Partecipazione
all'A.C.I.
11.
Possono aderire all'A.C.I. quei laici
che, accettandone la natura ed i fini,
intendono partecipare alla vita di una
delle sue associazioni esistenti nella
propria diocesi.
12.
L'adesione č personale; si manifesta
ed č accolta nelle forme stabilite
dal Consiglio nazionale dell'A.C.l.
13.
L'adesione all'A.C.I. comporta per il
socio il dovere di contribuire - con
la preghiera e con il sacrificio, con
lo studio e con I'azione - alla
realizzazione delle finalitā
dell'Associazione; comporta anche il
dovere di contribuire finanziariamente
alla vita e all'attivitā
dell'Associazione. L'adesione
all'A.C.I. attribuisce al socio il
diritto di partecipare, direttamente a
livello di base e attraverso
rappresentanti agli altri livelli,
alla determinazione delle scelte
fondamentali dell'Associazione.
14.
Salvo quanto stabilito all'art. 38, i
soci, a livello di base, od i loro
rappresentanti, agli altri livelli,
eleggono, ogni tre anni, i membri
degli organi collegiali
dell'Associazione (Consigli).
15.
I Presidenti sono nominati ai vari
livelli dall'Autoritā ecclesiastica
competente su proposta dei rispettivi
Consigli.
16.
Gli incarichi direttivi dell'A.C.I. di
regola hanno la durata di un triennio
e possono essere rinnovati per un
secondo triennio
17.
Gli i incarichi direttivi degli organi
collegiali sono di regola affidati
tenendo conto della opportunitā che
siano presenti uomini e donne, giovani
e adulti.
|