezza di alcuni posteggi) certamente
non trascurabili ed eventualmente da approfondire nell'ambito delle
valutazioni periodiche sull'andamento del servizio, ma non attinenti
in specifico alla materia regolamentare e dunque non rilevanti in questa
sede;
Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato
sottoposto all'esame delle competenti Commissioni Consiliari;
Visti:
- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- il decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382);
- la legge della Regione Emilia Romagna del 2.10.98, n. 30 (Disciplina
generale del trasporto regionale e locale. Delega delle funzioni amministrative);
Dato atto che ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 sono stati
richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile della Ragioneria;
Sentito altresì il parere del Segretario Generale;
Su proposta del Settore Traffico e Trasporti;
DELIBERA
di approvare il regolamento unificato per la gestione su area sovracomunale
degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio
con conducente) nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa dando atto che ai sensi
dell'art. 66, comma 1 di detto regolamento, dalla sua entrata in vigore
è abrogato il regolamento adottato con delibera consiliare ODG
n. 110 del 12.5.97.
Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi
pubblici non di linea con autovettura
(taxi e noleggio con conducente).
CAPO
I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art.1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio unificato, nell'area
di cui al comma 2, dei servizi di Taxi con autovettura e di Noleggio
Con Conducente e autovettura ( nel seguito denominati "Taxi"
e "N.C.C." ) in conformità della legge 15 gennaio 1992,
n. 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla
Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009
del 31 maggio 1994).
2. L'area dei servizi unificati ( in seguito denominata "area"),
delimitata dalla Provincia con delibera di Giunta n. 1058 del 2 dicembre
1996, comprende il territorio dei seguenti Comuni:
- ANZOLA DELL'EMILIA
- BOLOGNA
- CALDERARA DI RENO
- CASALECCHIO DI RENO
- CASTELMAGGIORE
- CASTENASO
- GRANAROLO DELL'EMILIA
- OZZANO EMILIA
- PIANORO
- SASSO MARCONI
- S. LAZZARO DI SAVENA
- ZOLA PREDOSA
Art.
2
(Definizione dei servizi)
1. I servizi di Taxi e N.C.C. sono definiti in via generale e, nei loro
elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 gennaio 1992, 21.
Art.3
(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi e ncc nei servizi
di linea o in sostituzione dei servizi di linea)
1. I titolari di autovetture taxi e n.c.c., facenti parte dell'area,
possono utilizzare propri mezzi per effettuare servizi di linea nei
Comuni montani e negli altri territori a domanda debole, ai sensi dell'articolo
14, comma 4 del d.lgs 19 novembre 1997, n. 422, vale a dire in conformità
delle disposizioni regionali sulla modalità di espletamento.
La partecipazione alle gare per l'affidamento di detti servizi di linea
è comunque subordinata al nulla osta dell'ufficio di cui all'articolo
50 in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle
linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio Taxi e
N.C.C. dell'area.
2. I titolari di autovetture Taxi e N.C.C., facenti parte dell'area,
possono utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nelle
aree urbane e suburbane, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del d.lgs
19 novembre 1997, n. 422, vale a dire in conformità delle disposizioni
sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti
locali titolari delle linee stesse nonché delle disposizioni
ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture. La partecipazione
alle gare per l'affidamento di detti servizi di linea è comunque
subordinata al nulla osta dell'ufficio di cui all'articolo 50 in ordine
alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe
in gara con il regolare svolgimento del servizio Taxi
e N.C.C. dell'area.
CAPO
II
(CONDIZIONI DI ESERCIZIO)
Art.
4
(Titolo per l'esercizio dei servizi)
1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al
rilascio rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione a persona
fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, nonchè all'iscrizione all'Albo delle Imprese
artigiane o al Registro delle Imprese.
2. Le modalità per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione
sono disciplinate dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
e dal presente regolamento.
Art.
5
(Cumulo dei titoli)
1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle
autorizzazioni sono disciplinati dall'articolo 8, comma 2, della legge
15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni
per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo
di sei.
Art.
6
(Forme giuridiche di esercizio dei servizi)
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del
servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività
secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15
gennaio 1992, n. 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi
collettivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge
15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo
al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi
la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso,
di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi
2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
3. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia
all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con
contestuale presentazione della seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
b) certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio
di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il
requisito previsto dal successivo articolo 9, comma 1, lettera e);
c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo
6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo,
nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente;
La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal DPR 20 ottobre 1998,
n.403.
4. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione
presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto
di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità
di regolarizzazione.
5. Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare,
sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale
e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
Art.
