Azione Cattolica Parrocchia San Francesco d'Assisi

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Lo Statuto di AC

 
Premessa

L'Azione Cattolica Italiana
Partecipazione all'A.C.I.
L'Associazione diocesana
L 'Associazione nazionale
Azione Cattolica dei Ragazzi
Norme di carattere amministrativo
Disposizioni generali

Partecipazione all'A.C.I.

11. Possono aderire all'A.C.I. quei laici che, accettandone la natura ed i fini, intendono partecipare alla vita di una delle sue associazioni esistenti nella propria diocesi.

12. L'adesione č personale; si manifesta ed č accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale dell'A.C.l.

13. L'adesione all'A.C.I. comporta per il socio il dovere di contribuire - con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con I'azione - alla realizzazione delle finalitā dell'Associazione; comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all'attivitā dell'Associazione. L'adesione all'A.C.I. attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell'Associazione.

14. Salvo quanto stabilito all'art. 38, i soci, a livello di base, od i loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono, ogni tre anni, i membri degli organi collegiali dell'Associazione (Consigli).

15. I Presidenti sono nominati ai vari livelli dall'Autoritā ecclesiastica competente su proposta dei rispettivi Consigli.

16. Gli incarichi direttivi dell'A.C.I. di regola hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio

17. Gli i incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunitā che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

 
 

 

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