7
(Ambiti operativi territoriali)
1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio
di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità,
negli Stati ove i rego-lamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio
del servizio sono effettuati con partenza dal territorio dell'area,
fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è
facoltativa.
3. L'inizio del servizio N.C.C, fatto salvo quanto consentito dall'articolo
48, comma 3, avviene con partenza della vettura dalla rimessa.
Art.
8
(Rimesse per il servizio di noleggio con conducente)
1. Le rimesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 8,
comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture
stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito
per il rilascio del titolo, sono disciplinate dall'articolo 9, comma
2.
3. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare
e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi
di cui all'articolo 7 lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n.
21, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato
ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse
complessivamente disponibili.
4. E' ammessa la possibilità di utilizzare più rimesse;
le rimesse eccedenti quelle richieste come requisito dall'articolo 9,
comma 2, possono essere ubicate anche fuori del Comune che ha rilasciato
il titolo, purché entro l'area di cui all'articolo1. Il numero
e la localizzazione delle rimesse eccedenti devono essere concordati
fra tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentate nella
Commissione di cui all'articolo 11 nonché fra tutte le associazioni
economiche interessate. Il Comune di Bologna rilascia apposita autorizzazione
all'impiego di dette rimesse, previa verifica della loro idoneità
nonché dell'accordo tra i soggetti sopracitati. L'accordo deve
prevedere la possibilità di utilizzo delle rimesse da parte di
tutti i titolari di autovetture ncc, previo eventuale pagamento
di un congruo canone da parte dei soggetti non associati alle organizzazioni
titolari delle aree.
CAPO
III
(ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)
Art.
9
(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del
servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea
ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attività per servizi analoghi;
b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna;
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di
uno degli Stati di cui alla lettera a);
d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10;
e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità
(anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione
nei cinque anni precedenti nell'ambito dei Comuni appartenenti all'area;
g) non essere titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata
da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni
di cui all'articolo 5, comma 2;
h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti
di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno
doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì
la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione,
di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto,
adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.
L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento,
è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia
contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata
in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie,
edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa
al riguardo.
3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui ai commi 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di
autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal
DPR 20 ottobre 1998, n.403.
4. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può
procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio
di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.
Art.
10
(Impedimenti soggettivi)
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della
licenza e della autorizzazione:
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino
l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
1. 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
2. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione
a norma di legge;
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti
di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio
anche da parte di altri Comuni;
e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che
comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale
per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi
di riabilitazione;
f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto
all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere
la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale
ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata
all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione
prevista dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione
relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.
CAPO
IV
(COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA)
Art.
11
(Composizione e nomina)
1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione
di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione
del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione
consultiva di area sovracomunale.
2. La Commissione consultiva è istituita con atto del Comune
di Bologna ed è composta da dodici membri effettivi e relativi
sostituti, di cui:
a) tre designati dai Comuni dell'area, di cui uno dal Comune di Bologna
con funzioni di Presidente e due, congiuntamente, dagli altri Comuni;
b) tre designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale operanti in ambito locale;
c) uno designato congiuntamente dalle associazioni sindacali di categoria
a carattere locale, che abbiano almeno trenta aderenti;
d) due designati dalle associazioni delle imprese in forma associata
maggiormente rappresentative in ambito locale;
e) tre designati congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti
in ambito provinciale.
3. Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera b), c), d), e),
non raggiungano l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti,
il Comune di Bologna, procede, in esito a sorteggio, alla nomina dei
membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
4. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni
di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione
è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune
di Bologna di qualifica non inferiore alla VI.
Art.
12
(Funzioni)
1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti
materie:
a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
b) formazione e variazione di norme regolamentari;
c) tariffe;
d) criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi.
2. La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma
1 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta
a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro
il quale il parere sarà reso.
3. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che sia
stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione
abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dalla
acquisizione del parere.
4. Nel caso in cui la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori.
Art.
13
(Modalità di funzionamento)
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale
fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è
tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora sia richiesta di pareri
facoltativi. E' altresì convocata una volta all'anno per l'esame
di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza
della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso almeno uno dei membri
di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta
da altro componente di nomina comunale più anziano di età.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario
della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse
da tutti i componenti presenti.
Art.
14
(Durata in carica e sostituzione dei membri)
1. La Commissione consultiva resta in carica quattro anni a far tempo
dalla sua istituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni
momento per dimissioni ovvero ad iniziativa del Comune o della associazione
che li ha designati.
CAPO
V
(ORGANICO DEI SERVIZI TAXI E N.C.C.)
Art.
15
(Criteri e procedure per la determinazione degli organici)
1. Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di Taxi e N.C.C.,
come pure la sua distribuzione territoriale, sono stabiliti dai Comuni
dell'area in conformità alle procedure decisionali definite dalla
apposita convenzione istitutiva della gestione unificata del servizio
e nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti
dalla Provincia di Bologna.
2. Detti organici possono risultare da istituzione dei servizi, incremento
dei servizi esistenti ovvero anche - qualora si renda necessario un
riequilibrio delle rispettive dotazioni - da trasformazioni di autorizzazioni
n.c.c. in licenze taxi o viceversa.
3. Nel caso di trasformazioni:
a) se i titolari interessati eccedono i posti da trasformare si applicano,
nell'ordine, i criteri selettivi della maggiore anzianità nel
titolo e del sorteggio;
b) se vi è eccedenza di posti rispetto ai titolari interessati,
per il numero di posti restanti si applicano, nell'ordine, i criteri
selettivi della minore anzianità nel titolo e del sorteggio.
4. I procedimenti in materia di organico di cui al comma 1 diventano
esecutivi dopo l'approvazione da parte della Provincia di Bologna.
Art.
16
(Organici dei servizi Taxi e N.C.C. dell'area sovracomunale)
1. L'organico dei Comuni dell'area, per i servizi Taxi e N.C.C., è
determinato come segue:
Comune Taxi N CC
- Anzola dell'Emilia 2 =
- Bologna 609 227
- Calderara di Reno 2 2
- Casalecchio di Reno 13 3
- Castelmaggiore 2 3
- Castenaso 4 4
- Granarolo dell'Emilia 2 1
- Ozzano Emilia 5 =
- Pianoro 4 2
- Sasso Marconi 3 1
- S. Lazzaro di Savena 9 1
- Zola Predosa 2 1
CAPO
VI
(MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)
Art.
17
(Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.)
1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni
per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito
a pubblico concorso per esami fino a copertura degli organici comunali
dei servizi.
2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di
tutti i requisiti di cui all'articolo 9, ad eccezione di quello di cui
al medesimo articolo 9 comma 1, lettera b), che deve essere posseduto
ai fini del rilascio del titolo.
3. L'indizione del concorso, da parte del Comune di Bologna anche per
conto dei Comuni dell'area, avviene entro sessanta giorni dall'esecutività
della delibera con cui è determinato o aumentato l'organico ovvero
dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29. Il bando di concorso è
pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni dell'area, sul bollettino della
Regione Emilia Romagna e su due quotidiani.
Art.
18
(Contenuti del bando di concorso)
1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare e l'indicazione
dei Comuni al cui organico si riferiscono;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per
il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità
per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo
regime fiscale;
d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai
sensi dell'articolo 21;
e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne
la validità e l'utilizzo della graduatoria;
g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
Art.
19
(Presentazione della domanda)
1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune
di Bologna, deve essere conforme al modello appositamente predisposto
e con sottoscrizione autenticata, salvo quanto disposto dall'articolo
2, comma 10, legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. I requisiti di cui all'articolo 9 sono autocertificati ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n.15 e dal DPR 20 ottobre 1998, n.403.
3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
delle domande l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi
e non ammessi, trasmettendolo alla Commissione di cui all'articolo 20
e dandone comunicazione agli esclusi.
Art.
20
(Commissione di concorso)
1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 17, il Comune
di Bologna, nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile dell'Ufficio taxi
e ncc del Comune di Bologna con funzioni di Presidente, e da due esperti
nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno
esterno. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale
con qualifica non inferiore alla VI.
3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata
agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al
domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data
suddetta.
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di trenta
punti.
5. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti
tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi
espressi.
6. La Commissione esperite le prove d'esame, redige entro dieci giorni
la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di
preferenza e la trasmette all'organo competente, il quale nei successivi
quindici giorni provvede alla approvazione della graduatoria stessa
e all'eventuale richiesta di opzione ai vincitori nel caso in cui i
posti in organico, da ricoprire, siano riferiti a più di un Comune
dell'area, nonché a comunicare gli esiti del procedimento ai
Comuni medesimi.
Art.
21
(Titoli di preferenza)
1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza aver
esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida
o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo
8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto l'attività
in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
Art.
22
(Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame)
1. L'esame si svolge mediante una prova scritta o un colloquio sulle
seguenti materie:
a) il presente regolamento;
b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici
dei Comuni appartenenti all'area.
Art.
23
(Validità della graduatoria)
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. L'organo competente, entro venti giorni dal ricorrere delle circostanze
di cui al medesimo articolo 17 comma 3, provvede all'eventuale richiesta
di opzione ai soggetti utilmente collocati in graduatoria nel caso in
cui i posti in organico siano riferiti a più di un Comune dell'area
e ne dà comunicazione ai Comuni stessi.
Art.
24
(Esclusione dalla graduatoria)
1. Nel caso di copertura di posti riferiti all'organico di più
Comuni, di cui agli articoli 20 comma 6 e 23 comma 2, il mancato esercizio
nei termini previsti del diritto di opzione comporta l'esclusione dalla
graduatoria.
Art.
25
(Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)
1. Il responsabile del procedimento del Comune interessato, entro venti
giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 6 o 23, comma 2, ne
dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un
termine di novanta giorni per la presentazione dell'autocertificazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera e), f), g) e h), comma 2 e articolo 10, comma 1, lettera a),
c), d) ed f). Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione suddetta.
Art.
26
(Validità delle licenze e delle autorizzazioni)
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato
e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica
da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al
fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti
dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo
essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo
9 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 10. Tuttavia
nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) ed e) qualora la
perdita sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso un congruo
termine per riottenere il requisito perduto.
Art.
27
(Inizio del servizio)
1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di
acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare
deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro
quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri
quattro mesi solo in presenza di legale certificazione
attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore,
ad iniziare il servizio.
CAPO
VII
(MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI)
Art.
28
(Trasferibilità per atto tra vivi)
1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e
in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della
stessa. La richiesta, al Comune che ha rilasciato il titolo, sottoscritta
dal titolare con firma autenticata (salvo il disposto dall'articolo
3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127) deve essere corredata da
copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione
di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come
sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da
parte di quest'ultimo, dei requisiti indicati all'articolo 25.
2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15
gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità
al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita
dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione
Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato
deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai
titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento
del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione,
a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per
il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla
data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n.
21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente
non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione
conseguita in un Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.
Art.
29
(Trasferibilità per causa di morte del titolare)
1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti
al nucleo familiare del defunto la licenza o l'autorizza-zione possono
essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15
gennaio 1992, n. 21.
2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio
comunale che ha rilasciato il titolo, entro tre mesi dal verificarsi
dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da
tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti
prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15
gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso
in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata
la documentazione di cui all'articolo 25 e la dichiarazione di accettazione
del terzo;
b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9,
comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire
entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non
ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo.
La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune, che
provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:
- in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore
a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
- in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione
alla guida fino al trasferimento.
c) limitatamente alla licenza taxi, la volontà di trasferire
il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può
prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di
cui al comma 3.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata
l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la
designazione e il possesso dei requisiti indicati all'articolo 25 entro
due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede
deve comprovare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 25 non
oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il
decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
5. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti,
entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque
uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.
CAPO
VIII
(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)
Art.
30
(Sostituzione alla guida)
1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente
alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, vale a dire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo
6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requi-siti prescritti,
nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi
annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino
un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e salvo che non siano
obbligati dal Comune ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera c),
possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di
cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso
dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato,
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n.
21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di
gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione
alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La sostituzione
è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro
postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se
presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione
dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata
della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione
concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo.
Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare
che dal sostituto;
b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro
subordinato;
c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto
di gestione;
d) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo
da parte del sostituto.
5. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro tre giorni dalla
segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione,
il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività
da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione
o l'applicazione delle sanzioni previste.
Art.
31
(Collaborazione familiare)
1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi,
nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato
al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune,
cui va presentata la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10,
comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante
il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera
a), b) c) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera a), d), e) ed f).
Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'articolo
10, comma 1, lettera b), rilascia il nulla osta entro trenta giorni
dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di
rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente,
tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare
della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art.
32
(Personale dipendente)
1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente
per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione,
devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo,
la seguente documentazione:
a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo
6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica
di autista;
b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente
agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero
di posizione del contribuente;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il
numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi
versamenti contributivi.
3. La situazione del personale dipendente - numero, qualifica, regolarità
dei versamenti contributivi - è accertata annualmente, tramite
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione
entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato
in calce all'autorizzazione.
CAPO
IX
(OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC)
Art.
33
(Obblighi dei conducenti)
1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo
di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente,
il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo
che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili,
salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione
e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza,
i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti
la tipologia della tariffa, rilasciati dal Comune di Bologna;
f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica
per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza
);
g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al
veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti,
da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale,
debbono essere tenuti aggiornati;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente
al pubblico servizio prestato;
i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non
si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento,
salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di Bologna;
l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il
cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
n) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali
disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o
ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive
alla notifica delle disposizioni medesime.
Art.
34
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)
1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 33 l'esercente il servizio
taxi ha l'obbligo di:
a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona
da effettuarsi nell'ambito dei comuni dell'area, purché il numero
dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito
dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura
sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne;
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento,
a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura
e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
d) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del
corrispettivo della corsa;
e) rispettare i turni e gli orari di servizio;
f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica
sita nel posteggio, per il taxi capofila;
g) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio
a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio
sia terminato;
h) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente
il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta.
In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo
percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato
sulla tariffa vigente.
Art.
35
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)
1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 33, l'esercente il servizio
N.C.C. ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo
ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
b) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato
il titolo, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione
relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione
mediante radio telefono ai sensi dell'articolo 48, comma 3.
Art.
36
(Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.)
1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti
di:
a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi
economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa
rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto
o pattuito;
c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
33, comma 1, lettera l);
d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
2. In particolare il tassista ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente
alterazione;
b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di
precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata
insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo
della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla
sosta richiesta;
d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre
trenta minuti al turno di lavoro prescelto.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, lettera c), nei posteggi
con almeno cinque stalli, è consentito, a non più di due
tassisti, di allontanarsi, per esigenze strettamente personali e per
un tempo massimo di quindici minuti. In tal caso la vettura deve stazionare
in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio
delle altre vetture.
Art.
37
(Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.)
1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta
dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati
o pattuiti;
d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del
mezzo;
e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo
e delle aree pubbliche;
f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo
di servizio, senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale;
g) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto
o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
h) trasportare animali di loro proprietà;
i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se
munite di patente idonea;
l) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati
o previsti dal presente regolamento;
m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche
e sindacali.
Art.
38
(Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)
1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 37 all'esercente il servizio
Taxi è vietato:
a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee
per intrattenimento;
b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura
libera";
d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole
di sosta;
e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area;
h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee
al servizio.
Art.
39
(Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 35, lettera
c) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di
trasporto in atto.
2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto,
il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente
accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro
ore all'ufficio comunale competente.
CAPO
X
(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE
DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E
N.C.C.)
Art.
40
(Caratteristiche dei veicoli)
1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme
che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione
vigente;
c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei
al contenimento di valigie;
e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non
inferiore a cinque e non superiore, per i taxi a sette e per il noleggio
a nove;
f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti
a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1
gennaio 1992;
g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme
qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente
consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente
comunicata all'ufficio competente del Comune di Bologna. L'ufficio stesso
può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta
comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione
in questione qualora ritenuta non funzionale.
Art.
41
(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 40, l'autovettura
taxi deve:
a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo
43;
b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza
ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella
parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di
estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue
straniere;
c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero
della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle
tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza
di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione
degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno
del veicolo, purché ben visibile;
d) essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti del
19 novembre 1992 se immatricolata in data successiva al 31 dicembre
1992;
e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo
indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune che
ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero " servizio
pubblico " e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo
stabilito con apposita ordinanza dal Comune di Bologna;
f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
g) portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei
parafanghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione
comunale di Bologna;
Art.
42
(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.)
1. Oltre le caratteristiche di cui all'articolo 40, l'autovettura N.C.C.
deve:
a) essere di colore blu o nero nelle varie tonalità commercializzate;
b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore,
un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una
targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante
la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato
il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni
è stabilita con apposita ordinanza del Comune di Bologna;
c) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art.
43
(Tassametro per il servizio taxi)
1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano
ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
b) indicare l'importo in lire italiane e in Euro;
c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte
le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le
ore 6:00;
d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le
corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore
22:00 delle giornate festive di calendario;
e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati
all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa;
g) l'avvio del tassametro, in uso individuale o nell'uso collettivo
di cui all'articolo 58, deve avvenire con la digitazione di due diversi
tasti.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in
modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni
in esso contenute.
3. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso
delle caratteristiche di cui al comma 1.
4. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura
tariffaria e della collocazione di cui al comma 2.
5. Tutte le disposizioni impartite dal Comune di Bologna ed aventi effetto
sul tassametro, obbligano all'adeguamento nei modi di cui all'articolo
44, comma 2.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche
diverse da quelle del comma 1 o in contrasto con le disposizioni di
cui al comma 2 e 5 ovvero non piombati, alterati o guasti.
7. Tutti gli interventi sul tassametro - ivi compresi omologazione,
adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature o spiombature,
etc. - sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina,
autorizzate dal Comune di Bologna. Dette imprese devono essere iscritte
al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera
di Commercio di Bologna. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti
personali di cui all'articolo 240, comma 1, lett. da a) ad e) del regolamento
di attuazione del Codice della strada (DPR 15 dicembre 1992, n. 495)
e successive modifiche. Le attrezzature occorrenti di cui le imprese
devono essere dotate sono stabilite con apposita determinazione del
responsabile del Settore competente del Comune di Bologna. L'autorizzazione
ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta.
In caso di interventi sul tassametro in difformità dalle prescrizioni
del presente articolo o da quelle delle autorizzazioni, le imprese responsabili
sono soggette a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 100.000 a L. 1.000.000, oltre alla revoca dell'autorizzazione.
Art.
44
(Controllo delle autovetture)
1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al
servizio Taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio
del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente
ufficio del Comune di Bologna, onde accertare, in particolare, l'esistenza
delle caratteristiche previste dagli articoli 40, 41, 42. Per l'effettuazione
del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione
diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata
con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel
luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'articolo
62.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede
a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di
tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento,
deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto
alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare
congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere
l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine,
fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate,
il Comune che ha rilasciato il titolo, su segnalazione del Comune di
Bologna, provvede ai sensi dell'articolo 64, comma 1.
Art.
45
(Avaria dell'autovettura )
1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore,
la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di
corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni
ulteriore possibile danno e disagio.
Art.
46
(Licenze e autorizzazioni per autovetture di scorta)
1. Il Comune di Bologna, per la sostituzione di autovetture temporaneamente
ferme per motivi tecnici, può determinare, con atto dell'organo
competente, le licenze e autorizzazioni da utilizzare a tale scopo,
in soprannumero rispetto all'organico d'area. In tal caso vengono altresì
stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità
di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.
2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente
regolamento e immatricolate per i servizi non di linea, devono essere
di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici,
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio
1992, n. 21, operanti nel territorio dei Comuni dell'area.
3. Le licenze e le autorizzazioni per autovetture di scorta, rilasciate
esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, non sono trasferibili.
Art.
47
(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)
1. Il titolare di licenza o autorizzazione, previo nulla osta dell'ufficio
competente del Comune di Bologna, può sostituire la propria autovettura,
ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella
di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti
disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.
Art.
48
(Radio telefono)
1. I servizi Taxi e N.C.C. possono svolgersi avvalendosi di un servizio
centralizzato di radio telefono
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio
stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto
mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo
di prelevamento dell'utente. Il servizio radio taxi comporta un supplemento
tariffario nella misura massima stabilita dal Comune di Bologna, sentiti
i gestori dei ponti radio.
3. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti
il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse
possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole
autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto
di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza
rientro in rimessa.
Art.
49
(Uso proprio dell'autovettura taxi)
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997,
n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio
della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare
deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi, in conformità
della apposita disposizione del responsabile dell'ufficio di cui all'articolo
50.
CAPO
XI
(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)
Art.
50
(Responsabilità della gestione operativa)
1. All'ufficio competente del Comune di Bologna spetta, in conformità
a quanto stabilito nella convenzione costitutiva dell'area sovracomunale,
ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa dei servizi di tutti
i Comuni dell'area medesima.
2. Al responsabile di tale ufficio compete, pertanto, l'adozione di
tutte le misure e i provvedimenti necessari allo scopo ai quali gli
operatori sono tenuti a conformarsi.
3. Ai sensi del presente Capo per ufficio comunale si intende quello
di cui al comma 1.
Art.
51
(Posteggio di stazionamento taxi)
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico,
in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono
individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta
all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione
delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Ulteriori dotazioni e
attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è
fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella
relativa spesa.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo
l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con
lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere
il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.
E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine
di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti,
sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo
o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere
politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine
dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi
in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi
di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
5. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano
taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
Art.
52
(Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.)
1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno
delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a
disposizione dell'utenza.
2. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi
di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art.
53
(Turni ed orari del servizio taxi.)
1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'ufficio
comunale.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli
orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi
in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno
e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque
essere inferiore a sei ore.
3. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario
per chi si trovi, secondo l'ordine di arrivo ad occupare le seguenti
posizioni:
a) primo, in tutti i posteggi dell'area;
b) fino al terzo, al posteggio della stazione ferroviaria centrale e
a quello di Piazza Re Enzo del Comune di Bologna;
c) fino al quarto, nel posteggio dell'aeroporto " Guglielmo Marconi".
4. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci
minuti prima dell'orario purché il posteggio sia privo di altri
taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda
al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
5. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della
autovettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune di Bologna dove
devono essere riportati:
a) il turno del servizio;
b) l'orario di servizio della giornata.
6. Il tassista deve, altresì, conservare, per un anno dalla scadenza,
le schede mensili di cui al comma 5, al fine di eventuali controlli
da parte delle autorità competenti.
7. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto nel lunotto
posteriore dell'autovettura in posizione tale da non pregiudicare la
visibilità.
8. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali
negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi
temporanei turni speciali. La richiesta deve essere presentata all'ufficio
comunale e comprovata da apposita documentazione allegata.
9. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali e simili
o per altri eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte
le seguenti modalità di servizio particolari: prolungamento dell'orario
di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità
sono concordate previamente tra l'ufficio comunale e le associazioni
economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative.
Nei casi concreti spetta all'ufficio comunale emanare le disposizioni
più opportune per l'attuazione di detto accordo. Per motivi di
estrema urgenza possono provvedere direttamente gli organismi economici
di categoria.
Art.
54
(Trasporto disabili)
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti
disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare
la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.
Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non
vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di
scorta di cui all'articolo 46 possono essere adattate, secondo le norme
vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili
devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il
simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.p.r.
27 aprile 1978, n. 384.
Art.
55
(Tariffe)
1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi
alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Le tariffe e gli eventuali supplementi
sono determinati, per tutti i Comuni dell'area, dal Comune di Bologna.
2. A partire dal mese di marzo di ogni anno il Comune di Bologna attiva
il procedimento di verifica della congruità delle tariffe e dei
supplementi, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla
variazione del costo della vita rilevati a livello locale nell'anno
precedente nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali
in materia. Allo scopo, acquisiti elementi di giudizio e proposte dalle
Organizzazioni sindacali e economiche di categoria, il Comune provvede,
in conformità alle procedure pattuite in convenzione, a sentire
i Comuni dell'area. Le determinazioni conclusive sono assunte, previo
parere della Commissione Consultiva di cui all'articolo 11, entro novanta
giorni dal termine di avvio del procedimento di verifica.
3. Le associazioni di cui all'articolo 57, nell'ambito delle convenzioni
disciplinate dallo stesso articolo, possono anche pattuire corrispettivi
comportanti riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1.
I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento
per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi
delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi
una riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del comma.
4. Il Comune di Bologna, sentito il parere della Commissione Consultiva,
può altresì disporre riduzioni delle tariffe per particolari
fasce di utenza o per determinati periodi, con applicazione facoltativa
da parte di tutti gli operatori del servizio taxi.
5. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate
liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal
Comune di Bologna in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti
con d.m. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato
al comma 1.
6. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune di
Bologna debbono essere esposte all'interno dell'autovettura, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa
in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.
7. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi
per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat
e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
Art.
56
(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.)
1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha
diritto, annualmente, a quarantacinque giorni lavorativi di ferie, da
usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali,
gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il
periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi,
il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione
scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa
determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione
con atto motivato.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia
essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata
entro le ventiquattro ore dal suo inizio, agli organismi economici di
appartenenza, i quali provvedono, a darne comunicazione mensile all'ufficio
comunale entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per i tassisti
non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere
data direttamente all'ufficio comunale.
3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della
durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non
più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o
autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come
attività di servizio.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente
sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale,
conformemente alle leggi vigenti.
Art.
57
(Servizi taxi convenzionati)
1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono stipulare convenzioni
con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni
particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni
tariffarie di cui all'articolo 55, comma 3.
2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto
con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità
o violazioni, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari
provvedimenti interdittivi e sanzionatori.
Art.
58
(Uso collettivo del taxi)
1. Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo, si intende una
modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire
l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura
per altrettanti, distinti, contratti di trasporto. Si effettua con un
numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque
luogo del territorio di ciascun Comune dell'area e solo per percorsi
a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
2. La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria
in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così risultante,
una maggiorazione, da stabilirsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni
sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari.
Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata
nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione
raggiunta, pagare l'importo risultante dalla applicazione di tale tariffa
in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria
consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.
3. I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono
anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità
stabilite nell'atto dell'organo competente. Possono essere richiesti
solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro
utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi
menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.
4. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo
o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.
5. L'ufficio comunale e le organizzazioni di categoria mettono in atto
le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.
CAPO
XII
(ILLECITI E SANZIONI)
Art.
59
(Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle
violazioni)
1. L'ufficio comunale competente di ciascun Comune dell'area, anche
avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme
del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio
o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile
dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità
alle disposizioni del presente capo.
2. Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni
del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia
stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente
procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli
seguenti.
3. L'ufficio del Comune di Bologna può promuovere iniziative
di coordinamento. Allo stesso ufficio vanno segnalati tutti i provvedimenti
sanzionatori adottati, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli
61 e 62, comma 1, lettera n).
Art.
60
(Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento)
1. Salvi i casi di cui agli articoli 62 e 64, per i quali si applicano
le sanzioni ivi previste, e, qualora i fatti non siano puniti con sanzioni
previste dalla legge, per tutte le violazioni alle norme del presente
regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 100.000 a L. 1.000.000, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 106 del Testo Unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383 e dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
2.Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente
ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
Il trasgressore è ammesso a pagare una somma fissa entro sessanta
giorni dalla contestazione o notificazione suddette. Ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, il titolare è ammesso
a pagare, nelle mani dell'agente o del funzionario che gli ha contestato
direttamente la violazione, una somma fissa, la cui misura è
determinata in via generale per ciascuna specie di illecito con provvedimento
dell'organo competente del Comune di Bologna, sentiti i Comuni dell'area.
3. Il tragressore, qualora non provveda al pagamento ai sensi del comma
2, può nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione
o della notificazione, far pervenire all'Autorità competente
a decidere scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere
sentito.
4. L'ufficio di cui all'articolo 59, nei casi di cui al precedente comma
3, cura la trasmissione all'Autorità del rapporto redatto dall'agente
accertatore, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
5. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità,
sentito l'interessato ove questi ne abbia fatta richiesta ed esaminati
i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi,
qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina,
nei successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta
a titolo di sanzione, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e ingiunge il pagamento insieme alle
spese all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.
6. Per Autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi
articoli, si intende l'organo o il responsabile dell'ufficio o servizio
cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.
Art.
61
(Diffida)
1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno
dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è
soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida,
consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più
corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo
62, comma 1, lettera n).
Art.
62
(Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)
1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa
della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:
a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
c) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di colleghi o utenti;
d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio
promosso a carico di un altro operatore del servizio;
e) violazione dell'articolo 31, comma 3;
f) violazione dell'articolo 37, lettera c);
g) violazione dell'articolo 37, lettera g), qualora ciò dia luogo
ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
h) violazione dell'articolo 38, lettera g) e dell'articolo 7, comma
3;
i) violazione dell'articolo 43, comma 5 e 6;
l) violazione dell'articolo 44, comma 2;
m) violazione dell'articolo 54, comma 1;
n) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 61, nell'arco
di due anni;
o) violazione dell'articolo 57, comma 2;
p) violazione dell'articolo 3.
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni
sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti.
Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione
non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero,
qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento
si svolge e si conclude in conformità alle norme procedimentali
di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 60, salvo il caso di cui al
comma 1, lettera n) per il quale l'applicazione delle sanzioni è
automatica.
4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento
sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio
comunale, il quale dispone immediatamente il fermo dell'autovettura
e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine
del periodo di sospensione. Qualora trattasi di taxi ed il titolare
intenda adibire l'autovettura ad uso proprio l'ufficio comunale competente
dispone l'occultamento del contrassegno luminoso con la scritta taxi
nonché la sprogrammazione del tassametro.
Art.
63
(Sospensione cautelare)
1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o
dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare
gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare,
alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione
è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.
Art.
64
(Decadenza del titolo. Casi e procedimento)
1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza
del titolo:
a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito
entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro
mesi senza giustificazione;
c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi
cinque anni ai sensi dell'articolo 62;
d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'articolo
44, comma 4;
e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione
dal servizio.
2. Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1 per il quale l'applicazione
della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 62.
3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di
cui al comma 1, lettera b) e dell'articolo 44 comma 4, comportano la
sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità,
per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera
di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge
15 gennaio 1992, n. 21.
CAPO
XIII
(DISPOSIZIONI FINALI)
Art.
65
(Norma di rinvio)
1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente
regolamento è integrata da tutte le disposizioni della legge
15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme
legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati
dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi dalle autovetture
valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina,
le norme del presente regolamento.
Art.
66
(Abrogazione di precedenti disposizioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato il precedente regolamento unificato per la gestione su area
sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti,
deliberazioni ed ordinanze dei Comuni dell'area che siano in contrasto
o incompatibili con quelle del presente regolamento.
Art.
67
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione
dell'atto medesimo.
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